Ordinanza n. 187 del 2005

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ORDINANZA N. 187

ANNO 2005

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto              CAPOTOSTI                    Presidente

- Fernanda                     CONTRI                             Giudice

- Guido                         NEPPI MODONA                   "

- Annibale                     MARINI                                  "

- Giovanni Maria           FLICK                                      "

- Francesco                    AMIRANTE                            "

- Ugo                             DE SIERVO                            "

- Romano                      VACCARELLA                      "

- Paolo                           MADDALENA                       "

- Alfio                           FINOCCHIARO                     "

- Alfonso                       QUARANTA                           "

- Franco                         GALLO                                    "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza del 15 aprile 2004, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2004.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli ha sollevato, su eccezione del pubblico ministero, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto applicabili ai reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale;

che la Corte rimettente premette di essere investita dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con la quale il tribunale, ritenuto l’imputato colpevole del reato previsto dall’art. 590 del codice penale per avere causato un sinistro stradale dal quale erano derivate alla persona offesa lesioni personali gravissime, lo aveva condannato, in applicazione degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo n. 274 del 2000, alla pena della permanenza domiciliare - tutti i sabati e le domeniche - per la durata di trenta giorni;

che nel merito la Corte d’appello osserva che, nell’attribuire al giudice di pace la competenza a giudicare dei reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela di parte (e quindi nel rendere applicabile il relativo sistema sanzionatorio), il decreto legislativo n. 274 del 2000 esclude le fattispecie «connesse alla colpa professionale», ovvero commesse «con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia della durata superiore a venti giorni», e non anche quelle commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale;

che la disciplina censurata, in quanto applicabile ai reati di lesioni personali colpose perseguibili a querela commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, violerebbe l’art. 3 Cost., perché diversifica irragionevolmente il trattamento sanzionatorio, e in particolare l’entità e la qualità della pena, per fattispecie criminose che hanno ad oggetto la tutela del medesimo bene giuridico della salute e producono «eventi dannosi per la persona di pari gravità»;

che, «come il medico o l’imprenditore, anche il conducente di un veicolo riveste una posizione qualificata» ed è tenuto ad osservare, oltreché specifiche norme, anche i «principi generali di prudenza, perizia e diligenza per la tutela del bene della pubblica incolumità, proprio in considerazione della intrinseca pericolosità del mezzo di cui dispone»;

che sarebbe violato anche l’art. 27, terzo comma, Cost., in quanto la pena prevista per la fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo adeguata alla gravità del fatto, non assolve alla funzione rieducativa;

che inoltre, considerati «l’incidenza che le lesioni, provocate dai sinistri stradali, hanno nella vita sociale» e i «rilevantissimi costi e turbamenti socio-familiari» che tali sinistri producono, l’applicazione di «una pena ‘irrisoria’ farebbe anche venir meno l’effetto di deterrenza psicologica», ritenuto «principio generale» dell’ordinamento penale;

che, infine, le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con l’art. 32 Cost., che tutela il diritto alla salute «in eguale misura in relazione a qualsiasi tipo di attentato», sia esso derivante da colpa professionale medica o dal mancato rispetto della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, come dalla violazione di norme relative alla circolazione stradale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata;

che l’ordinanza di rimessione, pur facendo riferimento all’imputazione per il reato di cui all’art. 590 cod. pen. e alle lesioni gravissime causate alla persona offesa, ometterebbe di specificare «natura, entità ed esiti» di tali lesioni, e sarebbe carente nella descrizione «degli elementi di fatto della controversia» e nella «motivazione sulla rilevanza delle questioni»;

che, nel merito, l’Avvocatura osserva che la Corte costituzionale ha più volte ribadito il principio che «il potere di determinare la pena per ciascuna ipotesi criminosa rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore», censurabile «solo nell’ipotesi in cui sia esercitata in modo manifestamente irrazionale», mentre la disciplina censurata non può essere ritenuta irrazionale o arbitraria sulla sola base di un’asserita «pari pericolosità di condotte colpose diverse».

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in quanto al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale sono applicabili le sanzioni previste dal predetto art. 52 per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, mentre ai reati di lesioni connesse a colpa professionale o commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, che continuano ad essere attribuiti alla competenza del giudice ordinario, sono applicabili le sanzioni previste dal codice penale;

che ad avviso del rimettente tale distribuzione di competenza tra il giudice di pace e il giudice ordinario determinerebbe una irragionevole diversificazione del trattamento sanzionatorio per condotte che offendono il medesimo bene e che possono produrre danni di pari gravità; comporterebbe l’applicazione di una pena che, in quanto non adeguata alla gravità del fatto, non assolve alla funzione rieducativa e deterrente; non assicurerebbe in eguale misura la tutela del diritto alla salute;

che il rimettente, pur rivolgendo le censure di legittimità costituzionale alla disciplina che attribuisce al giudice di pace, ex art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 274 del 2000, la competenza in tema di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale, solleva la questione solo nei confronti degli artt. 52, 63 e 64, che definiscono le sanzioni applicabili dal giudice di pace e dettano la relativa disciplina transitoria;

che l’art. 4 costituisce all’evidenza il necessario presupposto dello specifico sistema sanzionatorio operante per i reati di competenza del giudice di pace, di cui il rimettente lamenta appunto il contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 Cost. in relazione al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale;

che l’avere omesso di prendere in considerazione tale norma avrebbe come conseguenza, ove la questione venisse accolta nei termini in cui è stata formulata, di rendere privo di sanzione il reato, che rimarrebbe attribuito alla competenza del giudice di pace e non potrebbe quindi essere punito con sanzioni diverse da quelle stabilite dall’art. 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, neppure – ai sensi dell’art. 2, secondo comma, del codice penale – ove si tratti di fatti commessi precedentemente all’entrata in vigore di tale decreto;

che peraltro il rimettente, chiedendo per il reato in esame una pronuncia che consenta di ripristinare il meccanismo sanzionatorio applicabile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 274 del 2000, invoca nella sostanza un intervento additivo e di sistema in malam partem, non consentito a questa Corte in forza del principio della riserva di legge in materia penale (cfr. da ultimo sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, ordinanza n. 175 e sentenza n. 30 del 2001, sentenza n. 508 del 2000);

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Napoli con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.