Ordinanza n.482 del 1987

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ORDINANZA N. 482

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 15, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al governo della Repubblica per la riforma tributaria) degli artt. 24, 28, 29 e 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 41, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Lucera sul ricorso proposto da Curato Baldassarre, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 18 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Stabiumi Amato, iscritta al n. 79 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 dell'anno 1983;

3) ordinanza emessa il 10 gennaio 1984 dalla Commissione tributaria di 2ø grado di Modena sul ricorso proposto dall'Ufficio II.DD. di Sassuolo contro Callegari Marino, iscritta al n. 1112 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53- bis dell'anno 1985;

4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Voghera sui ricorsi riuniti proposti da Bernini Angelo, iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43/prima serie speciale dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 23 luglio 1985 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Brescia sui ricorsi riuniti proposti da Facchi Giambattista ed altri contro l'Ufficio II.DD. di Verolanuova, iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57/prima serie speciale dell'anno 1986;

6) ordinanza emessa il 23 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di 1ø grado di Pavia sui ricorsi riuniti proposti da Belloni Pietro, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14/prima serie speciale dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Facchi Giambattista, Giacomo e Gabriele nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un giudizio iniziato da Curato Baldassarre ed avente ad oggetto gli accertamenti del reddito ai fini Irpef ed Ilor per gli anni 1974 e 1975 la Commissione tributaria di primo grado di Lucera, con ordinanza del 15 dicembre 1980 (reg. ord. n. 816 del 1981), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, i quali, ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agrario dei terreni, fanno riferimento alle tariffe d'estimo, impedendo - a suo dire - all'Amministrazione finanziaria di accertare gli eventuali maggiori redditi del contribuente;

che ad avviso della stessa Commissione, tale determinazione generalizzata della base imponibile ledeva i principi di eguaglianza e di capacità contributiva;

che la stessa questione veniva sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Brescia con ord. del 18 marzo 1982 (n. 79 del 1983), nel procedimento iniziato da Stabiumi Amato; dalla Commissione di secondo grado di Modena con ord. del 10 gennaio 1984 (n. 1112 del 1984), nel procedimento Callegari Marino; nonché dalle Commissioni di primo grado di Voghera con ord. del 20 marzo 1986 (n. 410 del 1986), nel procedimento Bernini Angelo; di Pavia con ord. del 23 ottobre 1986 (n. 74 del 1987), nel procedimento Belloni Pietro; e, infine, di Brescia con ord. 23 luglio 1985 (n. 695 del 1986), nel procedimento Facchi Giambattista ed altri;

che la Commissione di Brescia faceva riferimento anche agli artt. 2, n. 15, l. 9 ottobre 1971 n. 825, 28, 29 e 30 d.P.R. n. 597 del 1973 e 41 d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui analogamente dispongono che il reddito agrario dei terreni é determinato mediante applicazione delle tariffe d'estimo;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

che si costituivano Facchi Giambattista, Gabriele e Giacomo, sostenendo anch'essi la non fondatezza della questione, anche in una memoria presentata in prossimità della camera di consiglio;

Considerato che per l'identità sostanziale delle norme impugnate i giudizi debbono essere riuniti;

che la questione in cui si risolvono in effetti le indicate censure risulta manifestamente infondata, non rivelandosi per nulla irragionevole la scelta del legislatore, il quale - esercitando la propria discrezionalità e seguendo un'antica tradizione di politica tributaria - ha disposto per la determinazione della base imponibile l'utilizzazione delle tariffe d'estimo, criterio, questo, da un lato, realistico e, dall'altro, estremamente utile alla semplificazione ed alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi nonché a prevenire un notevole contenzioso;

che, per di più, il reddito agrario tassato in base alle tariffe d'estimo - soggette a periodica revisione proprio al fine di adeguarle alla reale produttività dei fondi - non comprende i proventi di quelle attività che, pur attinenti all'allevamento di animali o alla trasformazione e alienazione di prodotti agricoli, non sono riconducibili all'art. 28 d.P.R. n. 597 del 1973 ( dal 1ø gennaio 1988 art. 29 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ) e perciò debbono essere considerate siccome produttive di reddito di impresa, sulla base di quanto effettivamente percepito dal contribuente,

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, n. 15, legge 9 ottobre 1971 n. 825; 24, 28, 29, 30 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597; 41, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Modena e dalle Commissioni tributarie di primo grado di Lucera, Brescia, Voghera e Pavia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI