SENTENZA N. 99
ANNO 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Dott. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1996 dalla Corte d'appello di Napoli nel procedimento civile vertente tra X.X., in proprio e nell'interesse della figlia minore X.W. a lei affidata, e X.Y.. iscritta al n. 479 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto in fatto
1.-- Nel corso di un procedimento in camera di consiglio instaurato da tale X.X., in proprio e nell'interesse della figlia minore X.W., a lei affidata con provvedimento del Tribunale per i minorenni di Napoli, nei confronti di X.Y.., padre naturale della minore, la Corte d'appello di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche nei confronti del genitore di un figlio naturale riconosciuto.
Rileva il giudice a quo di non condividere la decisione del Tribunale di Napoli, che aveva in prime cure rigettato il ricorso della donna sulla base del presupposto che l'art. 156 cod. civ. sarebbe applicabile solo nell'ambito di un giudizio di separazione fra coniugi, rimanendo i diritti dei figli naturali tutelabili solo con i rimedi previsti dall'art. 148 cod. civ..
L'interpretazione corretta del sistema, compiuta alla luce dei principi costituzionali e della giurisprudenza della Corte costituzionale, dovrebbe portare, secondo l'ordinanza di rimessione, ad un'estensione della portata della norma; ma questa non sembra possibile perchè l'art. 156 cod. civ. presuppone necessariamente l'esistenza di un giudizio di separazione tra coniugi.
La Corte d'appello di Napoli, pertanto, ritiene che l'impossibilità di applicare il disposto dell'art. 156, sesto comma, cod. civ., si traduca in un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali riconosciuti; e tale disparità, priva di logica giustificazione, determinerebbe il contrasto della norma predetta con l'art. 3 della Costituzione.
2.-- Non si sono costituite le parti private, nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1.-- La Corte d'appello di Napoli solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude che il provvedimento di sequestro ivi previsto possa essere disposto anche in favore di un figlio naturale riconosciuto, poichè tale omissione si tradurrebbe in un'ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali.
2.-- Deve preliminarmente rilevarsi che, pur avendo l'ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Napoli fatto riferimento al solo parametro dell'art. 3 Cost., dal tenore complessivo del provvedimento si evince con sufficiente chiarezza un implicito richiamo anche all'art. 30 Cost., poichè la doglianza del giudice a quo si riferisce ad una ingiustificata disparità di trattamento tra figli legittimi e figli naturali. Questa Corte ha più volte affermato in proposito che (v. sentenze n. 352 del 1996, n. 153 del 1995 e n. 305 del 1994), in caso di omissione, nel dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dell'indicazione di parametri costituzionali, la sollevata questione può ritenersi ugualmente proposta in modo valido quando i medesimi parametri risultino chiaramente deducibili, anche se solo in maniera implicita, dal contesto della motivazione.
3.-- Nel merito, la questione é infondata nei sensi che verranno precisati.
La giurisprudenza costituzionale ha avuto più volte occasione, in applicazione dei principi del citato art. 30 Cost., di estendere ai figli naturali, riconosciuti o dichiarati, ogni forma di tutela, giuridica e sociale (sentenze n. 214 del 1996, n. 55 del 1979, n. 82 del 1974, n. 50 del 1973 e n. 79 del 1969), ravvisando talvolta il limite, previsto dalla stessa norma costituzionale, della incompatibilità con i diritti della famiglia legittima (sentenze n. 167 del 1992 e n. 168 del 1984).
Va inoltre premesso che il sistema vigente già prevede una serie di misure che, pur dettate in diversi ambiti normativi, sono finalizzate anche allo scopo di garantire, sia ai figli legittimi che a quelli naturali, il loro mantenimento e l'adempimento dei relativi oneri. Ed invero tali esigenze patrimoniali della prole sono prese in considerazione direttamente, e non solo tramite l'esercente la potestà parentale, da varie norme: si pensi all'art. 148 cod. civ., che può essere applicato, secondo costante giurisprudenza, anche ai figli naturali, e che ammette la possibilità di una tutela del figlio nei confronti del genitore mediante ordine ai terzi debitori di distrazione di una parte dei redditi di chi é obbligato al mantenimento; agli artt. 433 e seguenti cod. civ., che prevedono l'obbligo degli alimenti anche a carico degli ascendenti naturali; all'art. 671 cod. proc. civ., che regola il sequestro conservativo, mezzo di tutela della garanzia patrimoniale di portata generale, applicabile, ricorrendone le condizioni, anche nelle controversie tra genitori naturali per questioni concernenti il mantenimento dei figli.
4.-- Per quanto specificamente riguarda il sequestro di cui all'art. 156, sesto comma, cod. civ., questa Corte ha avuto modo di chiarire di recente (sentenza n. 258 del 1996) che detto strumento, pur presentando indubbi elementi di affinità col sequestro conservativo, é misura da quest'ultimo diversa, sia nei presupposti che nelle finalità; il che comporta che la possibilità (o, viceversa, l'impossibilità) di fruire di un simile strumento processuale può tradursi in una maggiore (o minore) tutela.
