ORDINANZA N. 24
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “
- Alfonso QUARANTA “
- Franco GALLO “
- Luigi MAZZELLA “
- Gaetano SILVESTRI “
- Maria Rita SAULLE “
- Giuseppe TESAURO “
- Paolo Maria NAPOLITANO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2006), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27 marzo 2006, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2006.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 marzo 2006 e depositato il 30 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2006), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 2 febbraio 2006, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione;
che il ricorrente censura la suddetta disposizione nella parte in cui, modificando l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2005), fissa il nuovo importo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi nella misura di: «a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico; b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi; c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi; d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata; Euro 7,00 se trattati; e) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata»;
che, ad avviso del ricorrente, tale previsione si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), il quale prevede che: «L’ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto»;
che, secondo lo stesso ricorrente, il rilevato contrasto della norma censurata con il citato art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 consisterebbe nel fatto che, nel differenziare le categorie di rifiuti oggetto del tributo con esclusivo e diretto riferimento alla provenienza ed alla natura dei rifiuti stessi anziché alle tipologie di discariche nelle quali è consentito il loro conferimento, la norma censurata avrebbe utilizzato criteri «qualitativi» di determinazione differenziata dell'ammontare del tributo che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale;
che, a sostegno del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri osserva che il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito da una legge statale, non costituisce un "tributo proprio" della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., e che, pertanto, la disciplina di detto tributo speciale deve ritenersi preclusa alla Regione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri afferma, quindi, che il prospettato contrasto tra la norma regionale impugnata e la norma statale interposta implica la violazione dei limiti di esercizio della potestà legislativa regionale in una materia in cui lo Stato – come costantemente sottolineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale – ha competenza legislativa esclusiva;
che la Regione Basilicata non si è costituita in giudizio.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2006), che modifica l’art. 4, comma 6, della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2005, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2005), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione;
che, dopo la proposizione del ricorso, la disposizione censurata è stata abrogata a decorrere dal 4 ottobre 2007, senza effetti retroattivi, dall’art. 1 della legge della Regione Basilicata 2 ottobre 2007, n. 16 (Abrogazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2006, n. 1);
che l’interesse del ricorrente alla risoluzione della promossa questione di legittimità costituzionale permane con riferimento al periodo durante il quale ha avuto vigore la disposizione censurata, cioè dal 27 gennaio 2005 al 3 ottobre 2007;
che la norma impugnata è denunciata dal ricorrente nella parte in cui fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in una misura stabilita con esclusivo e diretto riferimento a categorie di rifiuti corrispondenti alla provenienza ed alla natura dei rifiuti stessi, anziché a categorie di rifiuti corrispondenti alle tipologie di discariche nelle quali è consentito il loro conferimento, come invece richiesto dall’art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004);
che la questione è manifestamente inammissibile per genericità delle censure;
che l’illegittimità costituzionale della suddetta legge regionale può conseguire non già ad una sua qualsiasi difformità dalla corrispondente norma della legge statale, ma esclusivamente alla incompatibilità con detta norma;
che tale incompatibilità può ricorrere solo allorché la legge regionale: a) assoggetta a tributo rifiuti esclusi da tassazione dalla legge statale; b) non assoggetta a tributo rifiuti tassati dalla legge statale medesima; c) comunque identifica categorie di rifiuti tali da comportare l’applicazione del tributo al di fuori dei minimi e massimi previsti dalla legge statale;
che, in altri termini, la legge statale consente che la legge regionale possa diversificare le categorie di rifiuti, con prelievi fiscali differenziati, ma alla sola condizione che tali categorie regionali siano tutte riconducibili alle categorie statali e che i prelievi fiscali per esse fissati rientrino nei limiti minimi e massimi stabiliti per le corrispondenti categorie statali;
che invece, nella specie, il ricorrente non si dà carico di dimostrare l’incompatibilità delle due suddette diverse fonti normative, perché non lamenta la violazione, da parte della norma denunciata, dei limiti minimi e massimi di ammontare del tributo fissati dalla legge statale con l’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, ma censura genericamente la suddetta disposizione di legge regionale, limitandosi ad affermare che essa utilizza criteri «qualitativi» di determinazione differenziata dell’ammontare del tributo stesso che non corrispondono a quelli fissati dalla norma statale;
che, dunque, il ricorrente deduce soltanto che le categorie di rifiuti considerate dalla norma impugnata sono diverse da quelle considerate dalla norma interposta statale e non afferma che tale diversità porta al superamento dei limiti minimi e massimi fissati dalla predetta norma statale;
che, inoltre, il medesimo ricorrente non precisa né se esistano categorie di rifiuti prese in considerazione dalla legge regionale che non siano riconducibili a quelle della legge statale, né se possano configurarsi categorie di rifiuti prese in considerazione dalla legge statale le quali non siano, però, rapportabili a quelle previste dalla censurata legge regionale;
che da ciò consegue la genericità delle censure prospettate, in contrasto con la necessità, più volte sottolineata da questa Corte, che il ricorrente svolga specifiche argomentazioni a sostegno delle proprie doglianze (ex plurimis: sentenze n. 246 e n. 51 del 2006; n. 360 e n. 336 del 2005).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 2 febbraio 2006, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – legge finanziaria 2006), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2008.