Ordinanza n. 244 del 1994

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ORDINANZA N. 244

 

ANNO 1994

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

 

composta dai signori:

 

Presidente

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Giudici

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

Dott. Renato GRANATA

 

Prof. Giuliano VASSALLI

 

Prof. Cesare MIRABELLI

 

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

 

Avv. Massimo VARI

 

Dott. Cesare RUPERTO

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988, n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), promossi con le seguenti ordinanze:

 

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1993 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Manara Massimo e l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Parma, iscritta al n. 127 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1993;

 

2) n. 3 ordinanze emesse il 20 ottobre 1993 dal Tribunale di Brescia nei procedimenti civili vertenti tra Zuaboni Laura ed altra, Sidari Giuseppe ed altri, Pizzamiglio Giovanna e l'Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Brescia, iscritte ai nn.68,69 e 70 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1994.

 

Visto l'atto di costituzione di Pizzamiglio Giovanna nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1994 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

 

uditi gli avvocati Cesare Trebeschi e Fausto Cordiano per Pizzamiglio Giovanna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto che, nel corso di un procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile, promosso per l'accertamento del diritto del ricorrente di rimanere iscritto sia all'albo dei medici chirurghi che a quello degli odontoiatri senza esercitare alcuna opzione per l'uno o per l'altro, il Pretore di Parma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri) che prevede, per i laureati in medicina e chirurgia immatricolati nel quinquennio 1980-85, la facoltà di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, con la conseguenza di impedire l'esercizio della professione di medico per chi chieda l'iscrizione a quell'albo;

 

che ad avviso del giudice a quo ciò determinerebbe un'evidente disparità di trattamento rispetto ai medici che, iscritti al relativo corso di laurea in epoca precedente al 28 gennaio 1980 e abilitati all'esercizio della professione medica, possono richiedere l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri senza perdere quella nell'albo dei medici chirurghi (reg. ord. n.127 del 1993);

 

che, nel corso di altri tre giudizi civili, promossi da soggetti abilitati alla professione di medico-chirurgo, richiedenti l'accertamento del loro diritto ad essere iscritti (oltrechè nell'albo dei medici) anche nell'albo degli odontoiatri, il Tribunale di Brescia, con ordinanze di identico tenore emesse il 20 ottobre 1993 (reg. ord. nn. 68, 69 e 70 del 1994), ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n.471 del 1988 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma impugnata creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra medici chirurghi specialisti in odontoiatria, che possono essere iscritti ad entrambi gli albi, e medici chirurghi non specialisti, che, "pur essendo riconosciuti idonei all'esercizio dell'odontoiatria, debbono optare per l'iscrizione all'uno o all'altro albo";

 

che in uno di questi giudizi (reg.ord. n.70 del 1994) si è costituita la parte privata, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione;

 

che negli ultimi tre giudizi (reg. ord.68,69 e 70 del 1994) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale - dopo aver ricordato che la professione di dentista, separata ed autonoma da quella di medico-chirurgo, è stata istituita in Italia con la legge n. 409 del 1985, emanata in attuazione della direttive comunitarie nn. 686 e 687 del 1978, relative al reciproco riconoscimento dei diplomi di dentista, per agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi in questo settore professionale - ha osservato che "sulla legge n.471 del 1988 la Commissione delle comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 169 del Trattato, tuttora pendente dinanzi alla Corte di giustizia delle comunità (causa C- 40/93)", soggiungendo che "la Commissione contesta che con questa legge la Repubblica italiana ha violato le direttive citate per il fatto di consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati dall'art. 19 dir. 78/686/CEE, l'accesso alla professione di dentista a persone prive della formazione professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perchè in possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma di specializzazione)", per cui "questo stato delle cose è certamente non privo di rilevanza ai fini della verifica della costituzionalità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, della apposizione di un termine per l'esercizio della facoltà di iscrizione all'albo degli odontoiatri" e, in generale, della norma impugnata.

 

Considerato che nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale - e sul quale si sofferma anche l'Avvocatura generale dello Stato nelle citate deduzioni difensive - della compatibilità della norma impugnata con le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n.L 233 del 24 agosto 1978);

 

che tale profilo, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l'inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1988 n. 471 (Norme concernenti l'opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Parma e dal Tribunale di Brescia con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

 

Gabriele PESCATORE, Presidente

 

Vincenzo CAIANIELLO, Redattore

 

Depositata in cancelleria il 16/06/1994.