Ordinanza n. 38 del 1995

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ORDINANZA N. 38

ANNO 1995

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

-        Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

-        Avv. Ugo SPAGNOLI

-        Prof. Antonio BALDASSARRE

-        Prof. Vincenzo CAIANIELLO

-        Avv. Mauro FERRI

-        Prof. Luigi MENGONI

-        Prof. Enzo CHELI

-        Dott. Renato GRANATA

-        Prof. Giuliano VASSALLI

-        Prof. Francesco GUIZZI

-        Prof. Cesare MIRABELLI

-        Prof. Fernando SANTOSUOSSO

-        Avv. Massimo VARI

-        Dott. Cesare RUPERTO

-        Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1993 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Sisalli Roberto e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Salerno iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

2) ordinanza emessa il 15 aprile 1994 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra Marchesini Annamaria e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Verona iscritta al n. 563 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

RITENUTO che nel corso di un giudizio, instaurato da un medico chirurgo per la dichiarazione del suo diritto ad ottenere l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, conservando nel contempo l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi, il Tribunale di Salerno, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1993, ma pervenuta alla Corte il 2 agosto 1994 (reg. ord. n. 533 del 1994), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), che, prevedendo per i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea negli anni dal 1980-81 fino al 1984-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri entro un determinato periodo di tempo, impedendo loro la contemporanea iscrizione anche all'albo dei medici chirurghi, determinerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio della professione medica, sono stati, in virtù della sentenza n. 100 del 1989 di questa Corte, autorizzati a mantenere la doppia iscrizione e a richiedere senza limiti di tempo la iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici chirurghi, in ciò parificati ai medici specialisti in odontoiatria;

che, nel corso di altro giudizio, il Tribunale di Verona con ordinanza del 15 aprile 1994 (reg.ord. n. 563 del 1994) ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 1 della legge 471 del 1988, "nella parte in cui sottopone al termine di decadenza del 31 dicembre 1991 la facoltà dei laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni accademici 1980/1985 di optare per l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1985 n. 409" (ovverosia della professione di odontoiatra);

che nella seconda ordinanza si sostiene che la fattispecie oggetto del giudizio è diversa da quella decisa con la sentenza n. 100 del 1989, giacchè sarebbe addirittura di ostacolo alla facoltà di opzione la circostanza del mancato conseguimento dell'abilitazione professionale - richiesta anch'essa dalla norma impugnata - in epoca anteriore alla scadenza del termine del 31 dicembre 1991, con la conseguenza che l'attrice verrebbe discriminata, in modo irragionevole rispetto ad altri soggetti, ai quali la legge riconosce un identico beneficio in relazione ad una medesima situazione di fatto, subordinando poi "il concreto godimento del beneficio all'esercizio di una opzione entro un determinato termine di decadenza", senza considerare che la possibilità di esercizio dell'opzione può dipendere da circostanze del tutto estranee alla posizione di fatto cui è ricollegato il beneficio e del tutto indipendenti dalla volontà del beneficiario;

che è intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, richiamando le deduzioni esposte in analogo giudizio, conclusosi con l'ord. n. 244 del 1994 di questa Corte nel senso della manifesta inammissibilità;

che in particolare la difesa dello Stato - dopo aver ricordato che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del 1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale - ha osservato che "sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità (causa C- 40/93)", soggiungendo che "la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perchè in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma impugnata.

CONSIDERATO che nella richiamata ordinanza n. 244 del 1994, con la quale sono state decise questioni identiche a quella ora sollevata dal Tribunale di Salerno (reg.ord. n. 533 del 1994), si osservò che nelle ordinanze di rimessione mancava "ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale - e sul quale si sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive - della compatibilità della norma impugnata con le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto 1978)" e che "tale profilo, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)";

che le medesime considerazioni devono essere svolte anche per quanto riguarda la questione sollevata dal Tribunale di Verona (reg.ord. n. 563 del 1994) che investe la stessa norma legislativa , sotto un profilo che - seppur relativo al tempo del conseguimento dell'abilitazione e quindi ad una circostanza temporalmente precedente quella dell'esercizio del diritto di opzione ai fini dell'iscrizione all'albo - presuppone in ogni caso che il giudice si faccia carico della compatibilità della norma di cui deve fare applicazione con la disciplina comunitaria e quindi della operatività della stessa;

che, pertanto, mancando nell'ordinanza di rimessione ogni cenno di motivazione sul punto, la questione è anch'essa manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Salerno (reg. ord. n. 533 del 1994) e dal Tribunale di Verona (reg. ord. n. 563 del 1994) con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 6 febbraio 1995.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.