Ordinanza n. 248 del 2008

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ORDINANZA N. 248

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Franco                                            BILE                                         Presidente

- Giovanni Maria                               FLICK                                         Giudice

- Francesco                                       AMIRANTE                                      "

- Ugo                                                DE SIERVO                                       "

- Paolo                                              MADDALENA                                  "

- Alfio                                               FINOCCHIARO                               "

- Alfonso                                           QUARANTA                                     "

- Franco                                            GALLO                                              "

- Luigi                                               MAZZELLA                                      "

- Gaetano                                          SILVESTRI                                        "

- Sabino                                            CASSESE                                          "

- Maria Rita                                      SAULLE                                             "

- Giuseppe                                        TESAURO                                         "

- Paolo Maria                                    NAPOLITANO                                  "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), promosso con ordinanza del 15 giugno 2007 dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento penale a carico di G. G., iscritta al n. 796 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2007.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2008 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

 

Ritenuto che, con ordinanza del 15 giugno 2007, il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che il censurato articolo 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (sostituendo quelle già introdotte dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante «Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»);

che l’art. 181, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42 del 2004 prevede le sanzioni penali conseguenti alle violazioni della disciplina paesistica (sostituendo quelle già introdotte dall’articolo 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»);

che il comma 1-quinquies del predetto art. 181 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione»), prevede l’estinzione del reato paesistico, in caso di rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, mentre analogo effetto estintivo non è previsto dal censurato articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

che il giudice rimettente solleva la delineata questione, «così come proposta dai difensori ed integralmente recepita» ed allega il verbale dell’udienza del 15 giugno 2007 del procedimento a carico di G. G.;

che da tale verbale risulta che i difensori dell’imputato denunciano la irragionevolezza dell’art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e la disparità di trattamento rispetto alla previsione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sull’assunto che entrambe le norme sanzionino l’abuso edilizio e che sia irragionevole che il trattamento sanzionatorio più lieve sia riservato alla fattispecie più grave ovvero all’abuso commesso in una zona o su di un bene vincolato paesisticamente;

che, in ordine alla rilevanza della questione, gli stessi difensori precisano che dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emersa la demolizione del manufatto «baracca prefabbricata in ferro con copertura in lamiera, infissi in alluminio» e che, in caso di accoglimento della questione proposta, da tale demolizione discenderebbe la estinzione del reato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con una memoria, nella quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile e, in subordine, infondata.

Considerato che il Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella parte in cui non include la causa di estinzione del reato prevista dall’art. 181, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che analoga questione è stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte con le ordinanze n. 144 e n. 439 del 2007;

che, peraltro, la questione è inammissibile, perché il rimettente (il quale si limita a rinviare alle deduzioni a verbale dei difensori dell’imputato) non descrive in modo adeguato la fattispecie sottoposta al suo giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 308 e n. 450 del 2007 e n. 82 del 2008);

che, nella specie, tale insufficiente descrizione impedisce, oltretutto, la stessa precisa individuazione dei termini della questione sollevata, atteso che la carenza degli elementi di fatto non consente di individuare con certezza nemmeno quale delle tre distinte ipotesi di contravvenzioni edilizie previste dal censurato art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 sia stata contestata all’imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale penale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2008.