ORDINANZA N. 82
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZAnei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promossi con ordinanze del 20 novembre 2006 e del 26 febbraio 2007 (n. 2 ordinanze) dal Giudice di pace di Montebelluna, rispettivamente iscritte ai nn. da 662 a 664 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2008 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
Ritenuto che il Giudice di pace di Montebelluna, con ordinanze di analogo tenore deliberate il 20 novembre 2006 (r.o. n. 662 del 2007) ed il 26 febbraio 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007), ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che il rimettente, dopo aver sommariamente rilevato che per diversi aspetti il procedimento penale innanzi al giudice di pace sarebbe «più sfavorevole» di quello ordinario, osserva che la norma censurata non prevede, riguardo alle condotte riparatorie suscettibili di determinare l’estinzione del reato, l’avviso che sarebbe invece prescritto, per la citazione a giudizio innanzi al tribunale, dall’art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale;
che, sempre a parere del rimettente, l’omessa previsione dell’avviso implica una violazione dei parametri costituzionali sopra elencati;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in ciascuno dei tre giudizi, con atti depositati rispettivamente il 23 ottobre (r.o. n. 662 del 2007) ed il 18 ottobre 2007 (r.o. numeri 663 e 664 del 2007);
che le questioni sarebbero, ad avviso della difesa erariale, inammissibili e comunque infondate;
che il rimettente avrebbe trascurato, in particolare, la possibilità per il giudice di pace di disporre in apertura del dibattimento una sospensione del giudizio, quando l’imputato non abbia potuto dar luogo ad attività riparatorie per non essere stato informato della relativa disciplina;
che proprio in base a tale circostanza – ricorda l’Avvocatura dello Stato – questioni analoghe a quelle odierne sono già state dichiarate manifestamente infondate dalla Corte costituzionale (sono citate le ordinanze n. 225 del 2006, n. 333 del 2005, numeri 11 e 56 del 2004).
Considerato che il Giudice di pace di Montebelluna solleva con le ordinanze indicate in epigrafe – in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l’avviso per l’imputato della possibilità di determinare l’estinzione del reato, secondo le disposizioni dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 274 del 2000, mediante condotte riparatorie antecedenti all’udienza di comparizione;
che, data l’assoluta identità di oggetto delle questioni, può essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che le ordinanze di rimessione, tutte di analogo tenore, mancano di qualunque descrizione delle concrete fattispecie sottoposte a giudizio (ex multis, ordinanze numeri 426 e 308 del 2007), ed inoltre difettano di adeguata motivazione sia con riguardo alla rilevanza della questione nei procedimenti a quibus sia in relazione alle ragioni del contrasto tra la disciplina censurata ed i parametri costituzionali invocati (da ultimo, ordinanza n. 14 del 2008);
che, pertanto, le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALEriuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Montebelluna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2008.