Ordinanza n. 440 del 2008

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ORDINANZA N. 440

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-                Giovanni Maria                FLICK                           Presidente

-                Francesco                       AMIRANTE                    Giudice

-                Ugo                               DE SIERVO                         "

-                Paolo                             MADDALENA                     "

-                Alfio                               FINOCCHIARO                   "

-                Alfonso                          QUARANTA                                 "

-                Franco                           GALLO                               "

-                Luigi                               MAZZELLA                         "

-                Gaetano                         SILVESTRI                          "

-                Sabino                           CASSESE                            "

-                Maria Rita                      SAULLE                              "

-                Giuseppe                        TESAURO                           "

-                Paolo Maria                    NAPOLITANO                    "

-                Giuseppe                        FRIGO                                "

-                Alessandro                     CRISCUOLO                      "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 5 gennaio 2008 dal Giudice di pace di Arezzo nel procedimento civile vertente tra D’Amato Simona e La Penta Patrizio ed altra e del 14 marzo 2008 dal Giudice di pace di Anzio nel procedimento civile vertente tra Speranza Anna Franca e la Fondiaria Sai Assicurazioni s.p.a., iscritte ai nn. 129 e 207 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 19 e 28, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 19 novembre 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che nel corso di giudizio promosso da D. S. nei confronti di L. P. P. e Fondiaria Sai Assicurazioni, per il risarcimento del danno subito il giorno 12 giugno 2006, in un incidente stradale avvenuto mentre la D. era trasportata sull’autoveicolo condotto dal L. P., il Giudice di pace di Arezzo, con ordinanza depositata il 5 gennaio 2008 (reg. ord. n. 129 del 2008.), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost., nella parte in cui prevede in caso di lesioni subite dal terzo trasportato la risarcibilità a carico della impresa di assicurazione del vettore, a prescindere dalla possibile responsabilità del conducente dell’altra auto;

che il rimettente riferisce che i resistenti, contestando la responsabilità del L. P. nell’accaduto – giacché a loro dire l’incidente sarebbe stato ascrivibile alla condotta del conducente di altra vettura – hanno chiesto di sollevarsi la suddetta questione di costituzionalità;

che il Giudice di pace di Arezzo osserva: a) che non è stato rispettato il termine di un anno per l’esercizio del potere delegato; b) che la norma censurata ha sovvertito i canoni tradizionali di ricerca della responsabilità per colpa, creando un sistema di responsabilità oggettiva (ripudiata dalla giurisprudenza costituzionale) che vincola il trasportato a chiedere il risarcimento in un’unica direzione, senza accertamento di responsabilità; c) che la norma denunciata non è conforme alla legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), che si limitava a pretendere un mero riassetto, al quale è sicuramente estraneo un sistema che sovverte i principi in tema di responsabilità; d) che la legge delega in nessun punto si occupa specificatamente del merito del risarcimento dei danni e nella liquidazione dei sinistri;

che il legislatore ha inteso tutelare il consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i principi generali di risarcimento dei danni;

che il terzo trasportato non è né contraente né consumatore, ma è semplicemente il danneggiato dalla condotta di un altro soggetto – col quale non vi è nessun rapporto contrattuale – il quale, commettendo un fatto illecito, ha causato dei danni ingiusti che secondo i principi debbono essere risarciti ai sensi degli artt. 2043 e 2054 del codice civile;

che il Codice delle assicurazioni ha ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, poiché costoro non dovranno più neppure essere convenuti in giudizio e non saranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato, dal momento che l’art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta nei soli confronti dell’impresa di assicurazione del vettore che poi potrà rivalersi contro la compagnia del civile responsabile;

che, in tal modo, volendosi tutelare i consumatori, si è finito per agevolare i responsabili dei sinistri e modificare i diritti dei danneggiati, con uno stravolgimento del principio generale del neminem laedere;

che si è anche violato il diritto comunitario là dove si è, con il risarcimento diretto, disattesa la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/14/Ce (art. 4-quinquies), che obbliga gli Stati a prevedere l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile del sinistro;

che, ove la norma denunciata venisse dichiarata incostituzionale, l’azione risarcitoria potrebbe essere rivolta contro il responsabile del sinistro e la sua assicurazione;

che, secondo il giudice a quo, sussiste altresì la violazione dell’art. 3 Cost., derivante dalla diversa tutela del trasportato e del trasportante, che abbiano entrambi subito danni per colpa di terzi;

che ulteriore discriminazione è ravvisabile ove il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità esclusiva di un soggetto non coperto da assicurazione, o qualora la responsabilità sia ascrivibile all’ente gestore della strada;

che, sotto il profilo dell’art. 24 Cost., il primo comma dell’art. 141 del Codice delle assicurazioni afferma che l’assicuratore del vettore è tenuto ad indennizzare il terzo trasportato «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito»;

che il caso fortuito comprende anche il fatto del terzo, con la conseguenza che la responsabilità dell’assicuratore del vettore è esclusa quando il sinistro è dovuto sia a cause naturali sia a colpa di altro conducente;

che – al di là della contraddizione in termini insita nell’affermare che l’assicuratore risponde «salvo il caso fortuito» e nell’aggiungere che tale responsabilità «prescinde dall’accertamento della responsabilità di altri conducenti» – vi è lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicurativa del vettore, la quale non potrà efficacemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, dal momento che detto altro conducente, qualora operi l’art. 149 Codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia;

che la compagnia del vettore avrà così notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141;

