Sentenza n. 131 del 1979
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SENTENZA N. 131

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 1 marzo 1975 dal pretore di Napoli-Barra, nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Sorrentino Vincenzo ed altri, iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ulliciale della Repubblica n. 24 del 26 gennaio 1977.

Udito nella camera di consiglio del 4 maggio 1979 il Giudice relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto in fatto

Il pretore di Napoli-Barra, dovendo provvedere alla conversione ex art. 136 cod. pen. per accertata insolvibilità dei condannati, di numerose pene pecuniarie (da un minimo di L.2.000 di ammenda ad un massimo di L.150.000 di multa) con ordinanza in data 1 marzo 1975 ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale del citato art. 136 cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., nonché dell'art. 586 cod. proc. pen., in relazione all'art. 24 della Costituzione.

La conversione della pena pecuniaria in detentiva, per insolvibilità del condannato, determinerebbe secondo il giudice a quo una arbitraria situazione di diseguaglianza in danno del non possidente, in quanto dalla sua condizione economica - e solo da essa - si fa derivare un aggravamento sostanziale della pena già irrogatagli, stante la maggior gravità della pena detentiva rispetto alla pena pecuniaria, per l'incidenza sulla libertà personale e su tutti i rapporti di vita del cittadino. Di qui il ritenuto contrasto dell'art. 136 cod. pen. con l'art. 3 Cost., nella parte in cui afferma l'eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali.

Il pretore prende atto che analoga questione é stata respinta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 29/62, sulla base della rilevanza costituzionale del principio di inderogabilità della pena. Ritiene tuttavia che tale posizione vada riesaminata, sopratutto dopo che, con la sentenza n. 149 del 1971, il principio d'inderogabilità ha ricevuto una sia pur limitata deroga nei confronti del fallito, condannato a pena pecuniaria per reati commessi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento (la citata sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 136, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, nell'ipotesi sopraindicata, ammette la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare). Ad avviso del pretore, l'inderogabilità della pena non sarebbe fra i "cardini costituzionali" del sistema punitivo, ma solo una scelta discrezionale del legislatore, come tale modificabile. D'altra parte, con riferimento alle pene pecuniarie, la conversione in pena detentiva per insolvibilità non sarebbe l'unico modo per tenere ferma la funzione preventiva e repressiva della minaccia penale: già il codice Zanardelli, ed alcune legislazioni straniere, prevedono meccanismi diversi (rateazioni, limiti alla conversione, prestazioni d'opera sostitutive).

Rispetto a simili discipline, l'indiscriminata conversione in pena detentiva appare anche contraria alla finalità rieducativa della pena, prevista dall'art. 27 Cost. La soggezione a una pena detentiva, qualitativamente diversa e più grave di quella irrogata con la sentenza di condanna, con l'esclusione del condannato dalla società tende a ingenerare in costui l'opinione, tutt'altro che "rieducativa", che il non abbiente, oltre a non avere adeguata difesa nel processo, paga con una carcerazione non meritata ciò che altri soddisfano col denaro. In tal caso la pena, lungi dall'assolvere ad una funzione rieducativa. si presenta come affermazione fine a se stessa della autorità dello Stato, in contrasto con la stessa scelta del giudicante, e con prevedibili conseguenze criminogene.

Costituzionalmente illegittima, infine, appare al giudice a quo la procedura prevista per la "conversione" della pena dall'art. 586 cod. proc. pen.. La conversione della pena pecuniaria in detentiva, una volta accertata l'insolvibilità del condannato, é fatta dal P.M. o dal pretore competente per l'esecuzione al di fuori di qualsiasi contraddittorio con il condannato. Di qui la violazione del diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost. "in ogni stato e grado del procedimento". Non sarebbe infatti adeguata tutela, secondo il giudice a quo, la possibilità di sollevare incidente di esecuzione, posto che esso non ha effetto sospensivo, ed il suo esito (a fronte della minima durata delle pene da espiare, nella maggior parte dei casi di conversione) rischierebbe di essere tardivo.

