Ordinanza n. 126

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ORDINANZA N. 126

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI

- Dott.   Cesare RUPERTO

- Dott.   Riccardo CHIEPPA

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA

- Prof.    Guido NEPPI MODONA

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche, riapprovata dal Consiglio Regionale il 16 luglio 1996, recante: "Disciplina Regionale della bonifica - Attribuzione di funzioni alle Provincie in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 - Soppressione dei consorzi di bonifica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 agosto 1996, depositato in Cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1996.

  Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

  udito nella camera di consiglio del 9 aprile 1997 il Giudice relatore Valerio Onida.

  Ritenuto che, con ricorso notificato il 2 agosto 1996 e depositato il 24 agosto 1996, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso giudizio di legittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, nei confronti della legge della Regione Marche, approvata dal Consiglio regionale il 19 marzo 1996 e riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica", per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

  che in particolare, secondo il ricorrente, la legge regionale, operando il trasferimento alle Province delle funzioni relative alla realizzazione e alla gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, come risulta dagli artt. 3, 7, 8 e 13, violerebbe i principi fondamentali della legislazione statale in materia di bonifiche, in forza dei quali tali funzioni devono essere affidate ai consorzi di bonifica, nonchè i principi fondamentali della legge sulle autonomie locali, che vieterebbero di attribuire alle Province compiti di competenza ultraprovinciale;

  che inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, la previsione della soppressione di tutti i consorzi di bonifica sarebbe in contrasto con l'art. 73 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il quale consentirebbe alle Regioni solo la soppressione di singoli consorzi; e la previsione, nell'art. 4 della legge, della costituzione di un comitato di rappresentanza delle categorie interessate alla esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere di bonifica violerebbe a sua volta l'art. 73 del medesimo decreto, che ha trasferito alle Regioni solo le funzioni dello Stato nei confronti dei consorzi di bonifica, non le funzioni dei consorzi stessi, i quali si configurerebbero come strumenti di autogoverno delle categorie interessate, non sostituibili da una rappresentanza chiamata ad esprimere semplici pareri;

  che si é costituita la Regione Marche, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata infondata, ed eccependo altresì, in una successiva memoria, la inammissibilità del ricorso perchè depositato in cancelleria oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, prescritto dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

  che la difesa del Presidente del Consiglio, in una memoria successivamente presentata, ha sostenuto che il deposito del ricorso non sarebbe tardivo, perchè nessun termine sarebbe previsto dall'art. 23, primo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte, e comunque il termine indicato dall'art. 32 (recte: 31) della legge n. 87 del 1953 sarebbe stato rispettato, in quanto dovrebbe ritenersi applicabile la sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

  Considerato che il ricorso del Presidente del Consiglio, notificato il 2 agosto 1996, é stato depositato oltre il termine di dieci giorni dalla notifica, stabilito dall'art. 31, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, termine che deve ritenersi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, perentorio (ordinanze n. 71 del 1986, n.139 del 1987, n. 528 del 1988);

  che la sospensione feriale é prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742, solo quanto ai "termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative", e pertanto non si applica, in assenza di una norma che vi si riferisca, ai giudizi davanti a questa Corte (cfr. sentenze n. 30 del 1973, n. 174 del 1974, n. 239 del 1982, n. 215 del 1986, n.233 del 1993);

  che, conseguentemente, la questione sollevata é manifestamente inammissibile per tardività del deposito del ricorso.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche riapprovata il 16 luglio 1996, avente ad oggetto "Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142. Soppressione dei consorzi di bonifica", sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1997.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Valerio ONIDA

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1997.