SENTENZA N. 2
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione siciliana, approvata il 24 marzo 1996, dal titolo "Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 1° aprile 1996, depositato in cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1996.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e l'avvocato Francesco Castaldi per la Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
1. -- Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa). Tale articolo proroga fino al 31 dicembre 1997 le borse di studio istituite presso l'Osservatorio epidemiologico regionale e il centro di documentazione per l'educazione sanitaria, e fa riferimento alla situazione dei titolari "alla data del 30 giugno 1994"; in questo modo il legislatore regionale adotta, ad avviso del ricorrente, uno strumento surrettizio per conferire nuovi assegni di studio a soggetti che hanno cessato di beneficiarne, fonte d'un ingiustificato privilegio in deroga alle ordinarie procedure di selezione per il conferimento degli assegni di studio.
Nei fatti, i borsisti non hanno espletato attività di studio e di ricerca, ma ordinarie mansioni burocratiche che dovrebbero essere svolte dai dipendenti regionali in servizio presso l'Osservatorio epidemiologico. Oltre a violare l'art. 97 e l'art. 51 della Costituzione, la norma - così conclude il Commissario dello Stato - è anche viziata da irragionevolezza sotto il profilo della congruità del mezzo rispetto al fine che s'intende perseguire.
2. -- Si è costituita la Regione siciliana sostenendo la manifesta infondatezza della questione e sottolineando l'esigenza di non disperdere le professionalità tecniche di cui l'Osservatorio epidemiologico si è avvalso e che ha contribuito a formare. La proroga costituisce, sotto il profilo oggettivo, una deroga razionale (e non arbitraria) alla regola del pubblico concorso, imposta dai problemi di funzionalità dell'organismo.
Sotto il profilo soggettivo, la Regione ricorda, poi, come i borsisti siano stati reclutati mediante regolare concorso pubblico e come essi abbiano esperienza tale da assicurare la continuità delle ricerche e degli studi avviati. Risultano quindi soddisfatti i parametri elaborati dalla giurisprudenza costituzionale per l'assunzione di personale nei ruoli della pubblica amministrazione, anche se la fattispecie in esame è di rilievo minore, trattandosi di utilizzare, per un periodo determinato, personale a titolo precario: a tal riguardo, la Regione richiama le sentenze nn. 197 del 1992, 997 del 1988, 81 del 1983.
Considerato in diritto
1. -- Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, l'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 24 marzo 1996, che proroga al 31 dicembre 1997 le borse di studio già contemplate dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 38 (quest'ultima, all'art. 7, già prorogava di un anno le borse di studio, previste dall'art. 47 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in attesa del riordino dell'Osservatorio epidemiologico). Per realizzare tale proroga, il legislatore regionale ha fatto riferimento, nella disposizione impugnata, alla situazione esistente alla data del 30 giugno 1994.
Il Commissario eccepisce la violazione degli artt. 97 e 51 della Costituzione, sia per il meccanismo normativo prescelto (che sarebbe strumento surrettizio per consentire un nuovo conferimento di assegni di studio in deroga alle ordinarie procedure di selezione), sia per il fatto che i compiti affidati ai beneficiari non risultano connessi alla ricerca e allo studio. Sotto questo aspetto, vi sarebbe incongruità del mezzo rispetto al fine che si vuole perseguire, e dunque vi sarebbe violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.
2. -- La questione è fondata.
Il legislatore regionale ha più volte emanato norme sulle borse di studio presso l'Osservatorio epidemiologico della Regione siciliana. Nella legge 3 novembre 1993, n. 30, la disciplina sui borsisti, inserita nella normativa sulla programmazione sanitaria e il riordino territoriale delle unità sanitarie locali, ha dichiaratamente natura transitoria ("in attesa del riordino dei ruoli tecnici dell'assessorato regionale della sanità": art. 47). Nuovamente l'Assemblea regionale è intervenuta sui borsisti con la citata legge n. 38 del 1995, che all'art. 7 proroga le borse di un anno, e infine con la norma ora all'esame di questa Corte.
La Regione, costituitasi nel presente giudizio, insiste sull'esperienza acquisita dai borsisti, la cui presenza è reputata necessaria per la continuità delle ricerche; e sostiene che la norma impugnata risponderebbe all'esigenza di non disperdere le professionalità tecniche di cui l'Osservatorio epidemiologico si è avvalso, contribuendo peraltro a formare. Ma la natura delle borse di studio esclude che tali elementi possano entrare, quale essenziale fattore di ponderazione, nella valutazione di legittimità costituzionale che questa Corte è chiamata a effettuare. I rilievi in punto di fatto circa l'utilità delle prestazioni assolte, l'opportunità di assicurare continuità all'attività di ricerca e l'interesse dell'Osservatorio epidemiologico a non privarsi dell'opera dei borsisti, non valgono a contrastare le censure di legittimità costituzionale mosse dal ricorrente. Dimostrano, semmai, che vi è bisogno di integrare i quadri tecnici per l'ordinario espletamento delle funzioni istituzionali dell'Osservatorio.
3. -- Il meccanismo delle proroghe, prima descritto, si è realizzato attraverso leggi regionali che hanno i caratteri della legge-provvedimento, giacché sono produttive di effetti nei confronti di destinatari ben determinati. Indipendentemente da tali caratteri, che le censure non investono, si impone uno scrutinio rigoroso di legittimità costituzionale per il pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio.
La disposizione impugnata rappresenta un modo surrettizio per conferire nuovi assegni di studio, eludendo le ordinarie procedure di selezione. Essa si inserisce, inoltre, in una sequenza di norme che coprono un arco temporale significativo, sì che l'ulteriore proroga, ora disposta, è un sostanziale succedaneo al rafforzamento dei ruoli tecnici. Di qui, la violazione dell'art. 51 - che in questo campo è svolgimento del principio di eguaglianza - e dell'art. 97 della Costituzione.
La Regione afferma che la proroga è imposta dalle esigenze di funzionalità dell'organismo; ammette così lo snaturamento delle borse di studio determinato dalla successione delle norme particolari sopra ricordate: l'art. 6 è quindi illegittimo anche alla luce del principio di razionalità normativa (art. 3 della Costituzione).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 24 marzo 1996 (Istituzione del Servizio ispettivo regionale di sanità. Integrazione della Consulta regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze. Proroga delle borse di studio dell'Osservatorio epidemiologico. Istituzione dell'Ufficio del Registro di patologia territoriale - Siracusa).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1997.
Renato Granata, Presidente
Francesco Guizzi, Redattore
Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1997.