L'ordinanza é stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata.

Nel procedimento avanti alla Corte costituzionale non vi é stata costituzione di parti.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo ha sottoposto all'esame della Corte un duplice ordine di questioni.

a) In primo luogo, egli dubita che la disposizione dell'art. 136, primo comma, del codice penale, per cui "le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono rispettivamente nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni", contrasti:

- con l'art. 3 Cost., in quanto determina una disparità di trattamento fondata sulle sole condizioni economiche del condannato;

- con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto prevede per il condannato a pena pecuniaria, che risulti insolvibile, un trattamento incompatibile con la funzione rieducativa della pena.

b) In secondo luogo, il pretore di Napoli-Barra dubita che l'art. 586, ultimo comma, del codice di procedura penale, contrasti con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché non prevede, per la conversione delle pene pecuniarie in pene detentive, un procedimento in contraddittorio con il condannato.

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 136 (nonché dell'art. 135) del codice penale, sollevata con riferimento agli artt. 2, 3 e 13, primo comma, Cost., é stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 29 del 22 marzo 1962, alla quale hanno fatto seguito le ordinanze di manifesta infondatezza n. 59 del 1962 e n. 127 del 1971.

Con successiva sentenza n. 149 del 1971, la medesima Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dello stesso art. 136 del codice penale, nella parte in cui ammette per i reati commessi dal fallito in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva prima della chiusura della procedura fallimentare.

Dalle sopra citate sentenze di questa Corte (nonché da altre sempre in tema di pene pecuniarie: sent. n. 12 del 1966 e n. 104 del 1968), tenuto conto della innovazione introdotta con la legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull'ordinamento penitenziario, che ha reso obbligatorio il regime di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie), occorre prendere le mosse per riconsiderare la questione ora nuovamente proposta.

3. - Le pene pecuniarie, della multa e dell'ammenda, nel nostro come in altri ordinamenti, costituiscono una delle due specie di pene principali comminate da sole, alternativamente o congiuntamente alla pena detentiva, per i delitti e per le contravvenzioni (artt. 17 e 18, 24 e 26 del codice penale).

Esse consistono entrambe nel pagamento allo Stato di una somma di denaro, che può essere fissa o proporzionale (art. 27 cod. pen.) entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, salva la facoltà del giudice, quando per le condizioni economiche del reo la pena pecuniaria stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, di aumentarla fino al triplo (artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma, del codice penale). Inoltre, per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge prevede soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire duemila a lire ottocentomila (art. 24, secondo comma, c.p.).

Alla esecuzione della pena pecuniaria (cioé alla riscossione della somma dovuta), quando il condannato o chi per esso non abbia ottemperato all'ordine di pagamento, si procede mediante espropriazione forzata dei di lui beni mobili e immobili.

Il pagamento della pena pecuniaria può essere effettuato (per conto e nell'interesse del condannato) anche da un terzo, non soltanto perché così specificatamente prevede l'art. 221 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701 (la cosiddetta "Tariffa Penale"), ma in linea generale, per la natura di prestazione pecuniaria propria di questa specie di pena.

Il condannato può ottenere una dilazione o l'autorizzazione ad eseguire il pagamento a rate da stabilirsi, ma soltanto se dimostri la propria "solvibilità con certificati di catasto e d'ipoteche" ovvero presenti "una persona garante e notoriamente conosciuta come solvibile e residente nel mandamento" che si obbliga a "soddisfare in proprio al debito e alle spese quando non fosse accordata dilazione, o che dal debitore principale si lasciasse trascorrere il termine prefisso" (art. 237 Tariffa Penale).

Quando esistono immobili ipotecati o mobili sequestrati di pertinenza del condannato, ovvero somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, l'ordine dei crediti con quei mezzi garantiti vede al sesto ed ultimo posto "le pene pecuniarie ed ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato" (art. 191 c.p.).

Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria e l'insolvibilità del condannato - con i certificati delle autorità menzionate dall'art. 40 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (r.d. 28 maggio 1931, n. 602), ovvero per la notorietà del fatto (art. 115 d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) - e, se ne é il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, si procede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva art. 586, quarto comma, c.p.p.). A tale effetto, si calcolano cinquemila lire o frazioni di cinquemila lire per ogni giorno di detenzione (art. 135 c.p. nel testo modificato dalla legge 12 luglio 1961, n. 603).

La pena detentiva risultante dalla conversione della pena pecuniaria non può superare i quattro anni di reclusione ed i tre anni di arresto (artt. 136 e 78 c.p.) e anche in caso di pagamento parziale della pena pecuniaria la conversione in pena detentiva si attua per il residuo dovuto dal condannato, interamente nei limiti suindicati. É, ovviamente, in facoltà del condannato stesso far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta (art. 136, ultimo comma, c.p.).

Per effetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, sempreché il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici, sono espiate in regime di semilibertà (ivi, art. 49).

4. - La normativa vigente in tema di conversione di pene pecuniarie in pene detentive é stata oggetto di valutazioni, prevalentemente critiche, da parte degli studiosi della materia, pur nella diffusa convinzione della bontà della scelta di politica criminale che ha visto affermarsi la pena pecuniaria come efficace alternativa alla pena detentiva di breve e anche media durata.

Non sono mancate nello stesso Parlamento della Repubblica voci dubbiose della legittimità costituzionale del sistema attuale di conversione, fin da quando, nell'ormai remoto 1961, discutendosi il disegno di legge, poi divenuto la legge 12 luglio 1961, n. 603, che determina, tra l'altro, il nuovo indice di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il relatore al Senato ebbe ad affermare che "non può osservare il principio fondamentale della" " legge uguale per tutti " "una norma che faccia derivare la perdita della libertà dal possesso o meno di beni sufficienti a pagare una pena pecuniaria".

Con la legge 25 luglio 1975, n. 354, stabilendosi l'obbligatorietà del sistema di semilibertà per l'espiazione delle pene detentive derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie, così da attenuare l'impatto con il sistema carcerario, si é offerta dal legislatore una ulteriore prova di sensibilità per un problema la cui soluzione normativa si avvertiva inappagante. Di particolare rilievo, nella legge citata, é l'apertura alla possibilità di sostituire, in sede di conversione, alla pena detentiva il lavoro da prestarsi alle dipendenze di enti pubblici, anche se la disposizione, al pari di quella di identico contenuto del codice del 1889 (art. 19) é rimasta sin qui totalmente inattuata per mancanza dei necessari supporti organizzativi.

Da ultimo, con il disegno di legge n. 1799 (modifiche al sistema penale) approvato dalla Camera dei deputati il 25 ottobre 1978 e poi decaduto per la fine anticipata della settima legislatura, si era previsto (all'art. 49) il pagamento rateale della multa e dell'ammenda da disporsi eventualmente dal giudice con la sentenza di condanna, mentre, nei casi di mancato pagamento e di insolvibilità del condannato, si attuava la conversione, per la pena convertita non superiore a tre mesi, nella misura della libertà controllata, ferma, per la pena convertita superiore a tre mesi, l'ammissione al regime di semilibertà. Contestualmente si é venuto affermando il processo di depenalizzazione di numerose fattispecie, con l'effetto di escludere la conversione della sanzione (amministrativa) pecuniaria per categorie d'illeciti sempre più ampie e certamente non di poca importanza. In tale prospettiva, vengono in rilievo istituti diversi dalla conversione, che senza fuoriuscire dal terreno della prestazione pecuniaria tendono a garantirne l'adempimento imponendo un obbligo solidale (art. 4 del d.d.l. n. 1799) a carico delle persone munite d'autorità, direzione o vigilanza sul trasgressore, o delle persone giuridiche od enti nel cui "ambito il trasgressore abbia agito; in ciò sviluppando una linea già presente nel codice penale, con l'istituto del civilmente obbligato per l'ammenda (artt. 196 e 197 cod. pen.).

