Sentenza n. 171 del 1986

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N. 171

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente 

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), promossi con ordinanze emesse il 17 luglio 1980 dal Pretore di Poggibonsi, il 10 febbraio 1982 dal Tribunale di Ravenna, il 10 maggio 1982 dal Pretore di Desio, il 29 maggio 1982 dal Pretore di Rimini, il 22 marzo 1982 dal Pretore di Lucca, il 3 maggio 1983 dal Tribunale di Sondrio (n. 2 ordinanze), il 24 novembre 1982 dal Pretore di Lucca, il 16 febbraio 1984 dal Pretore di Breno, il 26 settembre 1983 dal Tribunale di Bergamo, il 15 febbraio 1984 dal Pretore di Genova ed il 1 dicembre 1984 dal Pretore di Torino, rispettivamente iscritte al n. 826 del registro ordinanze 1980, nn. 168, 487 e 753 del registro ordinanze 1982, nn. 747, 785, 786 e 964 del registro ordinanze 1983, nn. 439, 442 e 1006 del registro ordinanze 1984 e n. 219 del registro ordinanze 1985 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1981, nn. 206 e 351 dell'anno 1982, n. 88 dell'anno 1983, nn. 46 e 32 dell'anno 1983, nn. 95 e 266 dell'anno 1984 e 34 bis e 173 bis dell'anno 1985.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 luglio 1980 (reg. ord. n. 826/ 80), emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Martinelli Claudio, imputato del reato di cui all'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, per avere detenuto nella propria abitazione una pistola giocattolo scacciacani priva del prescritto tappo rosso, il Pretore di Poggibonsi ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del combinato disposto dei suddetti commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 ("Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"), in quanto non viene fatta alcuna distinzione di trattamento penale tra le figure del fabbricante, dell'importatore, del detentore e del portatore di armi giocattolo.

Osserva il Pretore che é aberrante la disparità di trattamento tra situazioni che hanno un disvalore sociale e giuridico che meriterebbe una ben altra considerazione quoad poenam. Tale disparità viene evidenziata anche dal raffronto con la fattispecie di cui al precedente art. 4, il quale, per il porto fuori dall'abitazione di un'arma vera e propria, e cioé per una condotta senz'altro più pericolosa di quella in esame, prevede pene di entità minore e, per i casi più lievi, la possibilità di applicare la sola ammenda. Inoltre, il comma sesto dell'art. 5 non proporziona la misura della pena al tipo di condotta specifica tenuta dal trasgressore, contrariamente a quanto accade per colui che contravviene alla normativa sulla detenzione e sul porto delle armi vere e proprie (art. 4 legge n. 110 del 1975 e artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974 n. 497). Vi é altresì, conclude il Pretore, una ingiustificata disparità di trattamento fra chi detiene nella propria abitazione un'arma giocattolo priva del tappo rosso, non realizzando certamente una condotta particolarmente pericolosa e meritevole di una così dura repressione penale, e chi la porta sulla pubblica via, creando in tal modo una situazione di effettivo pericolo per la sicurezza dei beni e la tranquillità dei consociati. La illogicità di una tale parificazione di figure giuridiche che meriterebbero un trattamento penale differenziato (detentore, portatore, fabbricante, ecc.) risulta anche dallo stesso sistema legislativo sancito per le armi in genere, le armi comuni da sparo e quelle da guerra.

2. - Identica questione é stata sollevata dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 10 febbraio 1982 (reg. ord. n. 168/82).

Osserva il Tribunale che le disposizioni di cui ai commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110 prevedono la pena edittale della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire 100.000 a lire 1.000.000 ed inoltre accomunano nell'identica previsione punitiva sia l'ipotesi di fabbricazione di giocattoli trasformabili in armi da guerra o comuni da sparo e di giocattoli aventi la canna priva di tappo rosso incorporato e sia l'ipotesi di detenzione dei medesimi giocattoli. Per contro, la detenzione di armi comuni da sparo é punita con la reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi e con la multa da lire 133.334 a lire 1.000.000. Queste pene possono poi essere ridotte in misura non eccedente i due terzi quando il fatto debba ritenersi di lieve entità, mentre tale diminuente non é invece applicabile all'ipotesi di detenzione di arma giocattolo priva di tappo rosso. Ritiene pertanto il Tribunale che questo sistema sanzionatorio, nella fissazione dei minimi edittali, rivela una assolutamente ingiustificata disparità di trattamento a favore della ipotesi di detenzione di arma comune da sparo ed a sfavore di quella di detenzione di arma giocattolo sprovvista di tappo rosso, che invece presenta evidenti profili di minore pericolosità e gravità.

3. - La medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi quarto e sesto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., é stata altresì sollevata dal Pretore di Rimini con ordinanza del 29 maggio 1982 (reg. ord. n. 753/82), dal Pretore di Lucca con ordinanza del 22 marzo 1982 (reg. ord. n. 747/82) e con altra ordinanza dell'8 novembre 1982 (reg. ord. n. 964/82), dal Tribunale di Bergamo con ordinanza del 26 settembre 1983 (reg. ord. n. 442/84), e dal Pretore di Genova con ordinanza del 15 febbraio 1984 (reg. ord. n. 1006/84), dal Pretore di Torino con ordinanza del 1 dicembre 1984 (reg. ord. n. 219/ 85), nonché dal Tribunale di Sondrio con due ordinanze del 3 maggio 1983 (reg. ord. nn. 785 e 786/83).

Nel merito le prime sei di queste ordinanze svolgono le stesse considerazioni contenute nell'ordinanza 10 febbraio 1982 del Tribunale di Ravenna. Il Tribunale di Sondrio sottolinea inoltre che le norme impugnate puniscono con identica pena sia chi detiene nella propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso incorporato sia chi, invece, la produce o la porta in luogo pubblico, e che la detenzione ed il porto di un'arma giocattolo sono puniti con pena edittale superiore nel minimo a quella prevista per la detenzione ed il porto di arma comune da sparo, ai quali può anche applicarsi l'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, inapplicabile invece al caso in esame.