E d'altronde il sequestro di cui alla norma impugnata, se può considerarsi di carattere speciale, non assume quei connotati di eccezionalità al punto da escludere la ravvisibilità di un valido tertium comparationis (v. sentenze n. 295 del 1995 e n. 298 del 1994, nonché ordinanza n. 109 del 1996, ove si ribadisce che una norma di carattere eccezionale non può essere invocata in nome del principio di uguaglianza).
In altre parole, quindi, poiché il sequestro di cui alla norma sottoposta a scrutinio non si identifica nè si sovrappone ma si affianca all'ordinario sequestro conservativo, occorre valutare, nell'ambito degli indicati parametri costituzionali, il nucleo sostanziale della censura prospettata dal rimettente, se cioè l'utilizzabilità della predetta speciale misura di garanzia possa estendersi anche a tutela delle esigenze di mantenimento dei figli naturali.
5.-- La disposizione sulla quale il giudice a quo richiede un intervento additivo di questa Corte é collocata nell'ambito del procedimento di separazione personale, regolato secondo una autonoma scansione, al fine di dare un assetto alla famiglia legittima in crisi, affrontando - a seguito dell'autorizzazione dei coniugi a vivere separati - sia le questioni personali (tra le quali l'affidamento dei figli minori) che quelle patrimoniali.
Tale specifica configurazione della norma denunziata nell'ordinanza di rimessione risulta indirettamente confermata nella recente sentenza n. 23 del 1996, in cui questa Corte ritiene che la divaricazione di competenza tra tribunale ordinario e tribunale dei minorenni, in relazione alle controversie patrimoniali tra i conviventi ed alle controversie concernenti i figli naturali, non viola gli artt. 3 e 30 della Costituzione, appunto perchè "manca un processo necessariamente unitario che coinvolga il momento della separazione, quello della sorte dei figli comuni e quello del regolamento dei rapporti patrimoniali sia tra loro (coniugi) che relativamente al mantenimento della prole".
Deve tuttavia rilevarsi che, pur disciplinando le conseguenze dell'allentamento del vincolo matrimoniale, il denunziato art. 156 cod. civ. esprime principi riguardanti anche la responsabilità dei coniugi in quanto genitori.
Sotto quest'ultimo profilo, osserva la Corte che la riforma del diritto di famiglia, portando a compimento il progetto voluto dalla Costituzione riguardo ai figli naturali, ha sancito, con la modifica dell'art. 261 cod. civ., che "il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi". Il genitore naturale, quindi, acquisisce nei confronti del figlio da lui riconosciuto una posizione sostanzialmente analoga a quella del genitore legittimo; con la conseguenza che anche la prole naturale gode delle necessarie garanzie nei confronti del genitore e che i limiti alla tutela essenziale della filiazione naturale - non giustificati dalla incompatibilità con i diritti della famiglia legittima - non sono conformi ai principi costituzionali.
Anche con riguardo agli strumenti processuali, va rilevato che l'ampia discrezionalità riconosciuta in proposito al legislatore (v., ex plurimis, sentenze n. 65 del 1996 e n. 295 del 1995) trova pur sempre un limite nei casi in cui la disparità di trattamento sia palesemente irrazionale o arbitraria.
6.-- Alla luce di tali presupposti, la Corte ritiene che al sistema vigente debba darsi una lettura diversa da quella indicata dal giudice a quo, tale da andare indenne da dubbi di costituzionalità. Pur essendo vero, infatti, per quanto esposto in precedenza, che la disposizione in esame é inquadrata nel procedimento di separazione dei coniugi in un contesto diverso dalla convivenza e dalla filiazione naturale, é altresì vero che - analogamente a quanto ritenuto circa l'estensibilità dell'ordine di distrazione delle somme previsto dall'art. 148 cod. civ.- anche il sequestro di cui all'art. 156 cod. civ. é una forma di attuazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio (sentenza n. 258 del 1996), a prescindere dalla qualificazione dello status. La norma che tale disposizione esprime deve pertanto ritenersi ugualmente applicabile (al di fuori del procedimento di separazione), da parte del giudice competente (v. sentenza n. 23 del 1996) nelle controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali poiché il sequestro de quo consiste, secondo quanto detto, in un ulteriore mezzo di tutela speciale ma non eccezionale della prole.
Una interpretazione che ne escludesse l'estensione a favore dei figli naturali, riconosciuti o dichiarati, non coglierebbe l'intima ratio della norma, né la valenza sistematica del menzionato principio, e condurrebbe ad una inaccettabile disparità di trattamento. E' invece possibile una interpretazione secundum constitutionem, ritenendosi che lo speciale sequestro in oggetto sia autonomamente enucleabile come specifico strumento processuale entrato a far parte del nostro ordinamento a garanzia del mantenimento dei figli, ivi compresi quelli naturali riconosciuti o dichiarati.
La costante giurisprudenza di questa Corte, com'é noto, impone, in caso di possibili letture alternative delle norme, di scegliere quella conforme a Costituzione, senza pervenire alla extrema ratio della declaratoria di illegittimità costituzionale.
Seguendo l'interpretazione nei sensi ora delineati, pertanto, la questione sfugge alle prospettate censure di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, sesto comma, del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 1997.
Renato GRANATA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore.
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1997.