Ordinanza n. 60

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ORDINANZA N. 60

ANNO 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dalla Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996 (Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione Europea), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 1° aprile 1996 e depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1996.

  Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

  udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

  uditi l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione Siciliana.

RITENUTO che, con ricorso notificato il 1° aprile 1996, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, recante "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea" (disegno di legge n. 1182-1210), per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera q), dello statuto speciale di autonomia;

  che la norma impugnata prevede la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro di durata biennale, istituiti ai sensi dell'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993 con il personale dell'ITALTER s.p.a e della SIRAP s.p.a., società con capitale a partecipazione pubblica, entrambe poste in liquidazione, e che l'iniziativa sarebbe asseritamente finalizzata ad una più rapida esecuzione dei lavori e delle attività di competenza dell'ANAS nel settore della viabilità;

  che il Commissario dello Stato, dopo aver affermato che la Regione Siciliana non ha ancora avviato le procedure di verifica dei carichi di lavoro dei propri dipendenti, né rideterminato la propria pianta organica, come chiesto dalla legislazione statale, osserva che la surrettizia "stabilità occupazionale" che si intenderebbe assicurare a determinati soggetti (circa novanta) avverrebbe senza alcuna previa verifica della capacità e idoneità professionale degli interessati e senza alcuna valutazione delle specifiche esigenze della pubblica amministrazione;

  che, inoltre, si porrebbe a carico della Regione l'onere di personale messo a disposizione di un ente (ANAS) estraneo all'amministrazione regionale stessa, e che, per di più, non avrebbe avanzato nessuna richiesta in proposito, ma che "soltanto dietro offerta specifica dell'amministrazione regionale ha mostrato disponibilità ad avvalersi eventualmente di tecnici, purché dotati di qualificata professionalità";

  che verrebbe in tal modo disatteso anche il principio derivante dalla legislazione statale (art. 2, comma 1, lettera r), della legge n. 421 del 1992) nonché l'interesse nazionale unitario sotteso alla riforma del pubblico impiego;

  che si è costituita in giudizio la Regione Siciliana per chiedere il rigetto del ricorso, in quanto le norme impugnate non sarebbero né arbitrarie né irragionevoli anche alla luce di precedenti, analoghi interventi regionali in specifici settori (legge regionale 6 luglio 1990, n. 11, modificata dalla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, e legge regionale 18 aprile 1981, n. 66, che hanno riguardato assunzioni a tempo indeterminato, rispettivamente, di personale tecnico del genio civile e di lavoratori forestali), e non sarebbe vero che il legislatore regionale avrebbe assicurato "stabilità occupazionale" ai soggetti in questione, poiché invece ha inteso dare attuazione alla normativa statale (legge 18 aprile 1962, n. 230), applicabile anche alle pubbliche amministrazioni, la quale impone per l'assunzione di lavoratori il contratto di lavoro a tempo indeterminato, salve talune eccezioni, ivi indicate, tra le quali non rientrano le categorie di personale regionale interessato dalle nuove normative;

  che, sempre ad avviso della Regione, il rapporto di lavoro "a contratto", ai sensi della citata legge n. 230, "non perde i connotati di precarietà che lo distinguono, sol perché stipulato senza la fissazione di un termine e perché il limite apposto al tempo del contratto attiene alla durata (preventivamente non determinabile) del rapporto di lavoro e non alla sua stabilità" e tale stabilità sarebbe esclusa "dal fatto che l'assunzione avviene fuori ruolo (fuori dei posti della pianta organica), cioè in una posizione di avventiziato che, per sua stessa natura e funzione, è destinata a cessare con la cessazione del bisogno di personale che l'ha determinata"; ne deriverebbe che il rapporto di lavoro degli ex dipendenti delle due società non avrebbe natura di pubblico impiego, bensì di impiego privato disciplinato dal contratto collettivo nazionale dei lavoratori edili.

CONSIDERATO che, in data 10 agosto 1996, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato una legge (disegno di legge n. 139) che regola nuovamente i contratti a termine già stipulati tra l'Amministrazione regionale e il personale di cui all'art. 76 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25;

  che tale nuova normativa, disponendo il rinnovo di detti contratti per una durata non superiore a un triennio, in luogo della loro trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, è incompatibile con quella ora impugnata (contenuta nel disegno di legge n. 1182-1210 approvato il 24 marzo 1996);

  che la legge regionale approvata più di recente ha sostituito quella anteriore, oggetto del presente ricorso, non potendosi ammettere la contemporanea esistenza di plurime e contraddittorie manifestazioni di volontà del legislatore regionale, in attesa dell'eventuale perfezionamento dell'iter del controllo costituzionale da cui eventualmente consegua la possibilità dell'entrata in vigore di una o di un'altra;

  che, pertanto, l'anzidetta sostituzione fa venir meno la materia del giudizio sulla legge regionale impugnata e ne impedisce, naturalmente, la promulgazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996, recante "Provvedimenti per il personale dell'ITALTER e della SIRAP. Interventi per le imprese fornitrici creditrici della SIRAP. Istituzione di sportelli per l'Unione europea", proposta dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione nonché agli artt. 2, comma 1, lettera r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e in relazione ai limiti posti dall'art. 14, lettera q) dello statuto speciale di autonomia, col ricorso indicato in epigrafe.

  Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1997.

  Renato GRANATA, Presidente

  Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

  Depositata in cancelleria il 4 marzo 1997.