Ordinanza n. 127 del 1971
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ORDINANZA N. 127

ANNO 1971

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Giuseppe BRANCA, Presidente

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

Dott. Giovanni Battista BENEDETTI

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Luigi OGGIONI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Prof. Paolo ROSSI,

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1969 dal pretore di Torino nel procedimento di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1971 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti.

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1969, emessa nel procedimento di esecuzione penale a carico di Scisci Michele, il pretore di Torino ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale, riguardanti la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva nel caso di insolvibilità del condannato, in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 27, comma terzo, della Costituzione;

che, in ordine al primo motivo d'incostituzionalità il pretore afferma che l'istituto della conversione della pena pecuniaria non solo non garantisce ai non abbienti i mezzi per difendersi, ma comporta a danno degli stessi una discriminazione consistente nell'automatico aggravamento della pena, dipendente da una circostanza (la condizione economica del condannato) estranea al fatto reato;

che in relazione al secondo profilo d'illegittimità il giudice sostiene che la conversione contrasta col principio della rieducatività della pena dando luogo a disparità di trattamento tra il condannato non abbiente e il condannato solvibile, facendo così pagare al primo col carcere quello che il secondo paga in denaro;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuno si é costituito.

Considerato che dal testo dell'ordinanza risulta chiaro come i vizi d'incostituzionalità - pur essendo letteralmente dedotti in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - afferiscono, invece, propriamente al principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, avendo il pretore basato la motivazione sulla ingiusta situazione di disuguaglianza nella quale verrebbero a trovarsi i condannati, alcuni in grado di provvedere al pagamento, altri, per il loro stato di indigenza, costretti a subire la conversione della pena pecuniaria;

che sotto tale profilo e cioé in riferimento all'art. 3, come pure in riferimento all'art. 27 della Costituzione, la Corte ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e successiva ordinanza n. 59 del 7 giugno dello stesso anno;

che i motivi ora addotti non sono, quindi, diversi da quelli già esaminati dalla Corte.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 136 del codice penale e 586 del codice di procedura penale, sollevata, con l'ordinanza del pretore di Torino indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 24, comma terzo, e 27, comma terzo, della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 29 del 22 marzo 1962 e ordinanza n. 59 del 7 giugno successivo.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1971.

Depositata in cancelleria il 9 giugno 1971.