ORDINANZA N. 1
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Maria Luisa Galli, Maria Luisa Zardini, Esperia Volpe, in nome e per conto del comitato promotore del "referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 550, 551, 552, 554, 555 del codice penale, emanato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398", quale rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in cancelleria il 23 ottobre 1978 ed iscritto al n. 14 del registro a.r. 1978, per conflitto di attribuzioni sorto a seguito dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 26 maggio 1978, con la quale si dichiara che "le operazioni di cui alla richiesta di referendum popolare, presentata il 12 luglio 1975 per l'abrogazione degli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 553, 554, 555 codice penale non hanno più corso".
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo ha, in rappresentanza dei firmatari della relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, deducendo, con ricorso in data 23 ottobre 1978: che, nel corso della procedura conseguente alla presentazione della anzidetta richiesta di referendum, il Parlamento ha, con l'articolo 22 della legge 22 maggio 1978, n. 194 - "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" - abrogato l'intero titolo X del libro II c.p., in cui si trovano tutte le norme, delle quali era stata chiesta l'abrogazione popolare; che nella specie vengono in considerazione i criteri enunciati da questa Corte nelle sentenze nn. 68 e 69 del 1978: e precisamente, vertendo la richiesta di referendum sull'abrogazione di un organico complesso di norme, che l'Ufficio centrale era tenuto, prima di dichiarare cessate le relative operazioni ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, a valutare se la nuova disciplina lasciasse sostanzialmente inalterati i principi informatori della preesistente legislazione oggetto del quesito referendario, ed in questa evenienza a disporre che il referendum fosse trasferito alla normazione sopravvenuta; che l'Ufficio centrale avrebbe erroneamente applicato l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 al caso in esame, ritenendo che la legge 22 maggio 1978 abbia modificato i principi informatori delle norme contemplate dalla richiesta di abrogazione popolare, laddove, alla stregua dei canoni ermeneutici indicati nelle citate sentenze di questa Corte, esso avrebbe dovuto ritenere il contrario; che pertanto l'ordinanza dell'Ufficio centrale, depositata il 26 maggio 1978, avrebbe, col dichiarare cessate le operazioni referendarie, violato l'interesse costituzionalmente protetto dei promotori del referendum, ed invaso la sfera a questi riservata.
Ritenuto che dai ricorrenti viene chiesto a questa Corte di dichiarare che all'Ufficio centrale non é attribuito il potere di disporre la cessazione delle operazioni di cui alla richiesta di referendum riguardante gli artt. 546, 547, 548, 549, secondo comma, 550, 551, 552, 554 e 555 del codice penale, e di annullare conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio centrale del referendum depositata in data 26 maggio 1978.
Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la Corte é in questa fase chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di prima deliberazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, e cioè se il conflitto sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali.
Che, dal punto di vista soggettivo - come questa Corte ha in altre pronunzie affermato (ordinanza n. 17 e sentenza n. 69 del 1978) - la frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, é, in virtù delle funzioni ad essa attribuite e garantite, assimilabile ad un potere dello Stato, e così legittimata a sollevare conflitto di attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge 87 del 1953; che competenti a dichiarare in questa sede le volontà dei firmatari della richiesta devono considerarsi i promotori ed, in quanto sono anche i promotori, i presentatori della richiesta stessa; che d'altra parte sussiste la legittimazione passiva dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione; in quanto organo investito, in via esclusiva e definitiva, del potere sia di decidere sulla legittimità delle richieste di referendum abrogativo, sia di disporre la cessazione delle relative operazioni, nei limiti previsti, secondo la sentenza n. 68 del 1978, nell'art. 39 della legge 352 del 1970.
Che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale, essendo stato dedotto dai ricorrenti che l'Ufficio centrale non aveva il potere di disporre la cessazione delle operazioni relative al referendum abrogativo degli artt. 546, 547,548,549, secondo comma, 550, 551, 552,554, 555 codice penale: e cioè sull'assunto che ai promotori del referendum é garantita la funzione di provocare lo svolgimento della consultazione popolare anche con riguardo alle norme sopravvenute nelle more della procedura, le quali risultino ispirate agli stessi principi informatori delle norme inizialmente indicate nella richiesta di referendum.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicato in ricorso, della presente ordinanza;
b) che, a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1979.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 9 gennaio 1979.