Ordinanza n. 285 del 1992

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 285

ANNO 1992

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Dott. Aldo CORASANITI, Presidente

 

-        Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

-        Dott. Francesco GRECO

 

-        Prof. Gabriele PESCATORE

 

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

 

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

 

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

-        Avv. Mauro FERRI

 

-        Prof. Luigi MENGONI

 

-        Prof. Enzo CHELI

 

-        Dott. Renato GRANATA

 

-        Prof. Francesco GUIZZI

 

-        Prof. Cesare MIRABELLI

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel 1) ordinanza emessa il 30 settembre 1991 dal Pretore di Prato, nel procedimento penale a carico di Candini Luciano, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1992: 2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1991 dal Pretore di Pistoia, nel procedimento penale a carico di Fiorini Vittorio, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 1* aprile 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che nel corso di un procedimento penale a carico di Vittorio Fiorini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, del d.l. 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge 2 luglio 1957, n. 474, il Pretore di Pistoia con ordinanza del 24 ottobre 1991 (reg. ord. n. 24 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della norma ora citata, secondo cui "chiunque esercita un deposito di oli minerali, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'art.1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000";

che, consistendo il reato ascritto nell'omessa denuncia all'UTIF di un deposito di gasolio agricolo, il Pretore riteneva non potersi commisurare la sanzione sulla base dell'imposta ordinaria, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza della Cassazione penale, bensì sulla base dell'imposta agevolata, gravante sui carburanti per l'agricoltura;

che, sempre ad avviso del Pretore, il sistema normativo in materia conteneva una lacuna circa l'ammontare di detta imposta agevolata;

che l'applicazione della sanzione nella suddetta misura fissa di lire 300.000 sembrava allo stesso Pretore "arbitraria";

che, in definitiva, l'incertezza sulla misura della sanzione da applicare induceva il giudice rimettente a ravvisare nella norma impugnata una lesione del principio di tassatività della fattispecie penale, di cui al citato art. 25 della Costituzione;

che, nel corso di un procedimento penale a carico di Luciano Candini, imputato del reato di cui all'art. 13, primo comma, sopra citato, il Pretore di Prato con ordinanza del 30 settembre 1991 (reg. ord. n. 729 del 1992) sollevava, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della stessa norma;

che il Pretore rilevava che nel caso di specie gli oli minerali non denunciati erano contenuti in due cisterne della capienza di diciotto metri cubi ciascuna, con un minimo di pena applicabile di Lire 453.577.822=;

che, a suo avviso, tale sanzione era irragionevolmente sproporzionata alla gravità del fatto, tenendo conto anche di quanto affermato da questa Corte con sent. n. 313 del 1990, ciò che lo induceva a dubitare del contrasto tra la norma denunciata e l'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutti i giudizi, chiedeva dichiararsi manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, il quale, invece di denunciare un vizio di legittimità costituzionale, si limitava a sollecitare a questa Corte un'interpretazione della norma impugnata che fosse conforme alla Costituzione; l'interveniente chiedeva poi che fosse dichiarata manifestamente infondata la questione sollevata dal Pretore di Prato, richiamando la sentenza di questa Corte n. 887 del 1988 e l'ordinanza n.129 del 1989.

CONSIDERATO che i giudizi debbono essere riuniti, stante l'identità della norma impugnata;

che la questione sollevata dal Pretore di Pistoia, in riferimento all'art.25, secondo comma, della Costituzione, è manifestamente inammissibile poichè con essa il giudice rimettente prospetta un mero dubbio interpretativo, la cui soluzione spetta a lui esclusivamente (cfr. ex plurimis ordd. nn. 77 del 1990 e 227 del 1991);

che la questione sollevata dal Pretore di Prato, in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, è manifestamente infondata perchè la sussistenza del reato di cui all'art. 13 del decreto legge 5 maggio 1957, n.271, di omessa denuncia di un deposito di oli minerali destinato al consumo diretto dipende, secondo la giurisprudenza della Cassazione, dalla capacità del deposito (in quanto solo quelli di una certa consistenza possono costituire un più facile veicolo per le frodi fiscali), mentre, ai fini della sanzione, rileva la quantità di prodotto complessivamente introdotta nel deposito in un certo spazio temporale;

che, sotto quest'ultimo aspetto, il trattamento sanzionatorio non appare irragionevolmente commisurato alla quantità di prodotto effettivamente immessa nel ed estratta dal deposito piuttosto che alla capacità del deposito stesso, e ciò anche in relazione alla natura permanente del reato, da cui consegue la punibilità di tutta la condotta mantenuta nel corso della situazione illecita;

che, pertanto, poichè la gravità del reato è commisurata alla quantità del prodotto complessivamente immesso nel deposito, a nulla rileva - al fine di censurare il relativo trattamento sanzionatorio in riferimento all'art.27, terzo comma, Cost. - la circostanza che la quantità di olio rinvenuta nel deposito appartenente all'imputato sia stata esigua;

che in tal senso questa Corte già si è espressa con l'ordinanza n.497 del 1991;

che a diverso avviso non può indurre il richiamo, operato dal giudice rimettente, alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990, nella quale sono indicate alcune caratteristiche generali del principio di proporzionalità della sanzione penale;

che la considerazione sopra esposta vale altresì a superare il dubbio di inadeguatezza della sanzione alla finalità rieducativa della pena.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del decreto legge 5 maggio 1957 n. 271 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali), convertito in legge 2 luglio 1957 n.474, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Pistoia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 13, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/06/92.

Aldo CORASANITI, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 17/06/92.