4. - L'art. 5, ultimo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui prevede la stessa pena edittale per chi fabbrica, detiene e porta fuori dalla propria abitazione una arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e nella parte in cui punisce con un minimo edittale maggiore la sua detenzione rispetto a quella illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilità alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entità, é stato altresì impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Breno con ordinanza del 16 febbraio 1984 (reg. ord. n. 439/84).

Osserva il Pretore che il contrasto con l'art. 3 Cost. si ricava dalla diversità ontologica delle tre ipotesi (fabbricazione, detenzione e porto fuori dall'abitazione) identicamente punite, nonché dal diverso allarme sociale eventualmente destato, in quanto appare ictu oculi più grave l'ipotesi di chi produce armi giocattolo contra legem e di chi le porta fuori dalla propria abitazione a contatto con i cittadini, rispetto a chi le detiene ben riposte in casa (caso questo in cui appare minimo l'allarme sociale destabile). Né tali conclusioni contrastano con la ratio ispiratrice della norma, atteso che essa é stata dettata per il pericolo che l'arma giocattolo, priva del tappo rosso e così resa irriconoscibile ad un occhio inesperto, possa eventualmente essere usata per commettere reati, e che dunque non é ragionevole punire allo stesso modo chi la conserva in casa e chi la porta fuori casa. D'altra parte la differenza tra le tre ipotesi é nota al legislatore che punisce in modo differenziato la fabbricazione, la detenzione e il porto abusivo di armi.

Osserva inoltre il Pretore che appare altresì irrazionale che la detenzione illegale di armi, ove ricorra il caso di lieve entità, sia punibile con pena minima di mesi sei di reclusione, mentre la detenzione di arma giocattolo non conforme alla legge soggiace a pena più elevata nel minimo, stante l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895.

5. - Tutte le suddette ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Nei relativi giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni.

Osserva l'Avvocatura che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, spetta al legislatore valutare discrezionalmente parità o diversità di situazioni, pur nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e degli altri principii costituzionali, e solamente al legislatore spetta determinare l'entità della pena con un apprezzamento di politica legislativa che può formare oggetto di censura solo quando la sperequazione tra reato e pena assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta da ogni benché minima giustificazione. Nel caso in esame, invece, i giudici a quibus dubitano della legittimità delle norme impugnate basandosi in realtà esclusivamente su un giudizio di minore gravità di una certa ipotesi rispetto ad altra ritenuta di maggiore gravità, giudizio questo che però certamente non appartiene ad essi, rientrando appunto nella esclusiva sfera di discrezionalità del legislatore. Deve invero escludersi che sia consentito porre a base di una denuncia di illegittimità costituzionale la mera convinzione, o rappresentazione interna, ovvero una particolare ottica dei giudici a quibus nell'apprezzamento e nella valutazione di un minore o maggiore disvalore di un certo comportamento sotto il profilo penale, ai fini di una corrispondente valutazione della proporzionalità della previsione punitiva, nel minimo o nel massimo, della condotta antigiuridica, occorrendo invece la fondata dimostrazione del preteso arbitrio nel quale sarebbe caduto il legislatore disciplinando diverse fattispecie penali in una materia così grave, delicata e fondamentale ai fini dell'ordine pubblico.

Ed i giudici a quibus, all'infuori delle loro personali opinioni, non hanno indicato l'irragionevolezza della scelta legislativa, ispirata invece ad una giusta valutazione della fattispecie criminosa sia con riferimento alla "detenzione", sia con riferimento al "porto" dell'arma giocattolo, coerentemente e razionalmente posti sullo stesso piano in vista ed a ragione della loro stessa potenziale pericolosità, fermo restando il potere - dovere dei giudicanti di graduare la pena nei limiti dettati dalla norma. E, pur trattandosi di questioni di merito sottratte al sindacato di costituzionalità, non é comunque ammissibile istituire un raffronto della normativa impugnata con quella prevista per le armi comuni da sparo e per le armi da guerra trattandosi all'evidenza di entità "fisicamente" diverse nella sostanza. Il denunciato contrasto col principio d'eguaglianza é quindi del tutto inipotizzabile, una volta che le scelte operate dal legislatore nell'ambito della sfera di sua esclusiva attribuzione risultano largamente nei confini della ragionevolezza.

6. - Una diversa e particolare questione di legittimità costituzionale é stata sollevata dal Pretore di Desio con ordinanza del 10 maggio 1982 (reg. ord. n. 487/82), emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Frigerio Vittorio e Giovanna, accusati di aver prodotto e posto in commercio pistole giocattolo con tappi rossi non incorporati all'estremità della canna, ossia facilmente estraibili. Con tale ordinanza viene denunciato, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 5, comma quarto, della legge 18 aprile 1975 n. 110, nella parte in cui non specifica che la parola "incorporato" (riferita al tappo rosso che deve chiudere l'estremità della canna dell'arma giocattolo) debba intendersi nel senso di "comunque non estraibile".

Il Pretore premette che gli imputati si difendono sostenendo che la disposizione impugnata, con la parola "incorporato", non intende riferirsi alla "non estraibilità" del tappo rosso, e premette altresì una minuziosa descrizione dell'arma in questione, da cui emerge che il tappo rosso posto all'estremità della canna é facilmente estraibile, ma da cui risulta anche che l'arma ha caratteristiche tali da far seriamente dubitare che non si tratti di un'arma giocattolo bensì di un'arma vera e propria.

Ciò premesso, il Pretore osserva tuttavia che egli ritiene "pacifico" che trattasi invece di un'arma giocattolo, e che é evidente che l'espressione "incorporato" debba essere intesa nel senso di "non estraibilità". La particolare insidiosità commerciale del comportamento degli imputati consente perciò, continua il Pretore, di ritenere che essi si trincerino coscientemente dietro una lacuna della normativa, lacuna che sarebbe colmata se alla parola "incorporato" il legislatore avesse aggiunto "comunque non facilmente estraibile".