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità della questione sollevata, senza che ne sia adeguatamente valutata e motivata la rilevanza, e, nel merito, la infondatezza della stessa;

che il Giudice di pace di Anzio, con ordinanza depositata il 14 marzo 2008 (reg. ord. n. 207 del 2008) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), per violazione dell’art. 76 Cost., nella parte in cui prevedono che il danno subito dal terzo trasportato sia risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo del vettore, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro;

che l’art. 141 del Codice delle assicurazioni prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava il trasportato lo risarcisca indipendentemente dall’accertamento della responsabilità del conducente, configurando dunque un’ipotesi di responsabilità oggettiva, e così assecondando un trend legislativo diretto a potenziare la tutela nei confronti di soggetti che creano situazioni di pericolo per i terzi;

che il rimettente dichiara di non dubitare della costituzionalità del sistema configurato, che non lede il diritto di adire gli organi giurisdizionali, e non crea discriminazioni nella tutela di soggetti «deboli», ma comunque crea «un diverso criterio di allocazione dei danni rispetto al tradizionale fondato sulla colpa»;

che, sotto il profilo della rilevanza, il rimettente osserva che la pronuncia non può essere adottata prescindendo dalla risoluzione della questione sollevata, dal momento che l’incostituzionalità della disposizione determinerebbe l’applicazione del tradizionale criterio fondato sulla colpa con domanda di accertamento e condanna al risarcimento da rivolgersi nei confronti del responsabile civile e non dell’impresa assicuratrice del mezzo su cui viaggiava il trasportato;

che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, argomentando l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito della questione sollevata.

Considerato che il Giudice di pace di Arezzo (reg. ord. n. 129 del 2008) e il Giudice di pace di Anzio (reg. ord. n. 207 del 2008) dubitano della legittimità costituzionale dell’art. 141 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), là dove, disciplinando l’azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, non prevede l’accertamento della responsabilità del conducente nella produzione del sinistro, per violazione dell’art. 76 della Costituzione, in quanto eccede la delega contenuta nell’art. 4, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;

che il Giudice di pace di Anzio dubita altresì della legittimità costituzionale dell’art. 9 d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione dell’art. 76 Cost.;

che il Giudice di pace di Arezzo deduce, con riferimento al citato art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005, la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto il terzo trasportato è discriminato rispetto ad altri danneggiati dalla circolazione, che si rivolgono a più debitori solidali; nonché dell’art. 24 Cost., per le notevoli difficoltà della compagnia del vettore di dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente al fine dell’inoperatività della stessa norma;

che, proponendo le due ordinanze le medesime censure, va disposta la riunione dei giudizi perché siano decisi con la stessa pronuncia;

che il Giudice di pace di Anzio omette la descrizione della fattispecie, mancando nell’ordinanza qualsiasi riferimento al fatto al quale sarebbero applicabili le norme della cui legittimità costituzionale egli dubita, sconoscendosi financo le pretese di parte attrice in quel giudizio;

che anche l’ordinanza del Giudice di pace di Arezzo risulta carente nella descrizione degli elementi di fatto in base ai quali attribuire la responsabilità per il fatto lesivo, dal momento che, come sottolineato dalla intervenuta Avvocatura dello Stato, la censura sarebbe priva di rilevanza ove l’incidente risultasse almeno in parte addebitabile al conducente del veicolo su cui viaggiava la parte danneggiata;

che entrambi i rimettenti omettono qualsiasi motivazione sulla rilevanza della questione limitandosi ad affermare che, avendo le parti attrici promosso azione di risarcimento diretto contro la propria compagnia, ove la norma impugnata fosse ritenuta in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria dovrebbe essere rivolta contro il responsabile del danno e la relativa compagnia, senza in alcun modo riferirsi alla specifica incidenza di una decisione di accoglimento sui rispettivi procedimenti, all’interno dei quali appare escluso che la domanda possa essere estesa, pur dopo una dichiarazione d’incostituzionalità, a questi ultimi soggetti;

che, sulla base degli anzidetti rilievi, le questioni proposte con riguardo all’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 sono manifestamente inammissibili per omessa specifica motivazione sulla rilevanza sia in riferimento all’incidenza dell’eventuale accoglimento della questione sul processo a quo (ex plurimis: ordinanze n. 82 del 2008; n. 12 del 2007; n. 179 del 2006), sia per l’omessa descrizione della fattispecie (ex plurimis: ordinanze n. 248, n. 217 e n. 24 del 2008; n. 353 del 2007);

che, peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata, nel senso, cioè, che essa si limita a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso;

che tale interpretazione avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;

che la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione costituisce un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale (negli stessi termini ordinanza n. 205 del 2008);

che anche le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, devono essere dichiarate manifestamente inammissibili in quanto la natura regolamentare della norma impugnata ne comporta la sottrazione al sindacato di costituzionalità (v., da ultimo, ordinanze n. 197, n. 48 e n. 20 del 2008).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Arezzo con l’ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Anzio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2008.

F.to:

Giovanni Maria FLICK, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2008.