Ordinanza n. 39/98

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ORDINANZA N.39

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli art. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1996 dal Tribunale per i minorenni di Salerno nel procedimento civile vertente tra Anna Rossi e Daniele Angrisani ed altri iscritta al n. 966 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell’anno 1996.

Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile di dichiarazione giudiziale di paternità naturale il Giudice istruttore del Tribunale per i minorenni di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile;

che nel corso del predetto giudizio, a seguito della morte del convenuto, la causa é stata riassunta dall'attrice nei confronti degli eredi del presunto padre e che, richiesta la consulenza immuno-ematologica al fine di accertare la paternità, uno dei convenuti ha acconsentito e l'altro si é opposto a che tale indagine venisse svolta sul cadavere del genitore;

che, in presenza di questa opposizione ed argomentando ex art. 118 cod. proc. civ., il Giudice istruttore ha ritenuto di non poter disporre la consulenza, sollevando nel contempo l'indicata questione di legittimità costituzionale;

che ad avviso del rimettente le norme impugnate consentono al diretto interessato di opporsi alle indagini sulla propria persona, mentre nulla dispongono circa la necessità del consenso da parte degli eredi in caso di morte, e che perciò tali norme devono ritenersi costituzionalmente illegittime sia interpretandole nel senso di ritenere sempre ammesso il prelievo dal cadavere sia interpretandole nel senso contrario, ossia considerando tali prelievi comunque vietati;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente inammissibile.

Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice deve delibare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità delle norme sulla base della interpretazione che egli é tenuto a dare delle stesse, specie in assenza di un diritto vivente, in modo da verificare se le eventuali lacune dell'ordinamento possano essere colmate secondo i vari criteri ermeneutici previsti dalle norme vigenti, e privilegiando l’interpretazione maggiormente conforme a Costituzione (cfr., ex plurimis, sentenza n. 350 del 1997);

che questa Corte ha in più occasioni dichiarato l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in maniera perplessa o ancipite (v. ordinanze n. 222 del 1995 e n. 48 del 1996), tali dovendosi ritenere quelle nelle quali sono configurate due possibili (talvolta contraddittorie) interpretazioni, con diversi esiti correttivi;

che tuttavia la prospettazione della questione con una duplice ipotetica interpretazione delle norme impugnate non implica di per sè la sanzione dell'inammissibilità, a condizione che soltanto la prima di esse sia considerata preferibile dal giudice, oppure nel caso in cui il rimettente indichi espressamente che il vizio di costituzionalità consiste proprio nell'ambiguità del sistema, in quanto suscettibile di opposte soluzioni interpretative tutte egualmente plausibili;

che nel caso specifico il giudice a quo ha del tutto omesso di prendere posizione sul problema interpretativo, limitandosi a configurare l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate in entrambe le letture da lui fornite, con la conseguente contraddittoria conclusione di ritenere contrari alla Costituzione sia il totale divieto che la generale ammissibilità dei prelievi da cadavere ai fini della dichiarazione giudiziale di paternità;

che, pertanto, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 269, secondo comma, del codice civile e 118 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 30 e 32 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale per i minorenni di Salerno con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998.