ORDINANZA N. 423
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 10 aprile 1995 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Belluno, rispettivamente iscritte ai nn. 13, 14 e 15 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il Giudice relatore Massimo Vari.
RITENUTO che, con tre identiche ordinanze emesse il 10 aprile 1995, la Commissione tributaria di primo grado di Belluno ha sollevato -- in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -- questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, "nella parte in cui non prevede fra le liti fiscali pendenti anche quelle ancora in corso innanzi alla Corte d'appello";
che, secondo quanto risulta dalle ordinanze, i giudizi innanzi alla Commissione tributaria rimettente concernono gli avvisi di liquidazione emessi dopo che la Commissione tributaria di secondo grado di Belluno si era pronunciata sui maggiori valori accertati dall'Amministrazione rispetto a quelli contenuti nelle dichiarazioni di successione, con decisioni a loro volta oggetto di impugnativa innanzi alla Corte d'appello di Venezia;
che, a parere del rimettente, la enunciazione letterale contenuta nel comma 1, primo periodo, del citato art. 2-quinquies, riguardante la chiusura del contenzioso tributario, deve ritenersi meramente enunciativa e non esaustiva di tutte le ipotesi di liti fiscali pendenti, giacché altrimenti "si avrebbe una antinomia della norma fiscale con gli artt. 3 e 24" della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale, nel sostenere l'infondatezza della questione, chiede pregiudizialmente che la stessa sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto nel giudizio principale non pende la controversia di maggior valore la cui chiusura agevolata sarebbe impedita dalla norma impugnata, bensì un distinto procedimento avente ad oggetto un ricorso del contribuente avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio fiscale, in via provvisoria, ex art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.
CONSIDERATO che l'ordinanza di rimessione prospetta una questione fondata su una alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice a quo non prende posizione, sicché la medesima risulta sollevata in forma eventuale, per l'ipotesi in cui si ritenga che la dizione letterale della norma censurata sia esaustiva di tutte le ipotesi di liti fiscali pendenti;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è "compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e, quindi, proporre il quesito di costituzionalità" (ordinanze nn. 227 del 1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473 del 1989; 472 del 1989);
che non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, quale quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990);
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (risultando così assorbito l'esame della eccezione di inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate dall'Avvocatura dello Stato).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Belluno con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996.
Renato GRANATA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1996.