Dalle esperienze di diritto comparato, riconosciuto che il successo della pena pecuniaria dipende essenzialmente dalle condizioni economiche e sociali dei singoli Paesi, in relazione ai livelli occupazionali ed al reddito medio dei cittadini, si può desumere la tendenza ad un adeguamento delle pene pecuniarie e delle loro modalità di pagamento alle condizioni economiche del condannato verificate dal giudice al momento della condanna (ad esempio, adottando il sistema dei tassi giornalieri), così da tendere ad una uguaglianza sostanziale della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse del condannato stesso e da configurarne il mancato pagamento (dal quale deriva la conversione) come la conseguenza di un comportamento colpevole e non di una impossibilità in cui senza colpa versi il condannato.

La pena convertita é normalmente detentiva; non mancano però, suggerimenti all'adozione di misure diverse, non limitative della libertà personale del condannato, ma dirette, invece, a creare od accrescere le sue capacità di pagamento, mediante ad esempio l'ammissione al lavoro libero presso enti pubblici, anche per le sole giornate o periodi festivi.

5. - In effetti, il complesso normativo sopra riassunto al n. 3, disciplinante le pene pecuniarie e la loro esecuzione, presenta una serie di disarmonie che rendono arduo configurarne la piena aderenza alle norme costituzionali cui deve conformarsi il diritto penale.

Anzitutto, il contenuto stesso della pena pecuniaria consente l'adempimento della obbligazione pecuniaria verso lo Stato, in che essa consiste, anche ad opera di un terzo, che può sostituirsi al condannato nel pagamento ovvero fornirgliene i mezzi, e ciò in ogni caso, anche a prescindere dalla esistenza di un soggetto civilmente responsabile per l'ammenda o dal ricorrere della ipotesi prevista dall'art 237 della "Tariffa Penale". Appare così scalfito il principio della personalità della responsabilità penale.

6. - In secondo luogo, nel momento in cui, esclusivamente per la accertata insolvibilità del condannato, si deve procedere, in sede di esecuzione, indifferibilmente ed in modo automatico, alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, viene a prospettarsi una lesione del principio di eguaglianza in materia penale.

La conversione comporta, infatti e senza dubbio, un aggravamento della pena inflitta dal giudice ed altera, perciò, il rapporto di proporzionalità tra la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, da un lato, e la specie e quantità della pena irrogata, dall'altro, quale determinato discrezionalmente, nei limiti e secondo i parametri di legge, dal giudice stesso. Con il risultato di far derivare, per effetto delle condizioni economiche del condannato, disuguali conseguenze sanzionatorie da responsabilità ritenute di pari intensità nella violazione della medesima norma incriminatrice, sino a far scontare al condannato insolvibile, quando i fatti di reato siano punibili con la sola pena pecuniaria, una pena di specie diversa e più grave di quella comminata nella previsione generale ed astratta del legislatore.

Osservare che la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva, essendo prevista dalla legge, é, perciò, da ritenersi implicita nella sentenza di condanna, prospettabile, quindi, per questo aspetto, come condizionatamente alternativa, non rileva - e giustamente lo afferma la sentenza n. 29 del 1962 - per la soluzione della questione proposta, ma conduce soltanto ad una diversa formulazione di essa.

7. - Né a giustificare la disciplina vigente della conversione della pena pecuniaria in pena detentiva vale richiamarsi alla inderogabilità della pena che, in quanto sanzione criminale, deve poter essere eseguita a carico di tutti i destinatari.

