Ordinanza n. 45 del 1994

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ORDINANZA N. 45

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (rectius:691) - 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al d.m. 3 novembre 1990, n. 327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Confalonieri Giancarlo, iscritta al n. 465 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Renato Granata.

Ritenuto che con ordinanza del 31 maggio 1993 il g.i.p. presso la Pretura di Torino - nel corso dell'incidente di esecuzione promosso da Confalonieri Giancarlo (ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale conclusosi con sentenza di condanna) avverso l'intimazione di pagamento (tra l'altro) della somma o. 484.000 versate dall'Erario al difensore del medesimo quale onorario per l'attività di difesa svolta in giudizio - ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 619 (rectius:691) - 693 c.p.p. in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.217 ed al d.m. 3 novembre 1990 n.327 per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 3, Cost.;

che - secondo il giudice rimettente - è pregiudiziale alla decisione dell'incidente proposto stabilire se e in che misura il non abbiente ammesso al patrocinio gratuito successivamente condannato sia tenuto a rimborsare lo Stato e se, in caso di risposta affermativa, il rimborso debba esser limitato alle spese di giustizia o se debba intendersi esteso anche a quanto anticipato dallo Stato per il patrocinio del difensore;

che, prosegue lo stesso giudice, in caso di risposta affermativa ad entrambi tali quesiti occorre verificare la sospetta violazione sia del principio di eguaglianza (perchè i non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato verrebbero ad essere ingiustificatamente distinti in base ad un dato estraneo e, a tal fine, non rilevante, qual è quello della conclusione del procedimento penale con sentenza di condanna o di assoluzione), sia del diritto di difesa (che deve essere inteso non solo come possibilità di agire e difendersi nel corso del procedimento penale, ma anche di essere esonerati in ogni caso da rimborsi successivi all'Erario qualora ci sia stata l'ammissione ad usufruire dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato senza che tale esonero possa dipendere dall'esito del giudizio penale);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità della questione di costituzionalità (perchè la disciplina censurata inerisce a norme applicabili nel corso del giudizio di merito e non rilevanti in sede di incidente di esecuzione) e comunque per la sua infondatezza;

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione;

che è costante giurisprudenza di questa Corte che è <<compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo>> (ord. n.207 del 1993; ord. n.285 del 1992; sent.n.473 del 1989; sent. n.472 del 1989);

che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (sent. n.166 del 1992; sent. n.242 del 1990);

che pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile (risultando così assorbito l'esame dell'eccezione di inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata dall'Avvocatura di Stato);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 533, 535, 691, 692 e 693 del codice di procedura penale, in relazione alla legge 30 luglio 1990 n.217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) ed al decreto del Ministro di grazia e giustizia 3 novembre 1990 n.327 (Regolamento in materia di patrocinio a spese dello Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 3, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/02/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Renato GRANATA, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/02/94.