Sentenza n. 30

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SENTENZA N. 30

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

- Massimo VARI

- Cesare RUPERTO

- Riccardo CHIEPPA

- Gustavo ZAGREBELSKY

- Valerio ONIDA

- Carlo MEZZANOTTE

- Guido NEPPI MODONA

- Piero Alberto CAPOTOSTI

- Annibale MARINI

- Franco BILE

- Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi, nell'ambito di diversi procedimenti di sorveglianza, con ordinanze emesse il 24 maggio e il 17 giugno 1999 dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino, iscritte ai nn. 531 e 673 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del 1999), il Magistrato di sorveglianza di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede <<il canone di ragguaglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000, o frazione di lire 50.000, per ogni giorno di lavoro sostitutivo>>.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla pena complessiva di lire 3.850.000 di multa aveva chiesto, versando in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come sanzione da applicarsi in sede di conversione della pena pecuniaria; che tale sanzione, considerato il coefficiente di ragguaglio previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata (lire 50.000 o frazione di lire 50.000 di pena pecuniaria per un giorno di lavoro sostitutivo), avrebbe dovuto trovare applicazione nella misura massima stabilita dall'art. 103, secondo comma, della stessa legge, e cioé in giorni sessanta.

Tale conclusione si porrebbe però in contrasto, ad avviso del rimettente, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

L'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, che disciplina anche il coefficiente di ragguaglio per la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata, prevedeva originariamente che la conversione avesse luogo calcolando lire 25.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata: tale coefficiente era, quindi, uguale al criterio generale di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie (lire 25.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva) disposto dall'art. 135 del codice penale.

Successivamente, con la legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art. 135 del codice penale: ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive), il legislatore ha modificato l'art. 135 cod. pen., aumentando a lire 75.000 il coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive, ma ha lasciato inalterato l'analogo criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e sanzioni sostitutive previsto in caso di insolvibilità del condannato dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.

La irragionevolezza dell'omesso adeguamento, prosegue il giudice a quo, é stata rilevata dalla sentenza n. 440 del 1994 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui prevede che il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, anzichè 75.000, o frazione di 75.000 di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, così ripristinando l'originaria equivalenza, con riferimento, però, solo alla predetta sanzione.

Analoghe ragioni sussisterebbero, ad avviso del rimettente, con riferimento al lavoro sostitutivo che, per la intrinseca maggiore idoneità risocializzante, deve, in termini di equivalenza, valere più di un giorno di libertà controllata.

Secondo il giudice a quo, il legislatore aveva anzi originariamente ritenuto che il "valore" di un giorno di lavoro sostitutivo, determinato nella misura di lire 50.000, e la potenzialità produttiva di reddito della condotta correlata alla stessa sanzione corrispondessero al doppio del valore risocializzante di un giorno di libertà controllata; sanzione che, applicata in sede di conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato, equivaleva infatti a lire 25.000.

La sentenza n. 440 del 1994 della Corte, incidendo sul criterio di ragguaglio solo con riferimento alla libertà controllata, avrebbe di conseguenza alterato l'equilibrio "interno", come originariamente previsto dal legislatore, tra tale misura e il lavoro sostitutivo.

Anche un confronto "esterno" con il ragguaglio tra la pena pecuniaria e quella detentiva porterebbe, ad avviso del rimettente, ad analoghe conclusioni, sulla base delle stesse argomentazioni della sentenza n. 440 del 1994. Infatti, essendo stato triplicato il valore di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva per la sopravvenuta svalutazione della moneta, avrebbero dovuto essere parimenti triplicati anche i valori relativi alla libertà controllata e al lavoro sostitutivo. Nell'inerzia del legislatore, la Corte aveva già provveduto in merito alla libertà controllata; analoga e conseguente operazione viene ora richiesta dal rimettente in relazione al lavoro sostitutivo.

La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., perchè il mancato adeguamento del canone di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo in misura proporzionale rispetto a quanto avvenuto per la libertà controllata determinerebbe una disparità di trattamento tra "situazioni simili (o, al limite, anche identiche)", imponendo al condannato, in caso di conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, una sanzione superiore a quella, meno efficace e meno incisiva sotto il profilo rieducativo, della libertà controllata.

La questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, posto che, sulla base della disposizione censurata, la sanzione irrogabile sarebbe pari a sessanta giorni, mentre se la questione fosse accolta (e il criterio di ragguaglio fosse proporzionalmente adeguato con ripristino degli originari rapporti), la sanzione sarebbe di ventisei giorni.

2. - Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

A parere dell'Avvocatura gli originari criteri di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato erano in sintonia con quanto stabilito dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, che aveva "aggiornato" l'art. 135 cod. pen. Successivamente, con la legge n. 402 del 1993, il coefficiente di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie é stato ulteriormente elevato a lire 75.000, mentre é rimasto invariato quello previsto dall'art. 102 della legge n. 689 del 1981.

Su tale disposizione é intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 440 del 1994, ne ha dichiarato la illegittimità nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando lire 25.000 o frazione di lire 25.000, anzichè lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.

Mentre il criterio di ragguaglio ai fini della conversione delle pene pecuniarie ineseguite in libertà controllata é divenuto uguale al criterio generale di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie previsto dal codice penale, risultando così ripristinato l'originario equilibrio, il coefficiente di ragguaglio relativo al lavoro sostitutivo é invece rimasto ancorato al "vecchio" valore determinato in lire 50.000.

Secondo l'Avvocatura, le argomentazioni del rimettente sono, sotto questo profilo, certamente apprezzabili, e tuttavia la questione deve ritenersi infondata. Il legislatore ha infatti operato una non irragionevole distinzione, agli effetti della conversione, tra libertà controllata e lavoro sostitutivo, ritenendo che le due sanzioni incidessero in modo diverso sulla situazione del condannato; sicchè, trattandosi di scelte riservate alla discrezionalità del legislatore, una declaratoria di illegittimità comporterebbe un inammissibile effetto invasivo.

3. - Con ordinanza emessa il 24 maggio 1999 (r.o. n. 531 del 1999), lo stesso Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, <<nella parte in cui determina in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro sostitutivo>>, nonchè dell'art. 102, terzo comma, della stessa legge, <<nella parte in cui prevede il canone di ragguaglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria in lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo>>.

Premette in fatto il rimettente che una persona condannata alla pena di lire 13.883.000 di multa aveva chiesto, versando in condizioni di insolvibilità, l'ammissione al lavoro sostitutivo come misura da applicarsi in sede di conversione della predetta pena pecuniaria; che tale misura, considerato il criterio di ragguaglio di lire 50.000 per un giorno di lavoro sostitutivo, previsto dall'art. 102, terzo comma, della legge citata, avrebbe dovuto trovare applicazione nella misura massima prevista dalla legge (e cioé, sessanta giorni, ex art. 103, secondo comma).

3.1. - In ordine alla prima questione il giudice a quo osserva che anche dopo la sentenza n. 206 del 1996, con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui ammette il lavoro sostitutivo solo in relazione a pene pecuniarie non superiori ad un milione di lire, la previsione di un tetto massimo di durata deve comunque essere <<ricondotta nel sistema delle norme tendenti alla armonizzazione costituzionale della sanzione risultante dalla conversione>>.

Ma se la ratio dell'art. 103, secondo comma, consiste nel determinare il <<confine della eccessiva afflittività della sanzione risultante dalla conversione>> e se la sanzione del lavoro sostitutivo é da considerarsi meno afflittiva di quella della libertà controllata (v. le sentenze n. 108 del 1987 e n. 206 del 1996), ne consegue, secondo il rimettente, <<che il limite massimo del lavoro sostitutivo dovrà essere, pena la irrimediabile contraddittorietà della disciplina risultante, superiore a quello della libertà controllata>>.

Il confronto tra il limite massimo del lavoro sostitutivo e quello della libertà controllata conduce invece a conclusioni di segno opposto che, secondo il giudice a quo, sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sia per l'irragionevolezza di una disciplina che <<a fronte di una sanzione dichiaratamente meno afflittiva [...], prevede un termine massimo di durata contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la sanzione connotata di maggiore afflittività>>, sia perchè la stessa fissazione di un "tetto" massimo (che prescinde dall'entità dell'originaria sanzione pecuniaria inflitta) finirebbe per comportare, irragionevolmente, l'equiparazione di situazioni del tutto diverse, e, quindi, <<una perdita di efficacia sanzionatoria e rieducativa, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente rilevante>>.

La questione sarebbe rilevante perchè la norma denunciata impedirebbe di applicare al condannato la sanzione del lavoro sostitutivo in misura superiore a giorni sessanta.

3.2. - La seconda questione di costituzionalità, identica a quella sollevata con l'ordinanza emessa il 17 giugno 1999 (r.o. n. 673 del 1999), riguarda l'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui fissa in lire 50.000 l'ammontare del coefficiente di ragguaglio tra pena pecuniaria e lavoro sostitutivo.

Preliminarmente il rimettente rileva che nel caso di specie, atteso l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire (oltre lire 13.000.000), sia utilizzando il criterio censurato, sia quello che potrebbe scaturire da una declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, verrebbe comunque superato il limite massimo di sessanta giorni, dal che potrebbe apparentemente desumersi l'irrilevanza della questione nel giudizio a quo; peraltro, poichè la diversa questione prospettata con la stessa ordinanza, concernente l'art. 103, secondo comma, é posta in via principale, solo una declaratoria di non fondatezza renderebbe la questione relativa all'art. 102, terzo comma, inammissibile per difetto di rilevanza; viceversa, ove la stessa fosse ritenuta fondata, la seconda diverrebbe, per ciò solo, ammissibile.

Nel merito, il rimettente sostanzialmente prospetta le medesime censure svolte nella ordinanza r.o. n. 673 del 1999.

3.3. - Nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.

Considerato in diritto

1.- Sono sottoposte al giudizio di questa Corte due questioni di legittimità costituzionale concernenti la disciplina della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, sollevate nell'ambito di diversi procedimenti penali dal medesimo Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino. Le due questioni riguardano, rispettivamente, l'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui determina il coefficiente di ragguaglio tra pene pecuniarie e lavoro sostitutivo nella misura di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo (r.o. nn. 673 e 531 del 1999), e l'art. 103, secondo comma, della medesima legge, nella parte in cui fissa in giorni sessanta il limite massimo complessivo del lavoro sostitutivo (r.o. n. 531 del 1999).

Le censure rivolte all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, formulate in termini sostanzialmente identici in entrambe le ordinanze, muovono dalla premessa che, contrariamente a quanto avvenuto in tema di libertà controllata - sanzione per la quale, in caso di insolvibilità del condannato, il coefficiente di ragguaglio, a seguito della sentenza di questa Corte n. 440 del 1994, va calcolato in lire 75.000 pro die, essendosi così triplicata l'originaria misura di lire 25.000, in coordinazione con la modifica introdotta dall'art. 135 cod. pen. - per la sanzione del lavoro sostitutivo non é intervenuto alcun adeguamento rispetto all'originaria previsione normativa di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo: il mancato adeguamento si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., perchè determinerebbe una disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente omogenee, che verrebbe ad incidere anche sulla funzione rieducativa della pena.

La questione di costituzionalità dell'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 riguarda il supposto contrasto della norma censurata con gli artt. 3 e 27 Cost.: la previsione di un tetto massimo complessivo di durata del lavoro sostitutivo determinerebbe una irragionevole equiparazione di situazioni diverse, nonchè una <<perdita di efficacia sanzionatoria e retributiva, non bilanciata dalla contrapposta soddisfazione di alcun valore costituzionalmente rilevante>>, impedendo di tenere conto dell'entità della pena pecuniaria da convertire.

Poichè le questioni concernenti l'art. 102, terzo comma, della legge citata, sollevate con entrambe le ordinanze, sono sostanzialmente identiche, mentre la questione relativa all'art. 103, secondo comma, della stessa legge riguarda comunque la disciplina della conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, deve esser disposta la riunione dei relativi giudizi.

2.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con ordinanza n. 673 del r.o. del 1999, é infondata.

3.- La disciplina della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato é contenuta nell'art. 102 della legge n. 689 del 1981. Nella sua originaria formulazione il terzo comma dell'art. 102 prevedeva che la conversione avesse luogo calcolando lire 25.000, o frazione di lire 25.000, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata, e lire 50.000, o frazione di 50.000, per un giorno di lavoro sostitutivo. Contemporaneamente l'art. 101 della medesima legge n. 689 del 1981, che aveva sostituito l'art. 135 del codice penale, portava a lire 25.000 pro die la misura del ragguaglio, per qualsiasi effetto giuridico, tra pene pecuniarie e pene detentive. Il coefficiente relativo alla libertà controllata era quindi stato individuato dal legislatore in misura identica a quello, previsto in via generale, per il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive. Successivamente, la legge n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 cod. pen., ha aumentato a lire 75.000 il criterio generale di ragguaglio, senza peraltro modificare i coefficienti di conversione delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive in caso di insolvibilità del condannato, rimasti quindi fissati in lire 25.000 e in lire 50.000, rispettivamente, per la libertà controllata e per il lavoro sostitutivo. Con la sentenza n. 440 del 1994, questa Corte ha ritenuto che, con riferimento alla libertà controllata, il mancato adeguamento del tasso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato determinasse <<un macroscopico squilibrio>> e, in particolare, lo svuotamento delle finalità tipiche dell'istituto della conversione, <<con conseguente grave compromissione del principio di eguaglianza>>, ed ha pertanto dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 102 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabiliva che il ragguaglio fosse calcolato nella misura di lire 25.000, anzichè in quella di lire 75.000 di pena pecuniaria per ogni giorno di libertà controllata.

Richiamandosi a tale precedente, il giudice a quo chiede alla Corte un intervento volto ad adeguare anche il coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo. Poichè nella disciplina originaria il legislatore aveva attribuito a un giorno di lavoro sostitutivo un valore corrispondente al doppio del valore di un giorno di libertà controllata, il rimettente ritiene che il mancato adeguamento del coefficiente di ragguaglio per la conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo alteri sia l'equilibrio <<interno>> tra le due sanzioni sostitutive, sia il rapporto <<esterno>> tra pene pecuniarie e pene detentive. In conclusione, ad avviso del rimettente la triplicazione del criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive disposta dalla legge n. 402 del 1993 dovrebbe comportare anche la triplicazione del coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in lavoro sostitutivo, analogamente a quanto determinatosi a seguito della sentenza n. 440 del 1994 in tema di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.

Le argomentazioni del giudice a quo si basano su un duplice assunto: da un lato, che la disciplina del ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, dettata dall'art. 135 cod. pen., e l'istituto della conversione, in caso di insolvibilità, delle pene pecuniarie in sanzioni sostitutive, di cui all'art. 102 della legge n. 689 del 1981, si iscrivano in un unico sistema coerentemente e logicamente sorretto da esigenze e criteri unitari; dall'altro, che libertà controllata e lavoro sostitutivo siano sanzioni tra loro comparabili sotto tutti i profili. Sulla base di queste premesse il rimettente ritiene che qualsiasi mutamento del criterio generale di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, nonchè dello specifico coefficiente di conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata in caso di insolvibilità, debba automaticamente riflettersi sull'entità del tasso di conversione della pena pecuniaria in lavoro sostitutivo, originariamente determinato dall'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981 in misura pari al doppio del tasso stabilito per la conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata.

In realtà, i rapporti tra pene detentive, pene pecuniarie e sanzioni sostitutive sono assai più articolati di quanto ritenga il giudice a quo.

In primo luogo va considerato che, come si é visto, la legge n. 402 del 1993, intervenendo sull'art. 135 cod. pen., ha triplicato, da lire 25.000 a lire 75.000, il criterio generale di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, senza peraltro adeguare - come invece aveva fatto la stessa legge n. 689 del 1981 - le pene pecuniarie comminate dal codice penale e dalle leggi speciali al mutato potere d'acquisto della lira e senza modificare la disciplina della conversione delle pene pecuniarie in libertà controllata e in lavoro sostitutivo, con la conseguenza che le pene pecuniarie sono risultate svalutate rispetto alle pene detentive, mentre é rimasto immutato il ragguaglio tra pene pecuniarie e libertà controllata o lavoro sostitutivo.

La nuova corrispondenza tra pene pecuniarie e pene detentive esprime quindi una scelta di politica legislativa che non comporta necessariamente anche un diverso rapporto tra pene pecuniarie e pene di "conversione": i due criteri di ragguaglio non sono infatti stabiliti in termini tra loro correlati, sicchè quando muta uno di essi, non ne deriva un corrispondente adeguamento dell'altro.

Sotto questo punto di vista, si deve dunque affermare che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la disciplina dei coefficienti di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive e il valore da assegnare al lavoro sostitutivo in caso di conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, quantomeno nel senso che le differenti esigenze che sottostanno alle diverse discipline escludono che un mutamento dei coefficienti di ragguaglio rispettivamente previsti, si traduca di per sè in violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Anche l'altro assunto del rimettente, relativo alla comparabilità tra libertà controllata e lavoro sostitutivo é privo di fondamento. I contenuti della prima sanzione sostitutiva, quali emergono dall'art. 56 della legge n. 689 del 1981, si sostanziano in limitazioni della sfera della libertà, in divieti e in controlli, per cui sono prevalenti gli aspetti afflittivi e sanzionatori; il lavoro sostitutivo, invece, come indicato dalla stessa denominazione, e come precisato dalla definizione fornita dall'art. 105 della legge n. 689 del 1981, consiste nello svolgimento di un'attività non retribuita a favore della collettività per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza; di conseguenza, la valutazione del lavoro assume rilievo centrale per la determinazione del coefficiente di ragguaglio in caso di conversione delle pene pecuniarie. Al riguardo, é significativo che la sanzione del lavoro, proprio per i problemi che comporta in tema di utilizzazione e di valutazione delle energie lavorative della persona, sia applicabile solo a seguito di richiesta del condannato (art. 102, secondo comma, della legge n. 689 del 1981) e non sia stata sinora disciplinata come autonoma pena principale o sostitutiva.

