Sentenza n. 997 del 1988

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SENTENZA N.997

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 5 luglio 1978, riapprovata il 22 novembre 1978, avente per oggetto: <Norme sull'applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per la tutela delle lavoratrici madri>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 dicembre 1978, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1978.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; e l'Avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione.

 

Considerato in diritto

 

1. - All'esame di questa Corte é sottoposta, con il ricorso dello Stato indicato in epigrafe, una questione di legittimità costituzionale concernente la legge della Regione Abruzzo intitolata <Norme sull'applicazione dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per la tutela delle lavoratrici madri>, riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 22 novembre 1978.

Secondo il ricorrente tale legge, nel regolare l'assunzione temporanea del personale in sostituzione delle dipendenti regionali assenti dal lavoro per maternità e nel rinviare per la disciplina del relativo rapporto a quella stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 (<Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato6), violerebbe sia il principio costituzionale dell'accesso ai pubblici uffici in condizioni di parità e, perciò, di norma, attraverso l'esperimento di procedure concorsuali (artt. 51 e 97 Cost.), sia il principio fondamentale posto in materia di assunzioni temporanee nelle amministrazioni pubbliche e ricavabile dall'art. 25, primo e secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dal d.P.R. 31 marzo 1971, n. 276 (art. 117 Cost.).

Più in particolare, precisa il ricorrente in relazione all'ultima censura, mentre la legge richiamata dalle norme impugnate consente la trasformazione del rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato ove continuasse dopo la scadenza del termine prestabilito, al contrario le disposizioni legislative da esso ritenute applicabili dispongono modalità e condizioni ben più rigorose, quali la delimitazione delle assunzioni a un termine massimo di novanta giorni, la giustificazione delle assunzioni stesse sulla base di esigenze indilazionabili e provvisorie, la risoluzione di diritto alla scadenza del termine del rapporto così instaurato, la comminazione della sanzione della nullità ope legis per le assunzioni effettuate in violazione dei predetti limiti.

2. - La questione é infondata.

Va, innanzitutto, premesso che la legge regionale impugnata, come traspare anche dal suo stesso titolo, é diretta all'applicazione, nell'ambito della regione abruzzese, dell'art, 11 della legge statale 30 dicembre 1971, n. 1204, il quale espressamente prevede che <in sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni della presente legge (cioè in conseguenza dell'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità), il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'art . 1, lett. b, della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge stessa>.

In altre parole, la legge regionale impugnata - considerando che l'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 rende applicabili le disposizioni dell'intero titolo primo della medesima legge, compreso il citato art. 11, oltreché alle dipendenti dei datori di lavoro privati e delle amministrazioni statali, al personale impiegato nelle amministrazioni regionali e locali - ha predisposto le modalità e le condizioni per l'attuazione nell'amministrazione della Regione Abruzzo della possibilità di sostituzione prevista dal ricordato art. 1l. In particolare, essa ha disposto le regole per l'assunzione di personale in sostituzione temporanea delle lavoratrici in maternità, facendo rinvio, per una prima selezione, ai criteri previsti dalla legge 1 giugno 1977, n. 285 o, in subordine, alle liste ordinarie di disoccupazione e prevedendo, per l'assunzione, una prova pratica di idoneità al posto da assegnare (art. 2). Inoltre, negli articoli successivi, la legge impugnata determina le regole per il trattamento economico da attribuire ai sostituti (art. 3), le leggi applicabili per quanto non previsto nella stessa (art. 4) e la copertura finanziaria (art. 5).

Le censure che il ricorrente muove alla legge impugnata non sono, tuttavia, dirette contro le modalità attuative predisposte dal legislatore regionale in relazione alla sostituzione provvisoria del personale in maternità resa possibile dall'art. 11 della legge n. 1204 del 1971, ma colpiscono la legge regionale per una parte - quella concernente il rinvio all'art. 1, lett. b, della legge n. 230 del 1962 per la disciplina del rapporto di lavoro (a tempo determinato) dei sostituti -, che e meramente ripetitiva, quantomeno per le categorie di dipendenti ivi considerate (commessi, operatori e collaboratori), della norma contenuta nell'art. 11 della legge n. 1204 del 1971, precedentemente citato per esteso.

Ora, pur a prescindere dal rilievo che le censure così proposte potrebbero essere ritenute inammissibili, dal momento che si tratta di un <rinvio improprio> (cioè meramente dichiarativo e privo di qualsiasi valore normativo) a una norma di per se già applicabile alle regioni (v. sent. n. 304 del 1986), resta il fatto che, essendo il richiamo alla legge n. 230 del 1962 per la disciplina del rapporto di lavoro dei sostituti frutto di una scelta del legislatore nazionale, viene meno la possibilità di configurare la violazione di un principio fondamentale della materia (art. 117 Cost.), per la semplice ragione che la stessa norma che ha operato quella scelta, cioè l'art. 11 della legge n. 1204 del 1971, concorre, quantomeno, a determinare quel principio.

