Ordinanza n. 164 del 2007

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ORDINANZA N. 164

ANNO 2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco                      BILE                                       Presidente

- Giovanni Maria         FLICK                                     Giudice

- Francesco                 AMIRANTE                                 "

- Ugo                          DE SIERVO                                 "

- Romano                    VACCARELLA                            "

- Paolo                        MADDALENA                             "

- Alfio                        FINOCCHIARO                           "

- Alfonso                    QUARANTA                                "

- Franco                      GALLO                                        "

- Luigi                        MAZZELLA                                 "

- Gaetano                    SILVESTRI                                  "

- Sabino                      CASSESE                                     "

- Maria Rita                SAULLE                                      "

- Giuseppe                  TESAURO                                    "

- Paolo Maria              NAPOLITANO                              "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promosso con ordinanza del 17 febbraio 2006 dal Tribunale di Aosta nel procedimento penale a carico di L.D., iscritta al n. 382 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 2006.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 aprile 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Aosta ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione),  nella parte in cui – sostituendo l’art. 99 del codice penale – ha escluso che gli aumenti di pena previsti da tale articolo per la recidiva possano applicarsi a chi ha commesso una contravvenzione;

che il rimettente – chiamato a giudicare una persona imputata della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) – riferisce che all’imputato è stata contestata la recidiva specifica reiterata infraquinquennale, avendo riportato tre precedenti condanne per il medesimo reato;

che il corrispondente aumento di pena non sarebbe, peraltro, più irrogabile alla luce dell’art. 4 della legge n. 251 del 2005, il quale, nel sostituire l’art. 99 cod. pen., ha limitato – con disposizione applicabile anche nel giudizio a quo, in forza dell’art. 2 cod. pen. – la rilevanza penale della recidiva ai soli delitti non colposi;

che, ad avviso del giudice a quo, tale nuova disciplina si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., facendo sì che i recidivi e i non recidivi vengano trattati in modo giustamente differenziato se commettono un delitto (non colposo); e vengano invece trattati irrazionalmente allo stesso modo se commettono una contravvenzione;

che la previsione di un aggravamento di pena per la recidiva risponderebbe, infatti, ad una precisa «logica sanzionatoria»: la quale verrebbe, peraltro, «inopinatamente abbandonata» per il solo fatto che la legge etichetti come «contravvenzione» il reato commesso dal recidivo, il quale verrebbe così sottratto – al di là della possibile incidenza negativa dei precedenti penali in sede di commisurazione in concreto della pena entro i limiti edittali, ai sensi dell’art. 133 cod. pen. – all’applicazione di un’aggravante atta a determinare un incremento di pena anche superiore a quello previsto per le aggravanti comuni, di cui all’art. 61 cod. pen.;

che l’unica motivazione, che potrebbe essere scorta alla base di una simile scelta legislativa, sarebbe la minore gravità delle contravvenzioni rispetto ai delitti;

che si tratterebbe, tuttavia, di giustificazione priva di fondamento razionale: giacché l’ordinamento penale annovera numerose contravvenzioni – ad esempio, quelle in materia di alimenti, di rifiuti, di inquinamento o di edilizia, nonché, con riguardo al giudizio a quo, quella di guida in stato di ebbrezza – che appaiono ben più gravi di delitti quali, ad esempio, l’ingiuria, le percosse o i furti “minori” di cui all’art. 626, numeri 2) e 3), cod. pen.;

che la soluzione normativa censurata finirebbe, dunque, per favorire irragionevolmente gli autori di determinate categorie di reati: in conseguenza di essa, la recidiva non opererebbe nei confronti di chi conduca un’autovettura in stato di completa ebbrezza, ponendo in grave pericolo l’incolumità pubblica, dopo essere stato condannato ripetutamente per lo stesso reato; mentre la pena verrebbe aggravata, ai sensi dell’art. 99 cod. pen., nei confronti di chi – essendo stato condannato per aver rivolto un epiteto offensivo ad un vicino di casa – lo ingiuri nuovamente;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che il giudice rimettente dubita della legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui – sostituendo l’art. 99 del codice penale – ha limitato la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli aumenti di pena per essa previsti possano applicarsi a chi commetta una contravvenzione;

che, in tal modo, il giudice a quo invoca, peraltro, una pronuncia additiva in malam partem in materia penale, chiedendo a questa Corte di estendere l’ambito applicativo di un istituto, quale la recidiva, che implica una serie di effetti negativi per il reo – anzitutto, ma non soltanto, sul piano dell’aggravamento della pena – a casi che attualmente non vi rientrano (i reati contravvenzionali);

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, un simile intervento è precluso dal principio della riserva di legge, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»: principio che, demandando in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedisce alla Corte – oltre che di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti – anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (ex plurimis, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004, n. 49 del 2002 e n. 508 del 2000; ordinanze n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998); e ciò fatta eccezione per l’ipotesi – che palesemente non ricorre nella specie – delle cosiddette «norme penali di favore» (sentenza n. 394 del 2006);

che, pertanto, a prescindere da ogni rilievo in ordine al merito delle censure – essendosi, in effetti, al cospetto di una scelta di politica criminale, operata dal legislatore quale misura di temperamento del maggior rigore assunto dalla disciplina della recidiva a seguito della stessa legge n. 251 del 2005, e che non introduce, di per sé, alcun elemento di incoerenza nel sistema penale, caratterizzato da un trattamento differenziato dei delitti e delle contravvenzioni sotto plurimi profili, in correlazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai primi (sentenze n. 243 del 1994 e n. 482 del 1987) – la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2007.

F.to:

Franco BILE, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 maggio 2007.