ORDINANZA N. 304
ANNO 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Alfio FINOCCHIARO “
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a séguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 dicembre 2002 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dall’on. Benito Paolone nei confronti dell’on. Enzo Bianco, promosso con ricorso del Tribunale di Catania, notificato il 15 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 3 novembre 2003 ed iscritto al n. 34 del registro conflitti 2003.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2006 il Giudice relatore Franco Gallo.
Ritenuto che il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, con ricorso del 16 gennaio 2003, pervenuto a questa Corte il 28 gennaio 2003, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell’Assemblea del 18 dicembre 2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate dal deputato Benito Paolone nei confronti di Vincenzo Bianco, per le quali pende dinanzi al medesimo giudice procedimento penale per il delitto di cui all’articolo 595 del codice penale, concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che il giudice ricorrente premette, in punto di fatto, che il deputato Paolone è stato tratto a giudizio, con decreto di citazione del 29 ottobre 2001, per rispondere del delitto di diffamazione aggravata, per aver offeso l’onore e la reputazione di Vincenzo Bianco, nella qualità di Sindaco del Comune di Catania, proferendo al suo indirizzo talune espressioni – analiticamente riportate nel ricorso per conflitto di attribuzione – nel corso di un comizio elettorale tenutosi nella piazza Cavour di Catania nell’ambito della campagna elettorale svoltasi, in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 1997, per la elezione del sindaco di detto Comune «e più precisamente nel corso di una discussione afferente temi attinenti alla gestione amministrativa della città e alle scelte urbanistiche»;
che evidenzia ancora il ricorrente che, nel corso del giudizio penale instauratosi, il Presidente della Camera dei deputati, in data 24 dicembre 2002, ha trasmesso al Tribunale procedente la deliberazione assunta dall’Assemblea in data 18 dicembre 2002, la quale aveva dichiarato che le affermazioni rese dal deputato Paolone erano da considerare espresse nell’esercizio delle proprie funzioni di membro del Parlamento, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione;
che, tanto premesso, il ricorrente sostiene che, «per le modalità del fatto, per il contesto politico […], per la campagna elettorale in atto», deve essere escluso qualsiasi collegamento funzionale tra le espressioni pronunciate dal deputato Paolone e la sua «attività parlamentare vera e propria», non potendosi ascrivere al novero degli atti tipici della funzione parlamentare «quelle attività che, se pur in senso lato connesse con l’esercizio delle funzioni parlamentari, ne risultano tuttavia estranee poiché concernenti attività extra parlamentare svolta all’interno dei partiti (manifestazioni di pensiero espresse in comizi, cortei, trasmissioni radio televisive o durante lo svolgimento di scioperi)»;
che il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della delibera di insindacabilità della Camera dei deputati;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 248 del 2003, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;
che, ricevuta in data 17 luglio 2003 la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto, il Tribunale di Catania ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, in data 15 ottobre 2003, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 novembre 2003;
che si è costituita in giudizio la Camera dei deputati, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del conflitto, stante l’inosservanza, da parte dell’organo ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto;
che, in punto di ammissibilità, la Camera eccepisce: a) la mancata indicazione, nell’epigrafe dell’atto, dell’organo giurisdizionale da cui il ricorso stesso proviene; b) la mancanza di un riferimento a disposizioni costituzionali coinvolte o attribuzioni costituzionali violate e di una specifica doglianza relativa alla menomazione della sfera di competenza del ricorrente; c) il difetto di motivazione circa l’estraneità delle dichiarazioni rese dal deputato Paolone rispetto alla funzione parlamentare;
che, nel merito, la Camera chiede che il ricorso sia dichiarato infondato e rileva: a) che non può essere condiviso l’assunto del giudice ricorrente, per cui le dichiarazioni del deputato Paolone concernerebbero attività extraparlamentari svolte all’interno dei partiti; b) che, anzi, sussiste una connessione specifica tra le dichiarazioni incriminate e l’attività parlamentare posta in essere dal deputato e consistente in atti ispettivi, precedenti e successivi alla vicenda giudiziaria, relativi all’operato di Vincenzo Bianco quale sindaco di Catania;
che, con successiva memoria depositata in prossimità della camera di consiglio, la Camera dei deputati ha ribadito l’eccezione di improcedibilità del conflitto e le conclusioni già rassegnate.
Considerato che il Tribunale di Catania ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in riferimento alla deliberazione dell’Assemblea del 18 dicembre 2002, in base alla quale talune affermazioni pronunciate dal deputato Benito Paolone, per le quali pende procedimento penale per il delitto di cui all’articolo 595 del codice penale, concernono opinioni espresse dal deputato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità a norma dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 248 del 2003, con la quale è stata disposta la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, unitamente alla predetta ordinanza, alla Camera dei deputati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione;
che il Tribunale di Catania ha ricevuto in data 17 luglio 2003 la comunicazione dell’ordinanza di ammissibilità del conflitto e ne ha notificato copia, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio, alla Camera dei deputati in data 15 ottobre 2003, depositando, poi, gli atti notificati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 3 novembre 2003;
che la Camera dei deputati ha eccepito l’improcedibilità del conflitto, per l’inosservanza, da parte del giudice ricorrente, del termine perentorio fissato per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto;
che tale eccezione è fondata e deve essere accolta;
che nella specie, infatti, il ricorso e l’ordinanza risultano notificati il 15 ottobre 2003 e cioè ben oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione (avvenuta il 17 luglio 2003) fissato nell’ordinanza medesima;
che questa Corte ha già ripetutamente affermato che, poiché sussiste, in generale, «l’esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» (sentenza n. 116 del 2003), il termine per la notificazione alla controparte del ricorso e dell’ordinanza che ammette il conflitto è da osservarsi a pena di decadenza, secondo quanto si rileva dal regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l’art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenze n. 88 del 2005 e n. 200 del 2001; ordinanza n. 386 del 1985);
che non varrebbe in ogni caso invocare, in senso contrario, la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), trattandosi di disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenze n. 88 del 2005, n. 35 del 1999 e n. 233 del 1993; ordinanza n. 126 del 1997);
che non può, pertanto, procedersi allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione, non essendo stato rispettato il termine perentorio per la notificazione del ricorso e dell’ordinanza di ammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Catania nei confronti della Camera dei deputati ed indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2006.