Ordinanza n.281 del 1988

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ORDINANZA N.281

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.l44, prima serie speciale, dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30 gennaio 1987 , ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 102 e 109 del codice penale, perchè ;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

considerato che il giudice a quo-denunciando gli artt. 102 e 109 del codice penale solo per l'eventualità che tali norme fossero interpretate nel senso che la dichiarazione di <abitualità presunta dalla legge>, anche dopo l'intervenuta abrogazione dell'art. 204 dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, debba essere preceduta dall' (art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - ha omesso di scegliere la norma da applicare nel caso concreto, così proponendo la questione di legittimità costituzionale in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182 del 1984, n. 115 del 1983).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice pena le, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia con ordinanza del 30 gennaio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 10 Marzo 1988.