ORDINANZA N. 450
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Francesco AMIRANTE Giudice
- Ugo DE SIERVO "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 276 del codice civile, promosso con ordinanza dell’8 novembre 2006 dal Tribunale ordinario di Padova nel procedimento civile vertente tra Lizier Angelo e Salmini Sturli Alberto ed altri, iscritta al n. 489 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visto l’atto di costituzione di Lizier Angelo;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2007 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che, con ordinanza dell’8 novembre 2006, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 del codice civile, nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e dei suoi eredi diretti, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che il rimettente richiama la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite n. 21287 del 2005, che ha risolto il contrasto attinente alla corretta esegesi dell’art. 276 cod. civ. in ordine all’individuazione dei soggetti nei cui confronti va proposta la domanda per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale nel caso di morte del preteso genitore, ritenendo, sulla base dell’inequivoco tenore letterale del disposto normativo e della lettura sistematica dello stesso, che la legittimazione passiva in ordine all’azione in esame spetti solo agli eredi del preteso genitore;
che il giudice a quo ritiene, pertanto, inammissibile la richiesta dell’attore di sospensione del giudizio per proporre la procedura di cui all’art. 247 cod. civ. per la nomina di un curatore speciale al genitore defunto;
che il vuoto normativo non può essere colmato – ad avviso del rimettente – dall’interpretazione analogica dell’istituto previsto dall’art. 247 cod. civ., potendo tale operazione ermeneutica aver luogo solo in presenza di casi governati dalla stessa ratio;
che l’interpretazione dell’art. 276 cod. civ., come peraltro già rilevato dalla stessa Corte di cassazione, comporta – secondo il giudice a quo – la possibile incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede, nel caso di morte del genitore e dei suoi eredi diretti, la possibilità, per colui che voglia far accertare la propria paternità o maternità naturale, di agire comunque nei confronti di un curatore speciale del defunto genitore nominato dal giudice;
che, in caso contrario, verrebbe a crearsi – sostiene il rimettente – una ingiustificata disparità di trattamento tra il figlio naturale il cui genitore (o suoi eredi) sia in vita, che potrà agire in giudizio per far accertare il proprio status, e colui che voglia agire per ottenere il medesimo accertamento e non possa farlo per essere già defunti i legittimati passivi del giudizio;
che tale interpretazione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione per la diversità di trattamento tra titolari di situazioni giuridiche uguali, la quale non troverebbe giustificazione sulla base dei principi dell’ordinamento giuridico vigente; nonché con l’art. 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe all’interessato di adire l’autorità giudiziaria per far accertare il proprio status di figlio naturale;
che, in considerazione di quanto premesso, il giudice a quo ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 cod. civ., così come interpretato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che nel giudizio si è costituito A.L., attore nel giudizio di merito, il quale ha concluso per l’accoglimento della questione proposta.
Considerato che il Tribunale ordinario di Padova dubita della legittimità costituzionale dell’art. 276 del codice civile, nella parte in cui non prevede la possibilità della nomina di un curatore speciale nei cui confronti promuovere l’azione di riconoscimento di paternità o maternità naturale in caso di premorienza sia del presunto padre o madre che degli eredi di costoro, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata disparità di trattamento che si determinerebbe tra il figlio naturale il cui genitore (o suoi eredi) sia in vita, che potrà agire in giudizio per far accertare il proprio status, e il figlio naturale che non ha la possibilità di ottenere il medesimo accertamento per essere deceduti i legittimati passivi all’azione; nonché per violazione dell’art. 24 della Costituzione, in quanto impedirebbe al figlio naturale di adire l’autorità giudiziaria per far accertare il proprio status di figlio naturale;
che il rimettente non descrive in alcun modo la fattispecie sottoposta al suo giudizio, limitandosi ad affermare di ritenere inammissibile la richiesta svolta da parte attrice di sospensione della procedura di cui all’art. 274 cod. civ. per la nomina di un curatore speciale al genitore defunto; ed inoltre non fornisce alcuna motivazione con riguardo alla rilevanza della questione nel procedimento a quo;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità;
che tale insufficienza della motivazione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità (ex plurimis, ordinanze n. 317 e n. 308 del 2007).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 276 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Padova, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.