Sotto il profilo qui considerato, occorre anzitutto evitare di confondere il concetto di inderogabilità della pena con quelli della sua materiale ineseguibilità ovvero della sua differibilità in presenza di situazioni che appaiono meritevoli di considerazione.

L'esecuzione della pena detentiva, che non cessa per questo di essere inderogabile, non può che arrestarsi tutte le volte che non si riesce a disporre del soggetto chiamato ad espiarla, e il legislatore ha previsto ipotesi, negli artt. 146, 147 e 148 del codice penale, nelle quali si deve o si può rinviarla o sospenderla.

Così anche per la pena pecuniaria l'esecuzione può essere dilazionata (art. 237 della "Tariffa penale", ma questo sostanziale beneficio é discrezionalmente concedibile, con provvedimento amministrativo dell'Intendente di finanza o del superiore Ministro (cioé di soggetti estranei alla giurisdizione penale e preposti invece alla tutela dell'interesse finanziario dello Stato), soltanto a chi dimostri la propria solvibilità "con certificati di catasto o di ipoteche" ovvero presenti un fidejussore.

Dalla pratica equiparazione di inderogabilità e indifferibilità della pena deriva la valutazione statica ed immutabile della insolvibilità, ancorata per di più ad una prospettazione ottocentesca del patrimonio personale, propriamente tale soltanto se consistente in beni immobili. In questa ottica, dalla incapacità del condannato, verificata al momento dell'esecuzione, di pagare per intero la multa o l'ammenda inflittagli sembra dedursi non già l'esistenza di una situazione di fatto che arresta temporaneamente l'esecuzione stessa (così come avviene nel caso di irreperibilità del condannato anche a pena detentiva), ma addirittura una causa di estinzione della pena, il che evidentemente non é.

8. - Vero é che la doverosa salvaguardia del fondamentale interesse dello Stato ad una uguale possibilità di funzionamento del sistema penale nei confronti di tutti i destinatari presuppone una (tendenzialmente) uguale possibilità di applicazione della sanzione prevista dalla legge a carico di tutti gli autori del medesimo illecito, e, quindi, che la sanzione stessa sia di tal contenuto da potersi attuare su di un bene sicuramente posseduto da tutti i destinatari. Tale é la libertà personale, bene primario posseduto da ogni essere vivente, a prescindere dalle diverse possibilità di godimento, mentre il patrimonio (al pari del reddito) non inerisce naturalmente alla persona umana, quanto meno in misura uguale. Perciò la adozione di pene pecuniarie, accanto ad indubbi vantaggi - minore incidenza sulla posizione ed inserimento sociali del condannato - comporta l'inconveniente di una disuguale afflittività e al limite, dell'impossibilità di applicarla, in funzione delle diverse condizioni economiche dei soggetti condannati. Di qui la ricerca di rimedi, atti a salvaguardare l'efficacia e la concreta uguaglianza dell'effetto della pena pecuniaria, mediante meccanismi d'adeguamento alle concrete condizioni economiche dei condannati. Nel codice penale vigente, tale adeguamento é limitato alla previsione (artt. 24, ultimo comma, e 26, ultimo comma, cod. pen.) dell'aumento fino al triplo, quando anche l'applicazione del massimo edittale "può presumersi inefficace" "per le condizioni economiche del reo". Proprio la previsione che taluno dei destinatari della pena possa (quale ne sia la causa) versare in condizioni di insolvibilità, che lo rendono incapace della prestazione pecuniaria il cui adempimento costituisce l'esecuzione della pena stessa, ha suggerito la convertibilità della pena pecuniaria in pena detentiva negli ordinamenti che, per una fascia più o meno estesa di reati hanno introdotto, via via allargandone il campo di applicazione, la prima in sostituzione o in alternativa alla seconda, soprattutto per le pene detentive di breve durata. La minaccia di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva é stata, cioé, ritenuta necessaria, in considerazione della efficacia comparativamente maggiore della seconda rispetto alla prima, a fine di prevenzione generale e speciale ed anche per impedire che il condannato possa essere indotto a precostituire volontariamente una situazione di insolvenza.

