Ordinanza n. 217 del 2008

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ORDINANZA N. 217

ANNO 2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Franco                              BILE                                              Presidente

-      Giovanni Maria                 FLICK                                              Giudice

-      Francesco                         AMIRANTE                                           "

-      Ugo                                  DE SIERVO                                           "

-      Paolo                                MADDALENA                                      "

-      Alfio                                 FINOCCHIARO                                    "

-      Alfonso                             QUARANTA                                         "

-      Franco                              GALLO                                                  "

-      Luigi                                 MAZZELLA                                           "

-      Gaetano                            SILVESTRI                                            "

-      Sabino                              CASSESE                                              "

-      Maria Rita                        SAULLE                                                "

-      Giuseppe                          TESAURO                                             "

-      Paolo Maria                      NAPOLITANO                                     "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promossi con n. 2 ordinanze del 28 novembre 2006 dal Tribunale di Roma nei procedimenti penali a carico di Gianclaudio Loreti e Marco Iucci, iscritte ai nn. 822 e 823 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell’anno 2008.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 maggio 2008 il Giudice relatore Luigi Mazzella.

Ritenuto che, con ordinanze del  22 e del 28 novembre  2006, il Tribunale di Roma, ha sollevato, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285, così come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, nella parte in cui prevede la competenza del Tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187;

che il rimettente sottolinea l’analogia tra la fattispecie di cui all’articolo 186 e quella successiva di cui all’art. 187 del codice della strada, ravvisandola nel fatto che entrambi gli articoli puniscono chi si pone alla guida di un veicolo in stato di  alterazione (sia esso dovuto all'assunzione di alcool o di sostanze psicotrope) tale da compromettere  le normali condizioni psicofisiche necessarie per una guida sicura;

che il rimettente desume da tale analogia la sussistenza di una palese disparità di trattamento del citato art. 186, codice della strada nella parte in cui prevede che, per la irrogazione della pena, è competente il tribunale, rispetto invece all’art. 187 codice della strada, ove è prevista la competenza del giudice di pace, in violazione degli articoli 3 e 25 della Costituzione;

che, secondo il rimettente, sarebbe evidente la situazione più favorevole di chi risponde del reato previsto dall’art. 187 del codice della strada, rispetto a chi risponde dell’art. 186 dello stesso codice;

che, prosegue il rimettente, mentre l’imputato per il reato di cui all’art. 187, codice della strada. potrebbe giovarsi della dichiarazione di improcedibilità del giudizio e del beneficio previsti negli articoli 34 e 52, comma 2, del d.lgs. del 20 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468), nonché della richiesta di oblazione, della conseguente  dichiarazione di estinzione del reato, chi è imputato per il reato previsto dall'art. 186, codice della strada, non potrebbe beneficiare di tali agevolazioni;

che, per tali motivi, la diversa attribuzione di competenza, per fattispecie che presentano la stessa ratio, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza riconosciuto dalla Costituzione;

che, intervenuto nei giudizi di costituzionalità, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito la manifesta inammissibilità delle sollevate questioni, per difetto di motivazione sulla rilevanza nei giudizi a quo;

che il Presidente del Consiglio riferisce altresì che, per effetto delle modifiche apportate al codice della strada dall’art. 5 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione) convertito, con modificazione, dalla legge 20 ottobre 2007, n. 160, anche la competenza a giudicare del reato di guida in stato di alterazione da stupefacente sia ormai attribuita al giudice monocratico, chiedendo pertanto la restituzione atti al rimettente o la declaratoria di manifesta inammissibilità.

Considerato che il Tribunale di Roma, dubita, con riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede la competenza del tribunale, a differenza di quanto previsto per il reato di cui al successivo art. 187;

che le ordinanze di rimessione sono totalmente prive di descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus;

che tale omissione comporta – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le ordinanze numeri 45, 72, 91 e 132 del 2007 e 54 del 2008) – la manifesta inammissibilità della questione sollevata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 186 del decreto legislativo n. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 giugno 2008.