Ordinanza n. 468 del 1995

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ORDINANZA N. 468

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

-     Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di Stato sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal Pretore di Caltanissetta, il 22 febbraio 1995 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, rispettiva mente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1994, il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonchè escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale in quanto viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice; che, con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, alla stregua di motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte in merito dal Consiglio di Stato remittente, nonchè dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, a causa dell'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita, e per la disparità di trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della legge censurata; che, con altra ordinanza emessa il 22 febbraio 1995, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri giudici a quibus, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione; b) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; c) dell'art. 1, comma 1, lettera b), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia effettuata nella misura del 60%; che, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate.

CONSIDERATO che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi; che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonchè manifestamente infondate con le ordinanze n. 207 e n. 324 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo assunto dalla normativa de qua delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale; che, in particolare, in tali decisioni con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili; che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del 1995); che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto i giudici a quibus non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pretore di Caltanissetta e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/10/95.

Vincenzo CAIANIELLO, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in cancelleria il 26/10/95.