Ordinanza n.386 del 1985

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ORDINANZA N. 386

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 21 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 9 novembre 1981 ed iscritto al n. 41 del Registro 1981 per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza 30 ottobre 1979 del Pretore di Menaggio con la quale viene intimato "all'ANAS, Compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni 30 tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della strada statale 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 C.P., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada".

Udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che con ricorso depositato il 18 gennaio 1980 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il provvedimento 30 ottobre 1979, con il quale il Pretore di Menaggio aveva ordinato "all'ANAS, Compartimento di Milano, di eseguire nel termine di giorni trenta dalla ricezione del decreto, tutte le opere e i lavori necessari per l'adeguata manutenzione della SS. 340 e l'illuminazione delle gallerie lungo il tratto Menaggio-Dongo, pena non soltanto l'incriminazione ai sensi degli artt. 328 e 650 c.p., ma anche l'eventuale ordine di chiusura al traffico di detta strada";

che, pertanto, secondo quanto si assumeva in ricorso, il Pretore aveva, non solo esercitato un potere attribuito al Ministro dei Lavori Pubblici quale presidente dell'ANAS, ma anche invaso la sfera di attribuzioni garantita al potere esecutivo da norme costituzionali, travalicando i limiti posti al potere giurisdizionale dagli artt. 101 e 102, nonché dall'art. 113 della Costituzione;

 

che, con ordinanza n. 132 del 1981, questa Corte dichiarava il ricorso ammissibile ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo che ricorso e ordinanza fossero notificati al Pretore di Menaggio, a cura del ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza stessa;

che il Presidente del Consiglio dei ministri provvedeva alla notificazione del ricorso e dell'ordinanza al Pretore di Menaggio il 21 ottobre 1981, mentre quest'ultima risulta comunicata all'Avvocatura dello Stato il 14 luglio 1981;

che nessuna delle parti s'é costituita in giudizio in questa fase del procedimento.

Considerato che il ricorrente non ha effettuato la notificazione del ricorso e dell'ordinanza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza fissato dalla Corte, che é da osservarsi a pena di decadenza secondo quanto si rileva dal Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (in connessione con l'art. 36 del testo unico delle leggi sul Consiglio stesso, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), applicabile nei procedimenti davanti alla Corte costituzionale in virtù del richiamo di cui all'art. 22 della legge n. 87 del 1953;

che, in particolare, non varrebbe invocare in contrario la sospensione del decorso dei termini processuali nel periodo feriale (leggi 14 luglio 1965, n. 818 e 7 ottobre 1969, n. 742) la quale, secondo quanto già in precedenza ritenuto dalla Corte (con sentenza n. 15 del 1967 e con ordinanza 14 gennaio 1970, pronunziata nel corso del giudizio cui si riferisce la sentenza n. 18 del 1970), non é applicabile ai giudizi innanzi a se stessa;

che il ricorso non é stato ritualmente proseguito, per cui ne va dichiarata la manifesta inammissibilità.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio con ricorso in data 18 gennaio 1980 (reg. confl. n. 41 del 1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985.

Livio PALADIN - Giuseppe FERRARI

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1985.