Ordinanza n. 73 del 1995

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ORDINANZA N. 73

 

ANNO 1995

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Avv. Ugo SPAGNOLI, Presidente

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di I grado di Imperia su ricorso proposto da Merlo Franco ed altra contro l'Ufficio del Registro di Imperia iscritta al n. 565 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

RITENUTO che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia - con ordinanza del 28 marzo 1994 emessa in un giudizio nel quale si controverteva sulla assoggettabilità alle imposte di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM, di un trasferimento immobiliare tra coniugi separati attuativa di impegno assunto in sede di separazione - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, della Costituzione questione incidentale di legittimità dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 3 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, 1 e 2 d.P.R. 1972 n. 643, 1 e 2 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

che nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, nè intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO che, nella prospettazione del giudice a quo, il predetto art. 19 della legge n. 74 del 1987 - che esenta "dalle imposte di bollo di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio" - viene denunciato non solo < < nella parte in cui non estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento di separazione dei coniugi>>, ma anche < < nella parte in cui espressamente non prevede l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale ed INVIM dei trasferimenti di immobili tra le parti in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio>>;

che, nei termini testuali così riferiti, la seconda parte della censura, a prescindere dalla estraneità al giudizio a quo del profilo relativo alla ipotesi di divorzio, sembrerebbe assorbente della prima, una volta che richiede una pronunzia additiva che direttamente inserisca nell'art. 19 l'esenzione degli atti di cui si tratta nella ipotesi di separazione, senza passare per il tramite della comparazione con la disciplina dell'ipotesi di divorzio ed anzi postulando che, allo stato, tale esenzione non sia da questo prevista;

che, in realtà, la formulazione della questione è volutamente ancipite, avendo la Commissione rimettente consapevolmente omesso di prendere posizione in ordine al quesito di fondo, da essa stessa posto, < < se l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di divorzio sia attualmente esente da imposta>>. Per cui, in sostanza, l'impugnativa si presenta strutturata in forma alternativa, secondo che si ritenga - primo profilo - ovvero si escluda -secondo profilo - che allo stato l'art. 19 esenti da ogni imposizione anche alienazioni siffatte;

che, proprio per tale carattere alternativo della sua formulazione (oltrechè per la sua attinenza a profili interpretativi, per di più afferenti lo stesso tertium comparationis), la questione è manifestamente, per più versi, inammissibile (cfr. ord. n. 45, 114, 206, 227, 325, 427/94).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Imperiac, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/02/95.

Ugo SPAGNOLI, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 01/03/95.