ORDINANZA N. 132
ANNO 2007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE ”
- Ugo DE SIERVO ”
- Romano VACCARELLA ”
- Paolo MADDALENA ”
- Alfio FINOCCHIARO ”
- Alfonso QUARANTA ”
- Franco GALLO ”
- Luigi MAZZELLA ”
- Gaetano SILVESTRI ”
- Sabino CASSESE ”
- Maria Rita SAULLE ”
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza del 6 febbraio 2006 dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, nel procedimento civile vertente tra Villani Rosa e il Comune di Castellammare di Stabia, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2006.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 marzo 2007 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con
l’ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli art. 3 e 27
della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’art. 213,
commi 2-quinquies e 2-sexies
(commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2,
del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di
conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada);
che il
rimettente, senza nulla peraltro riferire in ordine alla fattispecie sottoposta
al suo vaglio, assume che il predetto art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies,
del codice della strada – «nella parte in cui prevede il sequestro e la
conseguente confisca» di ciclomotori e motoveicoli, «anche se non di proprietà
del soggetto che commette l’infrazione» stradale alla quale è ricollegata, a
titolo di sanzione accessoria, l’applicazione della confisca del mezzo –
sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost;
che,
difatti, in base alle disposizioni censurate «un’infrazione identica per
allarme sociale» ad altre contemplate dal codice della strada risulta
assoggettata alla «previsione di una sanzione totalmente sproporzionata», senza
tacere che, ove detta sanzione venga «equiparata a quelle previste in materia
penale», essa sarebbe in contrasto anche con l’art. 27 Cost.,
giacché nella specie si pone «l’esecuzione della pena a carico di soggetto non
personalmente responsabile»;
che è
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare,
l’inammissibilità della questione «in quanto priva di ogni motivazione sulla
rilevanza e la non manifesta infondatezza», nonché svolgendo, nel merito,
talune considerazioni tese ad evidenziare la non contrarietà delle norme
censurate rispetto agli evocati parametri costituzionali.
Considerato che il Giudice di pace di Castellammare di Stabia dubita – in
riferimento agli art. 3 e 27 della Costituzione – della legittimità
costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies
e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c,
numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di
settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla
relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che il predetto rimettente,
tuttavia, ha omesso completamente di descrivere la fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
che tale omissione comporta –
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano, da ultimo, le
ordinanze numeri 91, 72 e 45 del 2007) – la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2-sexies (commi introdotti dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Castellammare di Stabia, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 2007.
F.to:
Maria