Ordinanza n. 384/98

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ORDINANZA N.384

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali), dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), e in via alternativa, dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate) e dell'art. 51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), promosso con ordinanza emessa il 1° aprile 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Sordi Cesare, di Porta Renato ed altro, nonchè gli atti di intervento della Provincia autonoma di Trento e della Regione Trentino-Alto Adige;

udito nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi gli avvocati Angelo Giarda e Giovanni Quadri per Sordi Cesare, Antonella Monteleone per Porta Renato ed altro e gli avvocati Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per la Regione Trentino-Alto Adige.

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 4, numero 7, e 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell'articolo 16 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali), che pone il divieto, per le Unità sanitarie locali aventi sede nel territorio regionale, di utilizzare senza corrispettivo attrezzature e materiali per analisi di laboratorio messe a disposizione da ditte fornitrici, e dell'articolo 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nella parte in cui attribuisce alla competenza legislativa della Regione la materia del funzionamento degli enti sanitari e ospedalieri;

che, in via alternativa, il medesimo giudice remittente ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli stessi parametri, dell'articolo 51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale), nella parte in cui, richiamando la disciplina generale dell'attività contrattuale della Provincia autonoma, fa venire meno l'anzidetto divieto per le Unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici, nonchè dell'articolo 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate), che, introducendo un nuovo testo dell'art. 2 del citato d.P.R. n. 474 del 1975, attribuisce alle Province autonome il potere legislativo in materia di funzionamento delle istituzioni e degli enti sanitari;

che la prima questione di legittimità costituzionale é prospettata sulla premessa che lo statuto speciale, nella parte in cui agli articoli 4, numero 7, e 9, numero 10, attribuisce la potestà legislativa alla Regione in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri, e alle Province autonome in materia di igiene e sanità, compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera, debba essere inteso, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel senso che sia riservata alla competenza provinciale anche la indicazione delle modalità attraverso le quali la gestione dell'ente sanitario deve avvenire, sicchè l'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, che attribuisce la medesima competenza legislativa alla Regione, sarebbe illegittimo e la previsione contenuta nell'articolo 16 della legge regionale n. 25 del 1988, che vieta i contratti di comodato, sarebbe affetta da vizio di incompetenza;

che la seconda questione di legittimità costituzionale é prospettata dal remittente sul diverso presupposto che le anzidette disposizioni dello statuto debbano essere interpretate, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, nel senso che la potestà legislativa della Regione in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri comprenda anche il potere di disciplinare le modalità di gestione dell'ente sanitario, con la conseguenza che l'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992, nel sottrarre alla Regione la competenza in materia di funzionamento e di gestione delle istituzioni e degli enti sanitari, sarebbe viziato da illegittimità costituzionale, poichè le norme di attuazione non potrebbero modificare la ripartizione statutaria delle competenze tra Regione e Provincia autonoma, e viziato sarebbe altresì l'art. 51 della legge provinciale n. 10 del 1993, che ha eliminato il divieto, posto dalla legge regionale, di stipulare contratti di comodato con le ditte fornitrici delle Unità sanitarie locali;

che, in sostanza, ad avviso del remittente, sebbene la materia sia stata oggetto di due opposti interventi legislativi, il rapporto tra le due discipline non potrebbe essere inquadrato "nei tradizionali termini della successione di leggi nel tempo", ma si dovrebbe dubitare, in via alternativa, della legittimità costituzionale di entrambi: sia dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dell'art. 16 della legge regionale 17 novembre 1988, n. 25, da una parte, sia dell'art. 1 del d.lgs. n. 267 del 1992 e dell'art. 51 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 10 del 1993, dall’altra;

che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il remittente osserva che il pubblico ministero nel giudizio a quo ha elevato l'imputazione sull'ipotesi della violazione dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988, al quale é esteso il dubbio di legittimità costituzionale;

che si sono costituiti nel presente giudizio, con due distinte memorie, alcuni degli imputati del giudizio principale, chiedendo, in un caso, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 1988 e, nell'altro, l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini prospettati dal giudice remittente;

che sono intervenute sia la Provincia autonoma di Trento che la Regione Trentino-Alto Adige, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile e comunque infondata.

Considerato che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha sollevato, in via alternativa, questione di legittimità costituzionale, da un lato, dell'articolo 16 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 e dell'articolo 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e, dall'altro, dell'articolo 51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 e dell'articolo 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, in riferimento agli articoli 4, numero 7, e 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, contenente lo statuto speciale per la Regione Trentino–Alto Adige;

che il remittente, prospettando in termini alternativi questione di legittimità costituzionale di due distinti complessi normativi, ha omesso di indicare quale, tra le diverse disposizioni astrattamente riferibili alla fattispecie sottoposta al suo giudizio, debba trovare applicazione;

che, in tal modo, la questione si risolve in un quesito interpretativo rivolto alla Corte circa la disposizione applicabile alla fattispecie;

che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la questione di legittimità costituzionale può essere proposta solo dopo che il giudice ne abbia individuato con esattezza l'oggetto ed abbia risolto in via interpretativa ogni dubbio su quale sia la disposizione da applicare (sentenze nn. 188 del 1995, 187 del 1992, 473 e 472 del 1989; ordinanze nn. 207 del 1993, 206 del 1989);

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 della legge della Regione Trentino-Alto Adige 17 novembre 1988, n. 25 (Disposizioni per la formazione e la stipulazione dei contratti delle Unità sanitarie locali) e dell'articolo 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), nonchè dell’articolo 51 della legge della Provincia autonoma di Trento 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del Servizio sanitario provinciale) e dell'articolo 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernente modifiche a norme di attuazione già emanate), sollevata, in via alternativa, per violazione degli articoli 4, numero 7, e 9, numero 10, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Carlo MEZZANOTTE

Depositata in cancelleria il 27 novembre 1998.