Ordinanza n. 378/98

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ORDINANZA N.378

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, promosso con ordinanza emessa il 4-15 dicembre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, nella parte in cui escludono, in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ricorrendo la circostanza attenuante prevista dal quinto comma della stessa disposizione, la confisca dei valori costituenti profitto dell’attività di spaccio;

che a parere del giudice a quo la normativa impugnata contrasterebbe con l’art. 27, terzo comma, della Costituzione, in quanto "lo spacciatore é incoraggiato a proseguire l’attività illecita, qualora per effetto della sentenza di applicazione della pena gli siano restituiti i profitti dello spaccio", e con l’art. 3 della medesima Carta, giacchè appare "contraria al comune sentire e alla morale, la definitiva acquisizione dei profitti illeciti, tanto più laddove provenienti da un’attività così dannosa per la società come lo spaccio di eroina";

che nel giudizio non si é costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che il giudice a quo, pur se attraverso l’enunciazione di un quesito formalmente unitario, cumulativamente attinge un quadro normativo assai variegato e la cui eterogenea struttura agevolmente consente di individuare, all’interno del quesito medesimo, due soluzioni fra loro chiaramente alternative;

che da un lato, infatti, attraverso l’impugnativa degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen., e 240, primo comma, cod. pen., il rimettente mira a consentire la confisca, con la sentenza di applicazione della pena, anche nei casi in cui questa é facoltativa a norma dell’art. 240, primo comma, cod. pen. (nella specie, la confisca del profitto del reato di spaccio di sostanze stupefacenti);

che, diversamente, la questione incentrata sull’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (per il quale, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta per il delitto previsto dall’art. 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, "é sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, o alla propria attività economica"), é invece volta a sopprimere la previsione che impedisce quella particolare ipotesi di confisca nei casi in cui, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, é stata ritenuta l’ipotesi lieve prevista dal comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;

che, pertanto, le evidenti peculiarità che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoriamente da disporre a norma del citato art. 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, valgono a configurarla come istituto profondamente diverso, per taluni anche sotto il profilo della relativa natura giuridica, dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall’art. 240, primo comma, cod. pen., sicchè la questione risulta prospettata in modo ancipite, dato che il giudice a quo propone in via alternativa due soluzioni senza concentrare sull’una o l’altra di esse la richiesta di una sentenza additiva (v., fra le altre, sentenza n. 129 del 1993);

che, inoltre, l’identica questione relativa agli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240 cod. pen. é stata già dichiarata manifestamente inammissibile da questa Corte, sul rilievo che interventi additivi del tipo richiesto spettano al solo legislatore, che, nella sfera della sua discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994);

che la questione deve dunque essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1, del codice di procedura penale, 240, primo comma, del codice penale, e dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, come introdotto dall’art. 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati), convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Giuliano VASSALLI

Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.