Da ciò consegue, conclude il giudice a quo, che "poiché nell'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza la questione ha oscillazioni applicative tali da ritenere che l'interprete possa aderire all'una o all'altra interpretazione con identiche probabilità di successo", "la questione... (é)... contrastante con i principi di certezza del diritto e di uguaglianza ricavabili dall'art. 3 Cost. nel senso che il legislatore non ha fornito un testo della norma idoneo alla ratio che ispira la disciplina delle armi giocattolo".

L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che, ove ritenuta ammissibile, la questione sia dichiarata infondata.

Osserva invero l'Avvocatura che, a parte le più serie perplessità sull'ammissibilità della questione, sollevata sulla base di una motivazione manifestamente contraddittoria ed al limite apparente - dando per "pacifico" che si tratti di arma giocattolo e fornendo nel contempo seri elementi per non ritenerla tale (per essere venduta solo alle e dalle armerie e non dai negozianti di giocattoli e riservando il munizionamento solo alle prime), nonché seguendo una interpretazione della norma denunciata dal medesimo giudice a quo ritenuta "di comodo" e proveniente da imputati che uniformano il loro comportamento a "particolare insidiosità commerciale", ma in presenza di singolarmente non citate "oscillazioni applicative" "della dottrina e della giurisprudenza" - , la medesima é infondata a prima vista.

Innanzitutto, non é comprensibile il richiamo al parametro di costituzionalità fissato dal principio di eguaglianza, dal quale non solo non é enucleabile il principio di "certezza del diritto", ma neanche la "ratio che ispira la disciplina delle armi - giocattolo"; mentre se si pretende denunciare la idoneità del testo della norma, l'invocato principio di eguaglianza nulla ha a che vedere con l'inesistente problematica sollevata con l'ordinanza di rimessione.

In secondo luogo, é comunque evidente l'erroneità e la manchevolezza dell'interpretazione seguita dal giudice a quo, il quale avrebbe dovuto correttamente leggere l'ultima parte della disposizione impugnata in collegamento sistematico con la prima parte, nella quale il legislatore impone l'adozione di determinate cautele idonee ad impedire la trasformazione delle armi - giocattolo in armi da guerra o da sparo. In particolare, la disposizione secondo cui i "giocattoli riproducenti armi" devono avere la "estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato" impone un ulteriore accorgimento tecnico diretto a rendere concreta ed effettiva (nonché visibile) la prescrizione contenuta nella prima parte della disposizione in esame che, pertanto, sarebbe vanificata se fosse concepibile l'estraibilità del tappo rosso medesimo. Ma l'errore di interpretazione assume carattere macroscopico ove si ponga mente che nella lingua italiana, secondo la normale accezione, il termine "incorporare", esprime il concetto di mescolare, fondere, formare un solo corpo, amalgamare, secondo quello che in definitiva é il comune modo di intendere la parola, non residuando così alcun possibile, ragionevole dubbio che il "tappo rosso", inserito nella struttura dell'arma giocattolo, venga a far parte integrante di questa e la sua non estraibilità ne risulta quindi indefettibile corollario.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione di cui in narrativa sollevano identiche ed analoghe questioni: i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e congiuntamente decisi.

2. - Alcune ordinanze di rimessione si soffermano sull'interpretazione dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975. Esse ritengono di non poter prescindere dalla predetta interpretazione al fine della dimostrazione della fondatezza delle eccepite questioni di costituzionalità.

Questa Corte deve tener conto, quale premessa, delle conclusioni interpretative assunte dalle ordinanze di rimessione ora citate e che, d'altra parte, sono in piena sintonia con la più recente, ed ormai consolidata, giurisprudenza.

Non v'é dubbio, invero, che, respinta la tesi (che in qualche decisione giurisprudenziale é stata sostenuta) secondo la quale le sanzioni di cui al sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 si riferirebbero soltanto ai fabbricanti, di cui al quarto comma dello stesso articolo, non resta che concludere, con la più recente giurisprudenza regolatrice, che il precitato quarto comma dell'articolo in esame contiene due precetti, l'uno rivolto ai fabbricanti di armi - giocattolo ed il secondo diretto a "chiunque". Premesso che l'arma - giocattolo é quella che ha soltanto l'apparenza dell'arma ma é inidonea ad offendere; premesso che il legislatore del 1975, tenuto conto dell'esperienza dalla quale partiva e che tendeva a disciplinare (nella quale i giocattoli riproducenti armi erano stati usati, in maniera distorta, al fine di commettere fatti penalmente illeciti) mirava da un canto a prevenire la fabbricazione di giocattoli aventi attitudine ad offendere la persona e (o) ad evitare la trasformazione dei medesimi in armi vere e proprie e dall'altro tendeva a rendere immediatamente riconoscibili i predetti giocattoli; lo stesso legislatore, con il quarto comma dell'art. 5 della legge in discussione, ha anzitutto imposto ai fabbricanti di giocattoli riproducenti armi di non impiegare tecniche o materiali tali da consentire la trasformazione dei medesimi in armi da guerra o comuni da sparo o l'utilizzo del relativo munizionamento od il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona; ed ha poi, allo scopo di rendere chiaramente riconoscibili le armi - giocattolo, imposto l'occlusione dell'estremità della canna di queste ultime attraverso un visibile tappo rosso incorporato.

