Ordinanza n. 206 del 1989

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ORDINANZA N.206

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa), e dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Gheddo Francesco e il Ministero dell'Interno ed altra, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Gheddo Francesco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza 18 luglio 1987 (R.O. n. 229 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 nonché - ove sia ritenuto vigente - dell'art. 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, a norma dei quali, in seguito al verificarsi di una causa d'incompatibilità, i componenti delle Giunte delle Camere di commercio vanno dichiarati decaduti dalla carica;

che, secondo il giudice a quo, la normativa da essi dettata sarebbe ingiustificatamente deteriore rispetto a quella prevista dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 per i consiglieri regionali, provinciali e circoscrizionali, nonché per i dipendenti delle UU.SS.LL. ed i professionisti con esse convenzionati;

considerato che, il giudice remittente, nel sollevare questione di legittimità costituzionale di entrambe le norme impugnate, ha omesso di stabilire quale di esse sia applicabile nel giudizio a quo;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione abbia nel procedimento a quo un'incidenza effettiva e non meramente eventuale, cosicché il giudice remittente non può esprimersi in forma dubitativa sulla norma da applicare (Corte cost. 21 luglio 1988, n. 848; 10 marzo 1988, n. 281; 14 maggio 1985, n. 146; 27 giugno 1984, n. 182);

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo comma, del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 (Approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e 22, secondo comma, del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750 (Ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte con ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all’'art. 3 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/04/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/04/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE