Sentenza n. 153

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SENTENZA N. 153

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della Regione Siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana notificato il 17 agosto 1996, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 35 del registro ricorsi 1996.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

1.1.- Con ricorso notificato il 17 agosto 1996, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato il disegno di legge n. 139, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della Regione siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale", per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonchè dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di autonomia.

Ad avviso del Commissario, le norme censurate costituiscono sostanzialmente una riproposizione dell'art.1 del disegno di legge n. 1182-1210, impugnato dal Commissario medesimo con il ricorso n. 15 del 1996; proprio nell'intento di aggirare i rilievi di legittimità costituzionale già prospettati, l'art.1 del disegno di legge n. 139 prevede il rinnovo per un triennio - anziché la trasformazione ope legis a tempo indeterminato - dei rapporti di lavoro a termine, instaurati, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, con i circa novanta dipendenti provenienti dalla ITALTER e dalla SIRAP, due società per azioni, a parziale capitale pubblico, poste in liquidazione. Lo scopo perseguito con la nuova disciplina rimarrebbe, come dimostrano la mancata rideterminazione delle piante organiche e la genericità dei compiti da attribuire al personale in questione, quello di assicurare l'occupazione per un triennio a determinati soggetti, senza che per gli stessi sia stata disposta alcuna preventiva verifica della idoneità professionale e in assenza di comprovate esigenze di interesse pubblico.

1.2.- Secondo il Commissario ricorrente non risulterebbe idoneo a sorreggere l'assunzione, seppure temporanea, di nuove unità di personale il richiamo, contenuto nel censurato art.1, allo svolgimento delle attività previste dall'art.71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Tale disposizione faceva, infatti, riferimento ad un ruolo provvisorio di 55 esperti per lo sviluppo delle zone interne, il cui personale é stato trasferito, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, a vari uffici regionali; ma con una norma di poco successiva si é escluso (art. 7 della legge regionale 10 ottobre 1994, n. 38) di poter utilizzare ai medesimi fini anche il personale dipendente dalle menzionate società a parziale capitale pubblico.

La specifica destinazione di detto personale, congiunta all'individuazione di altre attività che dovrebbero essere svolte dal medesimo, quali quelle connesse all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti dal finanziamento statale o comunitario, contrasterebbe, inoltre, con la stessa premessa del medesimo art.1, laddove afferma il perdurare delle esigenze che hanno determinato, ai sensi dell'art.76 della legge regionale n. 25 del 1993, l'utilizzazione di quello stesso personale.

Il rinnovo dei contratti a termine violerebbe, poi, oltre che gli artt.3, 51 e 97 della Costituzione, anche l'interesse unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego - alla quale la stessa giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto valenza di riforma economico-sociale - come dimostrerebbe la retroattività della decorrenza giuridica dei rapporti di lavoro che si vogliono rinnovare, disposta nell'esclusivo interesse dei beneficiari al fine di precostituire i presupposti di una futura stabilizzazione dei rapporti medesimi.

Inoltre, il legislatore regionale, ignorando il parere reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, non avrebbe tenuto in considerazione i necessari elementi conoscitivi in ordine sia alla esigenza dell'immissione di nuovo personale nei ruoli della pubblica amministrazione, sia alle capacità e idoneità professionali del personale in questione. D'altra parte, ulteriore dimostrazione dell'assenza di un approfondito esame del disegno di legge sarebbe costituita dalla quantificazione degli oneri finanziari, che risultano analoghi a quelli indicati dall'abrogato art. 4 del precedente disegno di legge, nonostante vengano meno, per espressa previsione legislativa, gli oneri relativi al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla scadenza del biennio contrattuale precedente.

2.- Si é costituita in giudizio la Regione Siciliana, per chiedere il rigetto di tutte le questioni. Rilevato che le norme impugnate non costituiscono semplice riproposizione dell'art.1 del disegno di legge n. 1182-1210, ma accolgono i suggerimenti - formulati dallo stesso Commissario con il ricorso n. 15 del 1996 - circa la riduzione a un triennio della durata dei contratti e le modalità di utilizzo del personale, la difesa della Regione afferma che le censure non appaiono pertinenti, in quanto la legge impugnata ha riguardo "ad un rapporto contrattuale di natura privatistica per l'assolvimento di servizi definiti e predeterminati nel tempo", disciplinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

La normativa impugnata non sarebbe, poi, nè palesemente arbitraria nè, tanto meno, irragionevole, costituendo intento del legislatore la utilizzazione, con contratti di diritto privato, di personale altamente specializzato, per compiti specifici e per tempi definiti. D'altra parte, anche a ritenere che il fine prioritario del legislatore sia quello di assicurare l'occupazione a determinati soggetti, questo non può costituire, di per sé, indice di irragionevolezza, come ha affermato la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 1995).

Sottolineato l'elevato livello di qualificazione professionale dei lavoratori, la lunga esperienza dei medesimi nel campo della progettazione e direzione dei lavori pubblici, nonchè "l'utile apporto [fornito] agli uffici regionali presso i quali hanno prestato servizio", nell'ambito dei contratti biennali con l'Amministrazione regionale previsti dall'art. 76 della legge n. 25 del 1993, la Regione evidenzia i molteplici esempi, nella legislazione statale, di inquadramento, anche in soprannumero, di personale in analoga posizione. Essa rileva altresì che gli "esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne ex art. 71 della legge regionale n. 41 del 1985", lungi dall'essere stati dispersi presso uffici periferici regionali, sono stati impiegati in rilevanti compiti di programmazione, ai quali dovranno partecipare anche le unità di personale di cui alla norma impugnata.

Il richiamo all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 421 del 1992, che si riferisce ai rapporti di pubblico impiego nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, non sarebbe pertinente, in quanto la delibera legislativa impugnata, secondo la Regione, non dispone assunzioni nell'impiego pubblico regionale, ma si limita a rinnovare per un triennio contratti di diritto privato.

La normativa censurata non confliggerebbe, infine, con il principio di eguaglianza, in quanto le assunzioni presso le società ITALTER e SIRAP erano avvenute, in ogni caso, sulla base di esami-colloqui e nel rispetto delle norme sul collocamento.

3.- In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione Siciliana ha depositato una memoria, che si sofferma sulla natura giuridica e sui compiti delle società presso le quali aveva prestato servizio il personale in questione: società che hanno rappresentato, su scala regionale, il tramite dell'intervento delle partecipazioni statali nel mezzogiorno. La posizione del personale sarebbe, pertanto, analoga a quella dei dipendenti di altri organismi statali, che, per mezzo di vari interventi normativi, sono stati assegnati, su domanda, a pubbliche amministrazioni e a enti pubblici non economici o ad aziende municipalizzate.

Richiamato il protocollo d'intesa, sottoscritto il 20 dicembre 1996 dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri interessati e dalle parti, con il quale é stato espresso l'impegno ad adottare un provvedimento governativo finalizzato all'occupazione del personale dipendente dalla società IRITECNA, ossia di personale versante in situazione analoga a quella dei dipendenti delle due società in questione, la Regione rileva che il personale già dipendente della ITALTER non é stato in quell'occasione preso in considerazione, in quanto si riteneva che una soluzione per le problematiche occupazionali fosse già stata delineata nella legge regionale n. 25 del 1993, all'art.76: la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata potrebbe, ora, dare luogo a una "palese e grave disparità di trattamento".

Considerato in diritto

1.- Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale del disegno di legge regionale n. 139, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 10 agosto 1996, recante "Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della Regione Siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale", per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonchè dell'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale.

1.1.- Il disegno di legge in questione, all'art. 1, autorizza l'amministrazione regionale ad avvalersi del personale già dipendente dell'ITALTER s.p.a. e della SIRAP s.p.a. mediante il rinnovo - per una durata non superiore al triennio e con decorrenza giuridica retroattiva, dalla data di scadenza di questi - dei contratti a termine biennale "già stipulati e registrati, a norma dell'art. 76 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25", tra la medesima amministrazione e il medesimo personale. Il rinnovo dei rapporti contrattuali viene giustificato dalla considerazione "che permangono le esigenze" che hanno determinato la primitiva stipula dei contratti in base al citato art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, cioé le esigenze di (a) "portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651 [Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno]" e di (b) "sopperire a specifiche eventuali carenze di unità lavorative negli uffici della Regione". A tali esigenze, che la legge regionale qui impugnata ritiene permanere tuttora, si aggiungono, come motivi giustificativi del nuovo intervento legislativo, quelle di (c) "assicurare l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 [Ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo delle zone interne] della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 [Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale]" e di (d) "sopperire anche alle necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale".

L'art. 2 determina il conseguente onere di spesa per ciascuno dei tre anni di durata dei contratti prorogati e provvede alla copertura finanziaria per l'esercizio 1996, nell'ambito delle disponibilità di bilancio. L'art. 3 "abroga" l'art. 4 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea). L'art. 4, infine, contiene le consuete formule circa la pubblicazione e l'assunzione di efficacia della legge.

1.2.- La misura legislativa, sottoposta al controllo di costituzionalità di questa Corte, si inserisce in una vicenda che prende origine dalla messa in liquidazione delle due società a partecipazione pubblica ITALTER e SIRAP, il cui personale ha beneficiato dei contratti biennali previsti dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993. Scaduti i quali, nella seduta del 24 marzo 1996, l'Assemblea regionale siciliana approvò un disegno di legge (n. 1182-1210, recante "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea") che prevedeva la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, "anche al fine di realizzare la più rapida esecuzione delle fasi di progettazione e direzione lavori, ivi compresa l'attività di studio di impatto ambientale, relativi ad opere pubbliche da realizzare nel settore della viabilità, da parte dell'ANAS, nonchè per far fronte alle esigenze di natura tecnica ed amministrativa connesse all'eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario".

Tale delibera legislativa - nelle parti riguardanti i contratti relativi al personale in questione - é stata impugnata innanzi a questa Corte, per violazione dei medesimi parametri costituzionali qui invocati. Del relativo giudizio é stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, con ordinanza n. 60 del 1997, in conseguenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea regionale siciliana, di altra delibera legislativa sulla medesima materia (d.d.l. n. 139 - Norme stralciate), che é oggetto del presente giudizio di costituzionalità. Nelle more del primo giudizio, l'Assemblea regionale, nell'intento di tener conto delle ragioni del precedente, anzidetto ricorso del Commissario dello Stato, ha apportato, con la delibera ora impugnata, talune modifiche al testo originario che, in sintesi, consistono nella previsione di contratti a tempo determinato in luogo di quelli a tempo indeterminato e nell'ampliamento dei compiti assegnabili al personale interessato.

1.3.- Ad avviso del Commissario dello Stato, anche il disegno di legge n. 139, oggetto del presente giudizio, ancorchè contenente le accennate modificazioni, non si sottrae alle medesime censure d'incostituzionalità già sollevate nei confronti delle norme contenute nel testo primitivo. Esso si risolverebbe in un provvedimento di carattere meramente assistenziale di sostegno all'occupazione, adottato al di fuori dei vincoli che, secondo la Costituzione, incontrano i rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione: un provvedimento che, in particolare, come dimostrato anche dalla decorrenza giuridica dei nuovi contratti fissata alla data di scadenza dei precedenti, preluderebbe a un incardinamento stabile nella struttura regionale, senza soluzione di continuità.

La misura legislativa non sarebbe comunque giustificata alla stregua di obiettive e comprovate necessità ai fini dello svolgimento dei compiti dell'amministrazione regionale. In ogni caso, la valutazione circa la necessità di svolgimento di tali compiti, ora specificamente e ora genericamente indicati, avrebbe dovuto comportare una verifica di adeguatezza delle piante organiche e una valutazione circa l'idoneità delle strutture esistenti a farvi fronte. Inoltre, vi sarebbe contraddizione, alla stregua dell'art. 1 della delibera impugnata, tra l'aver ritenuto perduranti le esigenze che avevano giustificato i precedenti contratti biennali e l'aver individuato nuovi e diversi compiti di destinazione del medesimo personale. Il personale beneficiario della proroga legale dei contratti, poi, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna selezione finalizzata a un giudizio di idoneità a svolgere i compiti cui é chiamato dalla delibera legislativa impugnata e nemmeno a una verifica dei risultati conseguiti nel biennio di validità degli originari contratti, oggetto della proroga. Infine, la misura legislativa rappresenterebbe una violazione dei principi della riforma del pubblico impiego che, in quanto principi di una grande riforma economico-sociale, si imporrebbero come limite anche al legislatore regionale siciliano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative.

2.- La questione é fondata.

2.1.- Questa Corte (in particolare nelle sentenze nn. 205 del 1996 e 59 del 1997), in relazione ai medesimi problemi che vengono in considerazione nel presente giudizio, ha precisato il significato del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, posto dall'art. 97 della Costituzione, nel modo qui di seguito riassunto. E' nell'ambito di tali precisazioni che il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni e del suo superamento può trovare soluzione.

In relazione a tale principio, nessun rilievo può assumere sia la natura (di diritto pubblico o privato: distinzione, del resto, oggi recessiva di fronte alla disciplina, in parte assimilatrice, contenuta nella legislazione più recente), sia la stabilità e la durata del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione (di ruolo o precario, a tempo determinato o indeterminato). L'applicabilità dell'art. 97 della Costituzione - pena la sua elusione - dipende infatti dalla natura pubblica del soggetto cui fa capo il rapporto d'impiego e non dalle caratteristiche dello strumento giuridico utilizzato per costituirlo.

Secondo i principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, spetta in generale al legislatore, sia statale che regionale, un vasto ambito di discrezionalità, ma il relativo potere di apprezzamento non si sottrae al sindacato di costituzionalità, sotto il profilo della non-arbitrarietà e della ragionevolezza delle scelte: sindacato tanto più rigoroso quanto più marcata sia - come nella specie - la (di per sè non rilevabile, perchè non dedotta, in giudizio) natura provvedimentale dell'atto legislativo sottoposto a controllo (sentenze nn. 205 del 1996 e 2 del 1997).

Dai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, e specialmente da quello di buon andamento, discende - quale elemento del giudizio di ragionevolezza - che l'espansione dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche deve dipendere dalla preventiva e condizionante valutazione delle oggettive esigenze di personale per l'esercizio di pubbliche funzioni (sentenza n. 205 del 1996): una valutazione, questa, necessaria anche quando si tratti di compiti di natura temporanea (di durata definita o non definita) i quali, per ciò, non giustificano la modificazione della dotazione dei posti in organico nè quindi assunzioni stabili, ma soltanto la creazione di posti precari a termine. Affinchè l'interesse dell'ente non sia subordinato a quello del personale e non si determini quell'inversione di priorità tra pubblico e privato che questa Corte ha ritenuto in contrasto con le esigenze di buon andamento proclamate dall'art. 97 della Costituzione, occorre che il tipo di rapporto d'impiego previsto dalla legge e la sua durata nel tempo siano legati da un nesso di congruità, controllabile in sede di giudizio sulla ragionevolezza delle scelte legislative, con riferimento a tale presupposta valutazione in ordine alle necessità funzionali della pubblica amministrazione.

Rispetto alle esigenze funzionali dell'amministrazione, il cui mancato rispetto si risolve di per sè in violazione del principio di buon andamento, eventuali ulteriori motivazioni legislative, quale quella della salvaguardia dell'occupazione, possono essere soltanto aggiuntive e non sostitutive.

2.2.- Al quadro costituzionale anzidetto, la delibera legislativa impugnata non é conforme.

Indipendentemente da ogni valutazione circa il significato che a essa il ricorrente attribuisce, come tentativo di prolungare indefinitamente nel tempo rapporti di precariato, tentativo che si spiegherebbe soltanto con l'intento di favorire una cerchia determinata di lavoratori, e indipendentemente altresì dalle risultanze dei lavori assembleari, preparatori all'approvazione della delibera legislativa, la determinazione delle esigenze giustificative del provvedimento e la scelta a favore del rinnovo a termine dei precedenti contratti di lavoro appaiono incongrue.

Il rinnovo fino a un triennio é innanzitutto finalizzato all'utilizzazione del personale interessato in compiti permanenti di istituto, come fronteggiare le "specifiche eventuali carenze di unità lavorative della Regione" e "sopperire alle necessità di natura tecnica ed amministrativa connesse alla eliminazione dei ritardi dell'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale". Di esigenze di tal fatta, si può assumere l'esistenza. Tuttavia, il reclutamento di personale in vista di esse presupporrebbe non una mera affermazione, ma una ricognizione in termini quantitativi e qualitativi, in modo che le misure conseguenti possano risultare non arbitrarie anch'esse sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Trattandosi, poi, di eliminare carenze di personale legate all'espletamento di attività permanenti, le conseguenti assunzioni dovrebbero avvenire nelle forme dell'inquadramento stabile nei ruoli dell'amministrazione regionale, con il rispetto delle norme e delle forme costituzionali previste a tale scopo (tra cui le procedure concorsuali) e previa valutazione dei carichi di lavoro del personale già impiegato. La forma del contratto a termine é sintomo di un'intrinseca contraddizione, la soluzione della quale potrebbe intravvedersi solo in una successiva stabilizzazione del rapporto di precariato, come ipotizzato dalla difesa del ricorrente, ma attraverso una procedura che manifesterebbe allora con evidenza il suo carattere elusivo delle prescrizioni costituzionali.

Ai suddetti compiti permanenti, secondo la delibera legislativa impugnata, si affiancano compiti temporanei (alcuni già previsti dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, altri individuati ex novo), come il compimento delle "opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane ed interurbane, sorte in seguito all'evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale, nel quadro e negli indirizzi espressi nel progetto di sviluppo socio-economico per le aree interne di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651" e "l'espletamento e il completamento delle attività inerenti allo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all'art. 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41". Anche senza considerare - a proposito dello sviluppo intersettoriale delle zone interne - il significato che, rispetto alla valutazione delle perduranti obiettive esigenze amministrative regionali, può assumere l'art. 6 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 32, che ha consentito al personale già assunto nel ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, istituito presso la Presidenza della Regione a norma dell'art. 71 della legge regionale n. 41 del 1985, di essere assegnato ad altri rami dell'amministrazione, resta il fatto che, anche in questo caso, il rinnovo dei contratti disposto dalle norme impugnate prescinde totalmente da una valutazione circa lo stato di avanzamento dei progetti previsti dalle leggi regionali e quindi circa l'effettiva esigenza di personale aggiuntivo, così come dalla valutazione dell'idoneità allo scopo del personale stesso.

Dalla compresenza di indicazioni tanto eterogenee quanto a stabilità e natura di tali molteplici compiti, dalla carenza di riscontri obiettivi circa le dimensioni della perdurante esigenza di personale, dall'incongruenza dell'assunzione a tempo determinato per funzioni stabili e, infine, dall'assenza di valutazioni sull'idoneità del personale beneficiario delle norme impugnate rispetto all'insieme dei compiti cui esse lo assegnano, risulta l'irragionevolezza della delibera legislativa impugnata, in relazione ai principi posti dall'art. 97 della Costituzione, del quale i limiti all'espansione dell'impiego presso le pubbliche amministrazioni stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, costituiscono un corollario.

In sintesi, la constatata assenza di una plausibile ratio legata a obiettive esigenze organizzative dell'amministrazione regionale, rende conclusivamente manifesto quel rovesciamento di priorità tra interesse dell'istituzione alla funzione e interesse delle persone all'impiego che la Costituzione, all'art. 97, ha inteso evitare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 agosto 1996 (Norme per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne della Regione Siciliana e per accelerare l'azione regionale nei settori di intervento assistiti da finanziamento statale e/o comunitario e regionale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.

Renato GRANATA: Presidente

Gustavo ZAGREBRELSKY: Redattore

Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.