Qui v'é soltanto da precisare che i due precetti, ai quali si é ora accennato, non corrispondono perfettamente alle ipotesi previste rispettivamente nel primo e nel secondo periodo del quarto comma dell'articolo in discussione; ai fabbricanti é, infatti, non solo imposto di non usare tecniche e materiali tali da consentire le trasformazioni sopra ricordate ma anche d'incorporare, all'estremità della canna delle armi - giocattolo, un visibile tappo rosso; ed a chiunque, fabbricanti compresi, usi i precitati giocattoli, di non trasformarli in armi idonee ad offendere la persona ed insieme di non detenere, acquistare, vendere, portare fuori della propria abitazione ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate sia nel primo sia nel secondo periodo del quarto comma dell'articolo in discussione. Quest'ultimo, nella sintesi delle ipotesi criminose previste, non impone ai fabbricanti soltanto di non usare tecniche e materiali che consentano la trasformazione dei giocattoli in armi vere e proprie (primo periodo del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975) ma anche d'incorporare, già all'atto della fabbricazione, il visibile tappo rosso occlusivo, parzialmente o totalmente, dell'estremità della canna del giocattolo (secondo periodo dello stesso comma) mentre fa obbligo a chiunque non solo di non acquistare, vendere, detenere, portare fuori della propria abitazione ecc. armi - giocattolo senza il prescritto tappo rosso e di non estrarre (ove fosse possibile) quest'ultimo (secondo periodo del quarto comma dell'articolo in esame) ma anche di non acquistare, vendere ecc. armi - giocattolo fabbricate con materiali tali che ne consentano la trasformazione in armi vere e proprie (primo periodo del più volte citato comma). Soltanto questa interpretazione della norma in discussione consente di rispettare entrambe le finalità dalle quali é partito il legislatore del 1975: evitare l'uso delle armi - giocattolo per offendere la persona e rendere le medesime immediatamente riconoscibili.

V'é solo da aggiungere che l'avere il legislatore individuato, nel primo periodo del comma più volte citato, un solo comportamento tipico (fabbricare, anche se distinto nel fabbricare con materiali vietati e nel fabbricare senza tappo rosso) e che l'avere, nel secondo periodo, attraverso l'uso dell'espressione "devono i giocattoli riproducenti armi - inoltre avere l'estremità della canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato", fatto riferimento a diversi comportamenti, non compiutamente descritti (comprare, vendere, detenere ecc. armi - giocattolo senza le caratteristiche indicate) non deve indurre a ritenere questi ultimi legislativamente confusi od equiparati nel disvalore, dovendo sempre il giudice (come meglio si dirà oltre) seguendo la volontà della norma, nell'applicare la pena tra i limiti edittalmente stabiliti, far riferimento ai diversi comportamenti realizzati e dovendo, pertanto, sempre distinguerli, nella struttura e nel disvalore, al fine d'applicare, in concreto, una pena adeguata, appunto, anche al particolare disvalore oggettivo del singolo fatto criminoso.

3. - Appunto perché l'interpretazione dell'art. 5, quarto comma, della legge n. 110 del 1975 conduce all'applicabilità delle sanzioni di cui al comma sesto dello stesso articolo sia a chi fabbrica sia a chi importa, a chi detiene, porta fuori della propria abitazione ecc. armi - giocattolo senza il prescritto tappo rosso, alcune ordinanze di rimessione sollevano questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., del combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della citata legge in quanto irrazionalmente parificherebbe il rilievo penale di comportamenti oggettivamente diversi (fabbricare, importare, detenere, portare, fuori della propria abitazione, ecc.) senza alcuna valutazione della diversa incidenza etico - sociale dei medesimi. In particolare, chi detiene un giocattolo riproducente un'arma senza il prescritto tappo rosso, nella propria abitazione, così non realizzando un comportamento altamente pericoloso e non meritevole, pertanto, di sanzioni severe, verrebbe assurdamente parificato a chi porta fuori della propria abitazione lo stesso giocattolo, cosi attuando una situazione d'effettivo pericolo per la sicurezza dei beni e la tranquillità dei consociati. Aggraverebbe l'indebita parificazione di tutte le condotte di cui all'articolo in discussione, l'avere il legislatore del 1967 (legge n. 895) nettamente distinto, rispettivamente agli artt. 2 e 4, il detenere illegalmente armi, munizioni, esplosivi ecc., dal portare illegalmente in luogo pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc.; e l'avere il legislatore del 1974 (legge n. 497) rispettivamente agli artt. 10 e 12 (sostitutivi degli artt. 2 e 4 della legge n. 895 del 1967) confermato la netta separazione, quanto a rilievo penale, delle ipotesi dell'illegalmente detenere armi da guerra, munizioni ecc. (od armi comuni da sparo: v. art. 14 della stessa legge del 1974) dalle ipotesi di portare illegalmente in luogo pubblico od aperto al pubblico le predette armi.

La proposta questione di legittimità costituzionale é infondata.

Va anzitutto ricordato che spetta al legislatore apprezzare discrezionalmente parità o disparità di situazioni, nel rispetto, ovviamente, di criteri di ragionevolezza. Come va ricordato che più volte questa Corte ha ribadito che solo l'assoluta, manifesta irragionevolezza, nel trattare ugualmente situazioni diverse, é soggetta a censura d'incostituzionalità: e, a dire il vero, le ordinanze di rimessione non offrono elementi dai quali possa desumersi la manifesta irragionevolezza delle c.d. parificazioni sopra precisate.

Ma é parere di questa Corte che non esista (arbitraria) parificazione di situazioni ove al giudice (supposto che tali situazioni siano diverse) sia dato d'applicare, alle medesime, sanzioni penali diverse, sia pur nei limiti minimo e massimo di pena previsti della legge. L'operazione attraverso la quale il legislatore descrive, in un articolo di legge, un determinato modello tipico, distinguendolo da altro comportamento tipizzato in diverso articolo (quando si dispongano, ovviamente, diverse sanzioni penali per i due modelli espressamente descritti) non é sostanzialmente diversa dall'operazione consistente nell'indicare, in uno stesso articolo, un modello di genere al quale corrispondano varii modelli di specie: questi ultimi, anche se non compiutamente descritti, sono ricompresi nel primo modello (di genere) e devono essere totalmente svelati dal giudice, al fine d'applicare una pena adeguata, sia pur nei limiti edittalmente stabiliti, anche alla struttura e qualità oggettive del modello di specie concretamente realizzato.

Allorché il legislatore determina la pena tra un minimo ed un massimo, fa riferimento a sottofattispecie diverse, le quali, anche se non compiutamente descritte, sono tuttavia presenti allo stesso legislatore: diversamente il medesimo non indicherebbe pene diverse. La discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., prima di riguardare la colpevolezza o le qualità del singolo soggetto attivo del reato (e cioé caratteristiche relative al singolo, individuale, irripetibile fatto) attengono all'oggettiva qualità e quantità antigiuridica del fatto stesso. La sottofattispecie presente nella legge, anche se non compiutamente descritta, é svelata dal giudice il quale sceglie (deve scegliere) tra il minimo ed il massimo edittalmente stabiliti, la pena adeguata, prima che alla soggettività del reo, al tipo oggettivo di sottofattispecie antigiuridica realizzata in concreto. Il giudice, dunque, deve, sempre, distinguere, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., struttura e disvalore delle diverse sottofattispecie incluse in uno stesso modello di genere, ove nella norma siano comminate pene diversamente graduabili in concreto.

Il quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (anche se non ha espressamente distinto il comportamento consistente nel detenere da quello costituito dal portare un'arma giocattolo fuori della propria abitazione senza tappo rosso) non ha tuttavia confuso i comportamenti stessi, se é vero che, nell'individuare il solo modello di genere (comportamento relativo a giocattoli riproducenti armi senza un visibile tappo rosso incorporato all'estremità della canna) ha rimesso al giudice la precisazione della sottofattispecie (ad es. detenere armi - giocattolo senza tappo rosso) in concreto realizzata e d'applicare alla medesima, se diversa anche nel disvalore oggettivo tipico da altra sottofattispecie (ad es. portare fuori dell'abitazione le predette armi - giocattolo senza tappo rosso) una pena diversa rispetto a quella eventualmente applicata a quest'ultima.

Né si dimentichi che il giudice, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975,può spaziare, nell'infliggere la pena, da un minimo di uno ad un massimo di tre anni di reclusione e da un minimo di duecentomila lire ad un massimo di due milioni di multa (cfr. art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689): il giudice ha, dunque, ampio margine per differenziare, nella concreta disciplina penale, il regime delle varie sottofattispecie incluse nel comma in esame.

La discrezionalità di cui agli artt. 132 e 133 c.p., come peraltro quella relativa alle attenuanti generiche ed alle aggravanti indefinite, non si pone in alternativa alla tipicità bensì la implica, pur essendo vero che la legge, non compiutamente descrivendo tutte le sottofattispecie, individua soltanto, in maniera completa, la fattispecie generale, nella quale, tuttavia, le sottofattispecie sono comunque, nella loro pur diversa struttura e disvalore oggettivo, realmente comprese.

4. - Non esistendo arbitraria parificazione delle molteplici ipotesi previste, benché non del tutto specificate, nel quarto comma dell'art. 5 della legge in discussione, neppure é condivisibile l'asserita incoerenza del legislatore del 1975 che, si assume dalle ordinanze di rimessione, avendo parificato le predette ipotesi, avrebbe contraddetto il sistema legislativo relativo alle armi da guerra ed a quelle comuni da sparo, conforme quest'ultimo all'art. 3, primo comma, Cost. in quanto distinguente la detenzione delle predette armi dal portare in luogo pubblico od aperto al pubblico le medesime.

Senonché, appartiene appunto al sistema vigente, in materia di armi da guerra e comuni da sparo, l'art. 1 della legge n. 895 del 1967 (sostituito dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974; e si tratta di importanti leggi speciali) che accomuna, ad esempio, in una stessa previsione ed in una pena edittale specificata nel minimo e nel massimo, fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo e, perfino, fare raccolta di armi da guerra o comuni da sparo (cfr. anche l'art. 14 della legge n. 497 del 1974). E, se é vero che le ultime citate leggi descrivono in un articolo (2 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 e 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497) il detenere armi, munizioni, esplosivi ecc. ed in altro articolo (4 della n. 895 del 1967 e 12 della n. 497 del 1974) il portare in luogo pubblico od aperto al pubblico le stesse armi, munizioni ecc. prevedendo, per il detenere armi ecc., una determinata pena e, per il portare in luogo pubblico od aperto al pubblico armi ecc., altra, più severa, sanzione penale, non molto sarebbe sostanzialmente cambiato ove il legislatore avesse raccolto in unico articolo, descrittivo di una sola ipotesi di genere, il detenere ed il portare armi da guerra o comuni da sparo quali sottofattispecie riconducibili alla predetta ipotesi, prescrivendo, nello stesso unico articolo, una pena spaziante tra il minimo della pena più mite ed il massimo della pena più severa.

Il giudice, infatti, in quest'ultimo caso, avrebbe sempre distinto le sottofattispecie del detenere e del portare armi da guerra o comuni da sparo e non avrebbe utilizzato il minimo o pene vicino al minimo quali sanzioni concrete del portare in luogo pubblico od aperto al pubblico armi da guerra o comuni da sparo mentre avrebbe utilizzato tale minimo o pene vicino al medesimo per la detenzione delle stesse armi. E, s'intende, viceversa sarebbe avvenuto per il massimo o per le pene tendenti al massimo. Non é, invero, dalla distribuzione delle ipotesi criminose in un unico articolo od in più articoli di legge che può, per sé, desumersi l'equiparazione tra le stesse ipotesi, se previste in un unico articolo, e la separazione delle medesime, se descritte in diversi articoli; quando, s'intende, la pena disposta nel preindicato unico articolo fosse non fissa ma variabile da un minimo ad un massimo.

Vero é che il legislatore, con insindacabile valutazione tecnico - politica, in materia di armi od equiparati, a volte ha distribuito le ipotesi criminose in diversi articoli ed a volte le ha raccolte in un unico articolo, prevedendo in quest'ultimo una pena specificata nel minimo e nel massimo. E non é assolutamente irrazionale né aver scelto, per le ipotesi del detenere e del portare armi da guerra o comuni da sparo, la distribuzione in due diversi articoli né l'aver preferito, per il detenere ed il portare armi giocattolo senza tappo rosso, la riunione, quali sottofattispecie, in un unico articolo con la pena variabile da un minimo ad un massimo.

5. - Alcune delle ordinanze di rimessione, confrontando l'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975 con l'art. 4 della stessa legge (ove é prevista: nel primo comma, l'ipotesi del portar fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza le prescritte autorizzazioni, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere; nel secondo comma quella del portar fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, mazze, tubi ecc.; nel quarto comma il divieto di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza; e nel quinto comma il divieto, fuori dai casi previsti nel quarto comma, di portare in una riunione pubblica uno strumento ricompreso nel primo e nel secondo comma) eccepiscono che le sanzioni penali determinate dall'art. 4 per le fattispecie ora indicate, sono di gran lunga inferiori a quelle che l'art. 5 dispone per ipotesi di minore incidenza etico - sociale. Il portar fuori della propria abitazione armi (ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110) ad esempio é, si sostiene, certamente più grave del detenere o del portar fuori della propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato (ai sensi dell'art. 5 della stessa legge): eppure le pene comminate dall'art. 4 per la prima ipotesi sono di gran lunga meno severe di quelle disposte per la detenzione o per il porto di giocattoli riproducenti armi senza il prescritto tappo rosso.

Senonché, di contro, deve osservarsi che il raffronto, tenuto conto delle diverse e differentemente graduabili pene edittali comminate, non va operato tra una delle ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 (detenere o portar fuori della propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato) ed una delle ipotesi di cui all'art. 4 della stessa legge (portar armi fuori della propria abitazione).

Intanto, le ipotesi previste dall'art. 5 della legge in esame sono incriminate a titolo di dolo, trattandosi di delitti, mentre quelle previste dall'art. 4 della stessa legge sono contravvenzionali e, pertanto, incriminate indifferentemente a titolo di dolo o colpa. E va aggiunto che l'art. 4 della legge in discussione si occupa soltanto del portar fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche gli oggetti ivi indicati senza alcun riferimento al titolo della detenzione (anzi, nel quarto comma del precitato articolo é espressamente vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche a chi é munito di licenza).

Ma, soprattutto, come s'é accennato, un corretto raffronto, valido ai nostri fini, non può esser operato ponendo in relazione, da una parte una delle ipotesi (una delle numerose sottofattispecie) incriminate dal precitato art. 5, e le pene, graduabili diversamente in concreto, comminate dallo stesso articolo e, dall'altra parte, una delle ipotesi previste dall'art. 4 e le diverse pene, differentemente graduabili in concreto, comminate da quest'ultimo articolo.

É, invece, doveroso, ai fini qui in esame, confrontare una delle ipotesi previste da una norma con tutte le altre individuate dalla stessa norma e stabilire se la prima ipotesi sia più o meno grave delle altre. Vale, poi, confrontare la concreta sanzione penale che presumibilmente sarà irrogata per l'ipotesi esaminata con quella che, del pari in concreto, presumibilmente sarà applicata ad una diversa ipotesi, a sua volta, confrontata con tutte le altre Previste da altra norma.

E chiariamo: nell'ambito di tutte le fattispecie tipiche previste dall'art. 4 della legge in esame, il portar armi fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche é la più grave: é certamente più grave del portar mazze, tubi, catene, fionde e gli altri oggetti indicati nello stesso articolo. Il legislatore, pertanto, con riferimento al portar armi ha determinato il massimo della pena e conseguentemente ha previsto che il giudice, nel sanzionare, in concreto, il portar armi fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche applicherà, a parità di altre condizioni, una pena tendente al massimo o quest'ultimo (arresto di un anno e multa di lire quattrocentomila per il portar armi fuori della propria abitazione; arresto di tre anni e multa di lire ottocentomila per il portar armi in riunioni pubbliche). Nell'ambito, invece, di tutte le ipotesi previste dall'art. 5 della legge in esame, il detenere od il portar fuori della propria abitazione un'arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato costituiscono le ipotesi meno gravi: meno gravi, certamente, del fabbricare, importare, acquistare, vendere ecc. giocattoli riproducenti armi senza il prescritto tappo rosso. Il legislatore, conseguentemente, nell'indicare il minimo della pena edittale, si é riferito alle ipotesi meno gravi prevedendo che il giudice, nel sanzionare, in concreto, la semplice detenzione od il portar armi - giocattolo senza visibile tappo rosso incorporato, presumibilmente applicherà, a parità di altre condizioni, una pena tendente al minimo o quest'ultimo (un anno di reclusione e lire duccentomila di multa).

Da ciò si desume che, in definitiva, non risponde a verità la grave sperequazione, eccepita dalle ordinanze di rimessione. Tutto sta a raffrontare, fra di loro, tutte le ipotesi individuate nell'art. 4 da una parte e tutte quelle previste dall'art. 5 della legge in esame dall'altra. Stabilito che, nell'ambito delle prime, il portar armi fuori della propria abitazione od in riunioni pubbliche é la più grave (e, pertanto, presumibilmente, sarà, in concreto, applicato, a parità di altre condizioni, il massimo della pena edittale od una pena tendente al massimo) raffrontando tale massimo con il minimo della pena comminata dall'art. 5 della legge in esame (posto che, tra tutte le ipotesi previste da quest'ultimo articolo, il detenere ed il portar fuori della propria abitazione armi - giocattolo senza il prescritto tappo rosso, costituiscano quelle meno gravi e che, pertanto, presumibilmente sarà, in concreto, applicato il minimo della pena od una pena tendente al minimo) si chiarisce appieno l'insostenibilità dell'eccezione sollevata dalle ordinanze in discussione in ordine al raffronto tra reati e pene, rispettivamente previsti negli artt. 4 e 5 della legge oggetto d'impugnativa.

