ORDINANZA N. 152
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande"), promossi con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e 12 aprile 1984 dal Pretore di Piombino nei procedimenti penali a carico di Banci Roma, Ciampi Albano, Bertone Antonio ed altra, Volpe Giuseppe, Mazzarri Luciano e altri, Crisci Antonietta e Chieffo Maria, iscritte ai nn. 167, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169 e 1170 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 204 dell'anno 1984 e n. 38- bis dell'anno 1985;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con sette ordinanze emesse il 22 novembre 1983 e il 12 aprile 1984 il Pretore di Piombino ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifiche al T.U. delle leggi sanitarie), nella parte in cui prevede la punibilità, con la pena dell'ammenda, del fatto previsto dall'art. 42, secondo comma, del Regolamento approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (manipolazione o vendita di sostanze alimentari senza indossare il camice e il copricapo), per il dubbio che tale norma violi il principio di uguaglianza conservando il carattere di reato ad un comportamento obiettivamente meno grave di altri, oggi rientranti in fattispecie depenalizzate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
Considerato che tutte le ordinanze di rimessione non contengono alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi di provenienza, limitandosi ad un'affermazione apodittica della rilevanza stessa; né consentono comunque di desumerla da una descrizione sia pure sommaria della fattispecie oggetto del giudizio;
che conseguentemente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi; dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sollevata dal Pretore di Piombino con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI