Ordinanza n. 152 del 1992

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ORDINANZA N. 152

 

ANNO 1992

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Francesco GUIZZI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Magistrato di sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Di Guida Salvatore, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1991;

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

 

Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Napoli, nel procedere alla conversione della pena pecuniaria irrogata a Di Guida Salvatore, condannato dal Tribunale di Napoli alle pene di anni sette di reclusione e lire 25 milioni di multa (pene successivamente condonate nella misura di anni due di reclusione e lire 10 milioni di multa), premesso di aver accertato "l'insolvibilità del condannato ai fini dell'esazione della pena pecuniaria, come da documentazione in atti", ha, con ordinanza del 10 luglio 1991, sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui fissando un tetto massimo di durata", valido "erga omnes, della sanzione sostitutiva applicata in sede di conversione della pena pecuniaria", omettono di tenere "in debita considerazione la entità, rilevanza e gravità della pena pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna";

 

che, secondo il giudice a quo, la ratio che ha ispirato l'introduzione dei limiti previsti dalle norme censurate "si presenta nell'attuale sistema penale processuale, alla luce degli artt. 660 c.p.p. e 101 e segg.L.689/81, dove le garanzie giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'insolita ed inutile roccaforte";

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

 

considerato che la previsione di un tetto massimo entro il quale può essere operata la conversione, lungi dal vulnerare i principi di eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, risulta, invece, stabilita proprio in funzione dell'osservanza di tali parametri costituzionali;

 

che, più in particolare, quanto al rispetto dell'art. 3 della Costituzione, questa Corte ha già avuto occasione di precisare come le norme denunciate, con la fissazione di tetti massimi di durata delle misure, rappresentano uno degli strumenti "di un possibile, tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza" (v. sentenza n. 108 del 1987 che, a sua volta, richiama la sentenza n. 131 del 1979);

 

e che, ferma l'esigenza che l'area della conversione debba essere comunque delimitata, derivandone altrimenti il rischio di porre a carico del condannato insolvente una sanzione che travalichi, quanto ad afflittività, ogni proporzione rispetto alla sanzione inflitta dal giudice della cognizione, non appare irrazionale - tanto intrinsecamente quanto in rapporto alle concrete, diverse situazioni di fatto in cui deve operare la conversione - la predisposizione di limiti normativi che, pur rilevando nell'esclusivo ambito dell'esecuzione, esplicano la sola funzione di circoscrivere la portata afflittiva, per il condannato di cui pur sempre sia stata giudizialmente accertata l'insolvenza, delle conseguenze derivanti dalla tramutazione della sanzione pecuniaria in sanzione detentiva;

 

che, al contrario, una volta ritenuta, come sembra ritenere anche il giudice a quo, la necessità di un limite alla misura della conversione, risulterebbe di dubbia compatibilità con il principio della riserva di legge in materia penale un regime che demandasse al giudice - pur nell'ambito di una procedura rigidamente giurisdizionalizzata - il compito di determinare, di volta in volta, in relazione al disvalore del fatto, alla personalità del colpevole ovvero ad altri parametri, il limite al di là del quale la pena pecuniaria non è più convertibile, oltre tutto considerando che lo stato di insolvibilità donde deriva il ragguaglio, non potendo eccedere dai limiti ragionevolmente stabiliti dal legislatore, èin grado di realizzare egualmente quel sistema di massima "individualizzazione" della sanzione penale auspicato dal rimettente;

 

che, di conseguenza, la normativa denunciata, limitando nel quantum la possibilità di conversione in una sanzione decisamente più afflittiva della pena pecuniaria originaria, tende anche a scongiurare che l'afflittività della pena sostitutiva travalichi dal perseguimento dell'esigenza rieducativa enunciata dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in un sistema, per giunta, che prevedendo talora l'irrogazione anche di pene pecuniarie proporzionali rischierebbe, in mancanza di una delimitazione certa della misura della pena da convertire, di produrre effetti incompatibili con la funzione rieducativa della pena;

 

che, a fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva funzione assegnata alle norme denunciate ed alla loro aderenza ai due parametri ora evocati resta anche da considerare che il sistema è predisposto in modo tale da impedire che il condannato possa dolosamente sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria (v. art. 388-ter del codice penale, introdotto dall'art.109 della stessa legge n. 689 del 1981);

 

che nessuna compromissione deriva in conseguenza delle norme denunciate agli ulteriori parametri costituzionali assunti a raffronto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice a quo non adduce alcuno specifico argomento a sostegno della dedotta violazione;

 

che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve essere dichiarata manifestamente infondata.

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18/03/92.

 

Aldo CORASANITI, Presidente

 

Giuliano VASSALLI, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 1° aprile del 1992.