Ordinanza n. 55

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Ordinanza n. 55

Anno 1997

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-          Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

-          Prof. Francesco GUIZZI

-          Prof. Cesare MIRABELLI

-          Avv. Massimo VARI

-          Dott. Cesare RUPERTO

-          Dott. Riccardo CHIEPPA

-          Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

-          Prof. Valerio ONIDA

-          Avv. Fernanda CONTRI

-          Prof. Guido NEPPI MODONA

-          Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da Calcagno Crispino ed altri contro l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 20 ottobre 1994, pervenuta alla Corte il 12 aprile 1996, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, là dove - disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali - sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché - escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa gli ex dipendenti che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera b) (recte.lettera a), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto limita al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale, ancora in godimento alla data della cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo ai fini dell'indennità di anzianità; d) dell'art. 1, comma 4 (recte: art. 2, comma 4), stessa legge (che preclude la corresponsione degli interessi e della rivalutazio'ne delle somme dovute), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, per l'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità della questione.

Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995, nn. 19 e 125 del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività' della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento normativa e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera a), 2, comma 4, 3, comma 2, e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1997.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1997.