ORDINANZA N. 2
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Giuseppe Calderisi, Andrea Bises, Glauco Pietroletti, in nome e per conto del "Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n.20", quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in cancelleria il 23 ottobre 1978 ed iscritto al n. 15 del registro a.r. 1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 25 maggio 1978, con la quale si dichiara che "le operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare, presentata il 30 giugno 1977, riguardante gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - , non hanno più corso.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16) ha, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione deducendo, con ricorso in data 23 ottobre 1978 che, nel corso della procedura conseguente alla presentazione della suddetta richiesta di referendum, il Parlamento ha con l'art. 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170 - "Norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20" - abrogato i tredici articoli della legge oggetto della richiesta referendaria, ed ha dettato altresì una disciplina sostitutiva di tutte le norme abrogate; che nella specie vengono presi in considerazione i criteri enunciati da questa Corte con le sentenze n. 68 e 69 del 1978: e precisamente, vertendo la richiesta di referendum su singole disposizioni di legge, che l'Ufficio centrale per il referendum era tenuto, prima di dichiarare cessate le relative operazioni ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, a valutare se la nuova disciplina lasciasse inalterato l'essenziale contenuto normativo dei precetti puntualmente indicati dai promotori nella loro richiesta, ed in questa evenienza a disporre che il referendum fosse trasferito alla normazione sopravvenuta;
che l'Ufficio centrale per il referendum avrebbe erroneamente applicato l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 al caso in esame, ritenendo che la legge 10 maggio 1978 abbia sostanzialmente modificato la preesistente legislazione oggetto del quesito referendario, laddove, alla stregua dei canoni ermeneutici indicati nelle citate sentenze di questa Corte, esso avrebbe dovuto ritenere il contrario; che pertanto l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, depositata il 25 maggio 1978, avrebbe, col dichiarare cessate le operazioni referendarie, violato gli interessi costituzionalmente protetti dei promotori del referendum, ed invaso la sfera a questi riservata.
Ritenuto che dai ricorrenti viene chiesto a questa Corte di dichiarare che all'Ufficio centrale per il referendum non é attribuito il potere di disporre la cessazione delle operazioni di cui alla richiesta di referendum riguardante gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - e di annullare conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum depositata in data 25 maggio 1978.
Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte é in questa fase chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima deliberazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.
Che, dal punto di vista soggettivo - come questa Corte ha in altre pronunzie affermato (ordinanza n. 17 e sentenza n. 69 del 1978) - la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, é, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e garantite dalla Costituzione, assimilabile ad un potere dello Stato, e così legittimata a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge 87 del 1953; che competenti a dichiarare in questa sede le volontà dei firmatari della richiesta devono considerarsi i promotori ed, in quanto sono anche promotori, i presentatori della richiesta stessa; che d'altra parte sussiste la legittimazione passiva dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via esclusiva e definitiva, del potere sia di decidere sulla legittimità delle richieste di referendum abrogativo, sia di disporre la cessazione delle relative operazioni, nei limiti previsti, secondo la sentenza n. 68 del 1978, nell'art. 39 della legge 352 del 1970.
Che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale, essendo stato dedotto dai ricorrenti che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere di disporre la cessazione delle operazioni relative al referendum abrogativo degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - : e ciò sull'assunto che ai promotori del referendum é garantita la funzione di provocare lo svolgimento della consultazione popolare anche con riguardo alle norme sopravvenute nelle more della procedura, le quali non modifichino l'essenziale contenuto normativo dei singoli precetti indicati nella richiesta referendaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicato in ricorso, della presente ordinanza;
b) che, a cura del Comitato ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro giorni 20 dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1979.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1979.