Ordinanza n. 392/98

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ORDINANZA N.392

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), promosso con ordinanza emessa il 18 agosto 1997 dal Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, iscritta al n. 749 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, nel corso del processo a carico di due imputati della contravvenzione di cui all'art. 674 del codice penale, per avere incenerito rifiuti speciali a cielo aperto, in data 18 agosto 1997 ha nuovamente sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), nella parte in cui stabilisce una sanzione più grave di quella prevista dall'art. 674 cod. pen., per le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto di innocuizzazione e di eliminazione non autorizzato e non anche per le ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali mediante incenerimento a cielo aperto;

che nel medesimo procedimento penale il giudice remittente aveva già sollevato la questione che oggi torna all'esame di questa Corte, la quale, con ordinanza n. 221 del 3 luglio 1997, dopo aver rilevato che la disposizione censurata era contenuta in un atto legislativo espressamente abrogato dall'art. 56 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), aveva disposto la restituzione degli atti al pretore per un nuovo esame della rilevanza;

che il remittente, nel valutare nuovamente la rilevanza della questione, asserisce che la fattispecie di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 sarebbe stata sostituita dalle previsioni di cui agli artt. 51 e 27 del decreto legislativo n. 22 del 1997;

che le nuove disposizioni, a suo avviso, prevederebbero "un impianto sanzionatorio surdimensionato, sia pur soltanto quanto alla pena pecuniaria, cumulativa con quella detentiva, rispetto al previgente impianto edittale", sicchè, trattandosi di norme meno favorevoli al reo, "non potrebbero tenere luogo delle previgenti quanto alle condotte tenute sotto l'impero della precedente normativa sullo smaltimento dei rifiuti"; ne conseguirebbe che, nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, non sarebbe venuta meno la necessità che questa Corte si pronunci nel merito in ordine alla questione di costituzionalità già sollevata e che viene pertanto riproposta;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, devono ritenersi interamente reiterate le motivazioni già svolte nella precedente ordinanza di remissione, che cioé l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982 contrasterebbe con gli artt. 3 e 9 della Costituzione, in quanto, se si applicasse il solo art. 674 cod. pen. al fatto di chi incenerisce rifiuti speciali a cielo aperto e senza un apposito impianto risulterebbe punita meno gravemente una condotta che possiede maggiore impatto ambientale, con conseguente arretramento della tutela approntata dagli evocati principi costituzionali;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, sul rilievo che la valutazione di maggiore pericolosità della condotta sanzionata dall'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, rispetto a quella descritta nell'art. 674 cod. pen., sarebbe espressione non censurabile della discrezionalità del legislatore.

Considerato che il Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, denuncia, in relazione agli artt. 3 e 9 della Costituzione, l'art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1982, nella parte in cui prevede una sanzione più grave di quella stabilita dall'art. 674 cod. pen., per le sole ipotesi di smaltimento di rifiuti speciali attraverso impianto non autorizzato, e non anche per le ipotesi in cui i medesimi rifiuti vengano accatastati su un'area e inceneriti a cielo aperto senza l'utilizzazione di alcun impianto;

che all'esame nel merito della suddetta questione, reiteratamente sollecitato dal remittente, osta il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre nell'ordinamento penale in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti (v., da ultimo, sentenze nn. 330 del 1996 e 411 del 1995; ordinanze nn. 90 del 1997, 432, 332 e 288 del 1996, 132 e 25 del 1995);

che pertanto la questione, dichiaratamente tesa a provocare una pronuncia di questa Corte in malam partem attraverso l'ampliamento di una fattispecie punitiva più grave, deve essere ritenuta manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/318 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, dal Pretore di Vicenza, sezione distacca di Thiene, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.