Ordinanza n. 226 del 1995

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 226

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-     Prof. Antonio BALDASSARRE, Presidente

-     Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-     Avv. Mauro FERRI

-     Prof. Luigi MENGONI

-     Prof. Enzo CHELI

-     Dott. Renato GRANATA

-     Prof. Giuliano VASSALLI

-     Prof. Francesco GUIZZI

-     Prof. Cesare MIRABELLI

-     Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-     Avv. Massimo VARI

-     Dott. Cesare RUPERTO

-     Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato da Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, e fissati in data 11 giugno 1995 con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1995, nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del Governo della Repubblica, sorto a seguito del provvedimento del Garante del 12 aprile 1995, recante "Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la data del giorno 11 giugno 1995"; del provvedimento del Garante del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione";

del provvedimento del Garante del 22 maggio 1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione", e del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie"; conflitto sollevato con ricorso depositato il 31 maggio 1995 ed iscritto al n. 56 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 2 giugno 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli.

RITENUTO che con ricorso depositato in cancelleria il 31 maggio 1995, Giuseppe Calderisi, Lorenzo Strik Lievers ed Elio Vito, quali promotori e presentatori dei referendum abrogativi di varie disposizioni previste in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, esponendo che i provvedimenti del Garante del 12 aprile 1995, recante "Regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la data del giorno 11 giugno 1995", del 13 maggio 1995, recante "Integrazioni e modifiche delle disposizioni 12 aprile 1995 relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione" e del 22 maggio 1995, recante "Disposizioni relative alle campagne referendarie sulla stampa e sulla radiotelevisione", nonché il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante "Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie", risultano lesivi dei poteri di rilievo costituzionale spettanti al comitato promotore dei suddetti referendum, in violazione degli artt. 21, 48, 75 e 77 della Costituzione;

che i ricorrenti richiamano le decisioni della Corte che hanno riconosciuto la legittimazione attiva del comitato dei promotori del referendum, e chiedono che la Corte costituzionale, dichiarata l'ammissibilità del conflitto, accolga il ricorso e annulli, previa sospensiva, i richiamati provvedimenti del Garante e il decreto-legge n. 182 del 1995.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a decidere preliminarmente con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se esista la materia di un conflitto la cui soluzione spetti alla sua competenza, con riferimento alla presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiamati nel comma 1 del medesimo articolo, rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni anche su questo punto;

che, in riferimento all'esistenza dei presupposti soggettivi, questa Corte ha ripetutamente affermato (v. ordinanze n. 17 del 1978, nn. 1 e 2 del 1979 e, da ultimo, ordinanza n. 118 del 1995) che al comitato dei promotori del referendum abrogativo va riconosciuta la legittimazione attiva a sollevare conflitto di attribuzione, dal momento che la frazione del corpo elettorale costituita dai firmatari della richiesta di referendum abrogativo, identificata dall'art. 75 della Costituzione, e' assimilabile ad un potere dello Stato in virtù delle funzioni ad essa attribuite, e che in questa sede la competenza a dichiarare la volontà dei firmatari della richiesta referendaria spetta ai promotori e presentatori della richiesta medesima;

che il ricorso viene proposto nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, in relazione all'approvazione dei provvedimenti del 12 aprile, 13 maggio e 22 maggio del 1995, e del Governo, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'adozione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182;

che le attribuzioni del Garante, disciplinate dalla legge ordinaria (v. art. 6 legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni), non assumono uno specifico rilievo costituzionale ne' sono tali da giustificare - nonostante la particolare posizione di indipendenza riservata all'organo nell'ordinamento - il riferimento all'organo stesso della competenza a dichiarare in via definitiva la volontà di uno dei poteri dello Stato;

che pertanto, non sussistendo i richiesti requisiti soggettivi, il conflitto nei confronti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria va dichiarato inammissibile;

che, per quanto concerne i presupposti oggettivi, il ricorso, nella parte in cui solleva il conflitto nei confronti del Governo in relazione all'adozione del decreto-legge n. 182 del 1995, deduce l'invasione e la lesione di attribuzioni di rilievo costituzionale, spettanti ai promotori del referendum abrogativo nello svolgimento della campagna referendaria ai sensi degli artt. 21, 48, 75 e 77 della Costituzione, e che, pertanto, per questa parte, il ricorso, nella attuale fase delibativa, va dichiarato ammissibile, salva e impregiudicata la pronuncia definitiva anche sul punto relativo all'ammissibilità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio, dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, dai promotori e presentatori dei referendum in materia di commercio, di elezioni comunali e di contributi sindacali, ammessi con le sentenze di questa Corte nn. 3, 4, 10 e 13 del 1995;

dispone che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza ai ricorrenti, quali promotori e presentatori dei referendum in questione, e che, a cura degli stessi ricorrenti, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/06/95.

Antonio BALDASSARRE, Presidente

Enzo CHELI, Redattore

Depositata in cancelleria il 02/06/95.