Solo recentemente il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468", destinato ad entrare in vigore il 4 aprile 2001, ha introdotto, in relazione ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, il lavoro di pubblica utilità quale pena principale, oltre che quale sanzione sostitutiva in caso di conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità. La nuova sanzione, irrogabile solo a richiesta dell'imputato, é strutturata in forma sensibilmente diversa rispetto al modello dell'attuale lavoro sostitutivo, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per le modalità di svolgimento, sia infine per i criteri di ragguaglio, indicati in ragione di tre giorni di lavoro di pubblica utilità per un giorno di pena detentiva e, ai fini della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, in ragione di lire 25.000 per ogni giorno di lavoro sostitutivo. La disciplina complessiva del lavoro di pubblica utilità e, in particolare, i nuovi parametri di conversione confermano che la determinazione del "valore" da attribuire al lavoro come misura sanzionatoria é tema la cui soluzione dipende dalla utilizzazione e dalla valutazione comparativa di svariati parametri, qualitativi e quantitativi, rientranti nella sfera di discrezionalità del legislatore, ovviamente nei limiti della non manifesta irragionevolezza.

La questione relativa all'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con l'ordinanza r.o. n. 673 del 1999, va pertanto dichiarata infondata, essendo compito del legislatore sanare le disarmonie dell'attuale disciplina, tenendo conto del rilievo centrale che assume la determinazione del valore del lavoro ove tale attività entri a fare parte del sistema sanzionatorio.

4.- Entrambe le questioni sollevate con l'ordinanza n. 531 del r.o. del 1999 vanno invece dichiarate inammissibili.

5.- L'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 viene censurato, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui fissa un limite massimo di durata, stabilito in sessanta giorni, della sanzione del lavoro sostitutivo, sia in quanto tale limite sarebbe contraddittoriamente inferiore rispetto a quello previsto per la libertà controllata, ritenuta di maggiore afflittività, sia, più in generale, per la stessa previsione di un "tetto" massimo entro il quale deve operare la conversione, così prescindendo dall'entità della pena pecuniaria inflitta in concreto.

L’intervento richiesto alla Corte mira quindi, in via alternativa, alla eliminazione del limite complessivo di durata del lavoro sostitutivo, ovvero alla individuazione di un "tetto" massimo superiore rispetto a quello attuale.

A prescindere dall'esattezza delle considerazioni del rimettente circa la durata massima del lavoro sostitutivo, che sarebbe inferiore rispetto a quella della libertà controllata (il confronto viene infatti operato tra termini del tutto disomogenei), e circa la ragione (affermata ma non argomentata) per la quale, ove così fosse, la disposizione censurata dovrebbe ritenersi irragionevole, la previsione di un tetto massimo di durata del lavoro sostitutivo assolve evidentemente all'esigenza di evitare una eccessiva afflittività della sanzione, in conformità con il principio di eguaglianza e con la funzione rieducativa della pena (ordinanza n. 152 del 1992).

Entrambe le soluzioni prospettate dal rimettente, condurrebbero, comunque, a un intervento additivo in malam partem, che si risolverebbe in un trattamento sfavorevole per il condannato insolvente, precluso a questa Corte secondo consolidata giurisprudenza. La questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Da tale pronuncia discende altresì la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'art. 102, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, sollevata con la medesima ordinanza e prospettata dallo stesso rimettente come subordinata all'accoglimento della prima censura.

Lo stesso giudice a quo mette infatti in rilievo che, stante l'elevato importo della pena pecuniaria da convertire in lavoro sostitutivo (per la precisione, lire 13.883.000), sia il coefficiente di conversione censurato (lire 50.000), sia quello suggerito per sanare la supposta illegittimità costituzionale (lire 150.000), determinerebbero il superamento del limite massimo di durata di sessanta giorni previsto per il lavoro sostitutivo dall'art. 103, secondo comma, della legge n. 689 del 1981: ne deriva che la questione difetta di rilevanza nel giudizio a quo, restando travolta dalla declaratoria di inammissibilità della questione principale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 102, terzo comma, e 103, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza del Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2001.

Fernando SANTOSUOSSO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 9 febbraio 2001.