Mentre la previsione di un fatto diverso da quello per il quale é comminata ed é stata irrogata la pena pecuniaria, potrebbe, se mai, dare luogo ad una figura autonoma di reato (in analogia a quanto disposto dall'art. 388 del codice penale - mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) si deve riconoscere che l'argomentazione generalmente addotta, confortata dall'esperienza maturata in numerosi Paesi, sarebbe certamente stringente al fine di orientare libere scelte di politica criminale, quando si discutesse della sempre opinabile giustizia o ingiustizia di un complesso normativo, e dell'opportunità di accettare quelle che il Beccaria chiamava "utili ingiustizie". Quando però, in un ordinamento vincolato alla osservanza dei parametri costituzionali, l'alternativa tra pena pecuniaria e pena detentiva si pone e si scioglie esclusivamente in funzione della insolvibilità del condannato, accertata al momento dell'esecuzione, appare insanabilmente contraddittorio pretendere di fondare la soddisfazione del principio di uguaglianza di fronte al reato e alla pena, proprio sul sacrificio dell'uguaglianza stessa, introducendo una discriminazione determinata unicamente dalle condizioni economiche del condannato.

Nella traslazione della pena dai beni alla persona del condannato insolvibile é evidente il retaggio di concezioni arcaiche, basate sulla fungibilità tra libertà e patrimonio personali.

Siffatte concezioni, esplicitamente proclamate fino alla abrogazione della prigione per debiti, contrastano però seccamente con la tavola dei valori costituzionali. Ciò non soltanto per la posizione preminente ivi assicurata alla libertà personale, compresa tra quei diritti inviolabili dell'uomo che la Repubblica riconosce e garantisce, restandone così esclusa ogni possibilità di monetizzazione, ma anche perché lo stato di insolvibilità, comunque motivato e normalmente incolpevole, dal quale, nella fattispecie considerata, si fa derivare la privazione della libertà personale, denuncia la persistenza di ostacoli di ordine economico e sociale al conseguimento della uguaglianza - nel caso, di fronte alla legge penale -; ostacoli che però, lungi dal suggerire l'adozione di misure atte al loro superamento, vengono assunti a causa esclusiva dell'innegabile aggravamento della sanzione penale inflitta.

La conversione della pena pecuniaria in detentiva alla stregua della normativa vigente, finisce infatti per attuarsi soltanto a carico dei nullatenenti, dei soggetti, cioé, costretti alla solitudine di una miseria che preclude anche ogni solidarietà economica, e reca, percio, l'impronta inconfondibile di una discriminazione basata sulle condizioni personali e sociali, la cui illegittimità é apertamente, letteralmente, proclamata dall'art. 3 della Costituzione.

Con ciò non si vuole certamente escludere la possibilità di garantire l'effettiva uguaglianza dei cittadini di fronte alla sanzione penale, in particolare pecuniaria. Spetterà al legislatore assicurarla, adottando, nella sua discrezionalità, gli opportuni strumenti normativi, ad esempio secondo le linee di tendenza sopra richiamate e che il legislatore stesso ha già dimostrato di voler prendere in considerazione.

9. - Dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 136 cod. pen. deriva logicamente analoga dichiarazione, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, per l'art. 586, quarto comma, cod. proc. pen., venendo in ciò assorbite le diverse censure di illegittimità costituzionale prospettate dal giudice a quo. Il procedimento disciplinato dal citato art. 586 c.p.p. serve infatti esclusivamente alla conversione della pena per insolvibilità del condannato, il che lega, inscindibilmente, la disposizione processuale all'istituto di diritto sostanziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 136 del codice penale;

b) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, l'illegittimità costituzionale dell'art. 586, quarto comma, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1979.