Né si può riconoscere valore, in senso contrario, all'argomento addotto dalla difesa dello Stato, secondo la quale il citato art. 11 andrebbe applicato al solo ambito del rapporto di lavoro privato. In realtà, mentre non si può rintracciare nello stesso art. 11 alcun elemento in grado di giustificare la restrizione del suo campo di applicazione al solo settore privato, nello stesso tempo occorre sottolineare che l'art. 1 della legge n. 1204 del 1971 definisce l'ambito di applicazione di tutte le norme comprese nel titolo primo, cioè quelle contenute negli artt. 1-12 della stessa legge, riferendosi a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro, vale a dire tanto a quello privato, quanto a quello pubblico (sia statale che regionale o locale). E ciò ha una precisa giustificazione nel fatto che il diritto garantito al personale in maternità dalla legge n. 1204 del 1971 é legato a valori e funzioni di particolare pregio costituzionale (v. sent. n. 1 del 1987) e, come tale, é garantito in modo eguale a chiunque si trovi nelle condizioni stabilite dalla predetta legge (e successive modificazioni), di qualunque tipo sia il rapporto di lavoro in cui la lavoratrice-madre venga a trovarsi.

Analogamente, non si può ritenere fondato neppure l'altro argomento addotto dalla difesa dello Stato, secondo la quale il legislatore regionale avrebbe dovuto richiamare, per la disciplina del rapporto di servizio temporaneo dei sostituti del personale in maternità, le norme sulle assunzioni straordinarie nelle amministrazioni statali <per esigenze di carattere eccezionale e non ricorrenti>, contenute nell'art. 25 della legge n. 775 del 1970 e nel successivo d.P.R. n. 276 del 197l. Tali norme, infatti, se non si riferiscono, come appare più verosimile, a fattispecie diverse da quella regolata dalla legge impugnata, prive di ogni collegamento con ipotesi di sostituzione di personale già in servizio e in astensione provvisoria dal lavoro, rappresentano, caso mai, una normativa generale sulle assunzioni temporanee nelle amministrazioni statali, rispetto alla quale le norme sulla sostituzione temporanea delle lavoratrici-madri assenti obbligatoriamente dal lavoro valgono indubbiamente come lex specialis applicabile al caso di specie.

3. - Anche la censura relativa a una pretesa violazione dei principi costituzionali sulla pari possibilità di accesso di tutti i cittadini nei pubblici uffici e sulla regola del concorso (artt. 51 e 97 Cost.) non appare fondata.

Giova, anzitutto, ricordare che l'art. 97, terzo comma, Cost., nello stabilire il principio del concorso per l'accesso ai pubblici uffici, fa salva la possibilità che la legge introduca deroghe allo stesso principio. E che, inoltre, la regola del concorso va interpretata in armonia con gli altri principi costituzionali, primo fra tutti quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Sulla base di tali premesse, poiché la legge n. 1204 del 1971 stabilisce che la lavoratrice-madre vanta una tutela consistente nell'assenza obbligatoria dal lavoro per i due mesi antecedenti il parto e per i tre mesi successivi (art. 4), non appare irragionevole che, per provvedere alla sostituzione della stessa dipendente per un periodo di circa cinque mesi, si siano scelte procedure di assunzione più snelle e meno costose di un pubblico concorso.

Del resto, non é neppure senza significato che, nel disciplinare le modalità di assunzione temporanea dei sostituti delle dipendenti assenti per maternità, il legislatore regionale abbia delimitato la discrezionalità dell'amministrazione, facendo ricorso a criteri oggettivi di selezione, quali quelli stabiliti dalla legge sull'occupazione giovanile (l. n. 285 del 1977) o, in subordine, quelli relativi all'ordine di iscrizione alle liste di disoccupazione, nonché, in aggiunta, un esame di idoneità correlativamente al posto da assegnare (art. 2 della legge impugnata).

Si può certo comprendere, come traspare a chiare lettere dal ricorso, che la difesa dello Stato si preoccupi del fatto che, in mancanza di condizioni rigorose, si possano dare della legge impugnata applicazioni distorcenti del reale significato che la ispira. Ma questo é un problema che riguarda l'attività amministrativa di attuazione della legge, pur sempre vincolata a principi di buon andamento e di corretta applicazione delle leggi: un'attività, i cui eventuali abusi possono, comunque, farsi sempre valere di fronte ad altro giudice.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo, riapprovata in data 22 novembre 1978 ed intitolata <Norme sull'applicazione del l'art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per la tutela delle lavoratrici madri>, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 51, 97 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.