Ordinanza n. 449/98

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ORDINANZA N. 449

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO  

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, sul ricorso proposto da Francesco Ghinizzini contro l’Ufficio del Registro di Fidenza, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

  Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

  Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall’acquirente di un fondo agricolo – che aveva pagato l’imposta di registro con l’aliquota ridotta prevista per gli imprenditori agricoli a titolo principale ed al quale era stata successivamente liquidata l’imposta con l’aliquota ordinaria non essendo stata prodotta, entro la scadenza del termine di tre anni dall’atto di acquisto, la certificazione comprovante la qualifica che dava titolo al beneficio – la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, o quanto meno nella parte in cui non consente che, per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta, possa essere prodotta un'attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale dalla quale risulti che sono in corso accertamenti per il rilascio del certificato, ovvero che venga sospeso il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato;

che l’art. 1 della tariffa allegata al testo unico n. 131 del 1986 indica gli atti sottoposti a registrazione in termini fissi e prevede, per quelli traslativi a titolo oneroso che hanno ad oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, l’aliquota del 15%, mentre per i medesimi atti stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale la nota I) prevede, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’8%, che l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti per essere considerato imprenditore agricolo a titolo principale in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che stabilisce i requisiti stessi e le modalità del loro accertamento. Lo stesso beneficio é esteso agli acquirenti che dichiarino, nell’atto di trasferimento, di voler conseguire la medesima qualifica e producano la stessa certificazione entro il termine di tre anni, scaduto il quale, senza che sia stata prodotta la documentazione prescritta, l’ufficio del registro provvede al recupero della differenza d’imposta;

che il giudice rimettente prospetta in particolare la violazione: a) degli artt. 42 e 47 della Costituzione, che tutelano la proprietà privata ed il risparmio, giacchè l’aliquota del 15%, commisurata al valore del bene ed applicata ad ogni atto traslativo, sarebbe tanto elevata da produrre nel giro di pochi passaggi l’effetto di espropriare l’intero valore del cespite immobiliare; b) dell’art. 53 della Costituzione, giacchè la misura dell’imposta di registro sui terreni agricoli sarebbe stata triplicata nel 1986 in modo arbitrario ed irrazionale, senza che fosse dimostrabile un corrispondente aumento della capacità contributiva degli acquirenti; c) dell’art. 3 della Costituzione, in quanto l’aliquota del 15% discriminerebbe chi investe i propri risparmi in terreni agricoli, rispetto a chi li investe in altri beni esenti da imposta di registro o soggetti ad imposta in misura meno gravosa;

che lo stesso giudice denuncia, inoltre, la disparità di trattamento tra gli imprenditori agricoli a titolo principale che riescono ad ottenere entro tre anni la certificazione richiesta, rispetto a quelli che non la ottengono senza loro colpa; prospetta, quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione, prefigurando che si debba ammettere la produzione di una attestazione provvisoria, ovvero che si debba sospendere il termine in caso di ritardo imputabile agli organi preposti alla formazione del certificato;

che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che l’ordinanza di rimessione prospetta sostanzialmente due questioni di legittimità costituzionale: a) la prima investe l’art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce nel 15% la misura, denunciata come eccessiva, dell’imposta di registro cui sono sottoposti gli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale; b) la seconda questione investe la nota I) della medesima tariffa, che indica le condizioni per l’applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta all’8%, previsto per gli imprenditori agricoli a titolo principale, a coloro che dichiarino di voler conseguire la qualifica e producano entro il termine di tre anni la certificazione relativa al possesso dei requisiti;

che la prima questione riguarda l’individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e l’entità dell’onere tributario, entrambi rimessi alla discrezionalità del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità (sentenze n. 111 del 1997 e n. 167 del 1991, ordinanza n. 352 del 1995); limite che non appare superato nel considerare indice di capacità contributiva l’acquisto di terreni agricoli, ponendo l’imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene;

che pertanto é priva di fondamento la denunciata violazione degli artt. 2, 3, 42 , 47 e 53 della Costituzione;

che la seconda questione, concernente la prevista decadenza dal beneficio del pagamento dell’imposta con aliquota ridotta, é proposta in forma alternativa, giacchè l’ordinanza di rimessione chiede che sia esclusa la scadenza del termine previsto per la produzione della documentazione che certifica la sussistenza dei requisiti richiesti perchè l’acquirente del terreno agricolo sia considerato imprenditore agricolo a titolo principale, mediante la presentazione di un’attestazione provvisoria e, ad un tempo, denuncia l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la sospensione del termine triennale in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato;

che, pertanto, la questione, essendo prospettata in modo ancipite, é manifestamente inammissibile (ordinanze n. 378, n. 373, n. 187, n. 146 e n. 39 del 1998, n. 222 e n. 73 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l’ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.