Soltanto se nell'art. 4 fosse incriminato, ad un certo titolo di colpevolezza, un solo comportamento con pena fissa e se nell'art. 5 fosse soltanto incriminato uguale od analogo comportamento, allo stesso titolo di colpevolezza, con diversa pena fissa, potrebbe esser operato un conclusivo, ai nostri fini, raffronto tra gli artt. 4 e 5 della legge in esame. Tenuto conto, invece, delle numerose e varie, per qualità e quantità, ipotesi base, alternativamente previste, nell'art. 4 e delle diverse, diversissime, sottofattispecie incriminate nell'art. 5 della legge in esame; tenuto conto della relativamente notevole variazione delle pene edittali, rispettivamente comminate nell'art. 4 e nell'art. 5; ribadita ancora l'eterogeneità tra fatti delittuosi (che offendono interessi e valori ritenuti dal legislatore rilevanti) e fatti contravvenzionali, che spesso pongono soltanto in pericolo situazioni socialmente degne di considerazione (la tutela realizzata attraverso l'incriminazione di fatti contravvenzionali é, se non sempre, almeno spesso, tutela anticipata di beni e valori); tenuto altresì conto che non é stato offerto alcun altro termine valido di confronto, al fine di dimostrare l'assoluta incongruenza, del rapporto tra fatti incriminati e conseguenti sanzioni penali; sottolineato che la norma della quale é impugnata la legittimità é stata emanata in situazioni d'emergenza e tendeva, pertanto, a prevenire fatti delittuosi anche attraverso l'accrescimento della capacità intimidativa dovuta all'aumento delle pene comminate per i fatti che si volevano, energicamente, evitare (le norme di cui all'art. 4 della stessa legge seguono, invece, in materia di armi ed oggetti idonei ad offendere le persone, il tradizionale schema delle incriminazioni contravvenzionali, accolto nel codice penale del 1930 e che, appunto, é stato, in parte mutato dalla legislazione penale d'emergenza); confermato che le posizioni del legislatore, in tema di giocattoli riproducenti armi, rappresentano una scelta di fondo, non irrazionale nell'eccezionalità dell'emergenza, mirata a prevenire, energicamente, usi distorti, fraudolentemente criminosi, frequenti all'epoca dell'emanazione della legge in relazione alla quale le ordinanze di rimessione sollevano questioni di legittimità costituzionale, va, in conclusione, respinta, come infondata, la questione discussa in questo paragrafo.

6. - L'ultimo tentativo di dimostrare l'incongruenza del rapporto tra disvalore dei fatti incriminati e sanzioni penali comminate dall'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975, é realizzato da molte ordinanze di rimessione attraverso il raffronto, non più tra gli artt. 4 e 5 della stessa legge, ma tra i reati previsti e le pene comminate dal combinato disposto del quarto e sesto comma dell'art. 5 della predetta legge da una parte ed i reati e le relative pene di cui agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 (sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497/74) dall'altra. Poiché la pena edittale comminata dal sesto comma dell'art. 5 della legge impugnata é della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire duecentomila a due milioni (e tale pena va applicata anche all'ipotesi di detenzione di giocattoli, riproducenti armi, senza tappo rosso incorporato) mentre la pena edittale comminata per la detenzione di armi comuni da sparo é della reclusione da otto mesi a cinque anni e quattro mesi oltre alla diminuita pena pecuniaria, si assume che il sistema sanzionatorio ora precisato, nel comminare un minimo di reclusione (un anno) anche per la detenzione di armi - giocattolo senza tappo rosso incorporato ed un diverso minimo di reclusione, più mite (otto mesi) per la detenzione di arma comune da sparo, rivelerebbe una disparità di trattamento, a sfavore della detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso, ipotesi quest'ultima che presenta minore pericolosità rispetto alla detenzione di arma comune da sparo. E, di più, per quest'ultima previsione, é applicabile l'attenuante speciale di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 (riduzione della pena in misura non eccedente i 2/3, quando il fatto é di lieve entità) attenuante non applicabile alla detenzione di arma - giocattolo senza il prescritto tappo rosso.

All'eccezione ora richiamata va anzitutto risposto ribadendo che il giudizio sulla maggiore o minore pericolosità di fattispecie tipiche, raffrontate fra loro, spetta non al giudice ma al legislatore, il quale confronta, nel valutarle, le diverse fattispecie in relazione al complesso sistema di valori ed interessi che intende tutelare, alla gerarchia dei predetti ed alla realtà, di fatto, normale od eccezionale nella quale, con maggiore o minore frequenza, con diverse modalità e, pertanto, con diversa incidenza sociale, le fattispecie stesse si realizzano. E va aggiunto che non esistono ontologiche differenze qualitative dei fatti: esistono, o possono esistere, strutture ontologiche dell'essere (delle condotte) come é stato sottolineato da notevole parte della dottrina tedesca ma la valutazione delle differenti strutture ontologiche, come ha precisato già da tempo la dottrina italiana, spetta al legislatore, al suo oggettivo, prudente giudizio etico - politico; e tale valutazione varia nel tempo (oltrecché nello spazio) anche in relazione alla normalità od all'eccezionalità della realtà concreta.

Nell'approfondire il merito dell'eccezione in esame va qui usato un metodo analogo a quello utilizzato nel paragrafo precedente.

É ben vero che il minimo della reclusione edittalmente stabilita per l'illegale detenzione di arma comune da sparo (otto mesi) é inferiore al minimo (un anno) della reclusione comminata per la detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato. Ma, al fine di precisare se attraverso tale diversità di minimo edittale di reclusione sia stato violato l'art. 3, primo comma, Cost., ammesso che la detenzione di arma comune da sparo sia, oggi, da valutarsi (tenuto conto dell'intero sistema dell'esperienza giuridica, legislativa e non, e della concreta realtà storica) più pericolosa della detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato, non vanno poste a raffronto da una parte una soltanto delle varie fattispecie tipiche previste da una norma, che commina una determinata pena, individuata in un minimo ed in un massimo (ad es. gli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974) e dall'altra, una soltanto delle varie ipotesi previste da una diversa norma (es. l'art. 5, quarto e sesto comma, della legge n. 110 del 1975) che commina altra, differente pena, individuata pur essa in un edittale minimo e massimo.

I citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del 1974 non prevedono, sanzionandola con pena edittalmente determinata nel minimo e nel massimo, soltanto l'illegale detenzione di arma comune da sparo bensì anche altre fattispecie tipiche, alcune delle quali, come, ad es., il detenere parti di arma comune da sparo, può essere nei diversi casi meno pericolosa della detenzione di arma - giocattolo senza tappo rosso incorporato. Or se, nell'ambito del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975, può anche ritenersi che la sottofattispecie del detenere giocattoli riproducenti armi, senza tappo rosso incorporato, sia meno pericolosa delle altre sottofattispecie ivi previste, nell'ambito della norma di cui agli artt. 2 e 7 della legge 895 del 1967 (sostituiti dagli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974) la condotta meno pericolosa é, od almeno può rivelarsi, nei singoli casi, il detenere una parte di arma comune da sparo. Come é stato anche ricordato dalla dottrina, l'arma - giocattolo senza il prescritto tappo rosso può essere impiegata quale strumento d'intimidazione mentre una parte di arma comune da sparo può rilevarsi, in concreto, inidonea sia a recare offesa alla persona sia ad esercitare significative, gravi minacce. Per stabilire l'irrazionalità dei due diversi minimi di reclusione (otto mesi, ai sensi dei citati articoli delle leggi n. 895 del 1967 e n. 497 del 1974, ed un anno, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975) va istituito un confronto fra tutte le ipotesi previste nei primi articoli e tutte quelle previste dall'ultimo articolo citato, nel senso che va individuata la meno pericolosa delle previsioni di cui ai primi articoli e confrontata con la meno pericolosa delle ipotesi di cui all'art. 5 della legge n. 110 del 1975. A seguito di questa operazione di raffronto si chiarisce, in maniera inequivocabile, che non irrazionalmente il legislatore, nella previsione del meno pericoloso dei comportamenti di cui ai citati articoli delle leggi del 1967 e del t974 (ossia detenzione di parte di arma comune da sparo) ha determinato il minimo edittale di otto mesi di reclusione mentre, nella previsione del meno pericoloso (detenere un'arma giocattolo senza tappo rosso) dei comportamenti previsti dall'art. 5 della legge n. 110 del 1974, ha determinato il minimo edittale di un anno di reclusione.

Non essendo state dimostrate irrazionalità, degne di rilievo in questa sede, dal prospettato raffronto fra le precitate disposizioni delle leggi ricordate in questo paragrafo, non può neppure condividersi, come aggravante dell'assunta irrazionalità, l'applicabilità, alla detenzione di arma comune da sparo, dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e la non applicabilità della medesima alla detenzione di arma - giocattolo priva del prescritto tappo rosso.

A prescindere da ogni altra considerazione, l'attenuante citata é del tutto incompatibile con l'ipotesi delittuosa da ultimo ricordata. L'art. 5 della legge n. 895 del 1967 prescrive l'applicazione dell'attenuante in esame quando "per la quantità o per la qualità delle armi, munizioni, esplosivi od aggressivi chimici, il fatto debba ritenersi di lieve entità". Si tratta, come é sostenuto anche in dottrina, di valutazioni tecniche relative alle sole armi da guerra, da sparo ecc. e non riferibili, pertanto, ai giocattoli riproducenti armi. Né la qualità né la quantità dei giocattoli fabbricati, detenuti ecc. (a parte la discrezionalità del giudice di cui agli artt. 132 e 133 c.p.) può costituire elemento significativo per applicare l'attenuante speciale, prevista dall'ora citato art. 5 della legge in esame.

Anche l'ultima eccezione, tesa a dimostrare l'incongruenza, nel sistema delle norme dirette al controllo delle armi ed alla lotta contro la criminalità, del rapporto tra il disvalore oggettivo dei reati previsti e le relative sanzioni penali comminate dal combinato disposto del quarto e sesto comma dell'art. 5 della legge n. 110 del 1975 va, dunque, respinta.

7. - Un'ultima questione di costituzionalità della norma di cui all'art. 5, quarto comma, della legge n. 110 del 1975 é stata proposta dal Pretore di Desio, con riferimento all'art. 3 Cost.. Sostiene lo stesso Pretore esservi una "lacuna" nella legge ora citata, lacuna che verrebbe colmata ove fosse aggiunta alla parola "incorporato" (relativa al tappo rosso che deve occludere, parzialmente o totalmente, l'estremità della canna dell'arma - giocattolo) l'espressione "comunque non facilmente estraibile".

Le motivazioni addotte dalla precitata ordinanza appaiono alquanto singolari: fra l'altro, il Pretore afferma che della norma impugnata possono darsi due interpretazioni, l'una contrastante e l'altra conforme alla Costituzione.

A tutto ciò é agevole rispondere che, allorché il giudice si trova di fronte a due interpretazioni, l'una conforme e l'altra difforme alla Costituzione, deve, attraverso l'esegesi "adeguatrice", scegliere, senza alcun dubbio, l'interpretazione conforme alla Costituzione. E, comunque, allorché si nutrano dubbi esegetici sulla norma impugnata, competente a risolverli é il giudice a quo. Va aggiunto che, risultando chiaramente individuata, nel nostro caso, come sostiene il giudice remittente, la ratio della norma, al giudice non resta che correggere l'eventuale lacuna della lettera della norma stessa.

In ogni caso, l'impugnativa in discussione é palesemente infondata: la norma impugnata, anche senza l'aggiunta della espressione "comunque non facilmente estraibile", certamente non viola l'art. 3 Cost..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle ordinanze stesse, relative al combinato disposto dei commi quarto e sesto dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975 n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost..

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1986.

 

 Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1986.