SENTENZA N.473
ANNO 1989
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cenni Sergio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di costituzione di Cenni Sergio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
uditi l'avv. Luciano Ventura per Cenni Sergio e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ove interpretato nel senso che l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non sia da comprendersi, tra le norme del codice civile inderogabili, le quali, in materia di lavoro e di servizi igienici, condizionano la persistenza in vigore, fino all'emanazione di nuovi regolamenti, delle preesistenti norme regolamentari e legislative, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra lavoratori privati, tra cui si annoverano anche quelli del settore ferroviario, e l'art. 32 della Costituzione, per la violazione del principio del rispetto della persona umana.
La questione é inammissibile.
Invero, nell’ordinanza di remissione, il giudice a quo da atto del contrasto esistente in dottrina ed in giurisprudenza sull’interpretazione della norma censurata in ordine all’identificazione delle norme inderogabili del codice civile che, a seguito dell’istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, precludono il mantenimento in vigore, fino all'emanazione di nuovi regolamenti, delle norme e dei regolamenti preesistenti che, tra l'altro, demandano al servizio sanitario ferroviario il controllo sanitario del personale; subordina l'esistenza della rilevanza della questione di costituzionalità all'interpretazione che esclude l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori.
Il giudice a quo, quindi, non fa propria nessuna di esse e prospetta come meramente eventuale quella che, secondo lui, contrasta con i precetti costituzionali addotti in riferimento. In definitiva, quindi, demanda alla Corte costituzionale la scelta tra le due interpretazioni, quella cioè che é per l'inclusione e quella contraria.
Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 171 del 1986, ordinanza n. 63 del 1989) che spetta al giudice a quo lo scioglimento dei dubbi esegetici sulla norma impugnata e la scelta tra le varie interpretazioni possibili.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/07/89.
Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.
Depositata in cancelleria il 31/07/89.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE