ORDINANZA N.389
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Dott. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, sul ricorso proposto da Battaglia Gianfranco contro l'Intendenza di finanza di Novara, iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, nel corso del procedimento promosso da Battaglia Gianfranco nei confronti dell'Intendenza di finanza di Novara per il rimborso della somma di lire 27.000, versata a titolo di I.R.PE.F. per l'anno 1987, la Commissione tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato, con ordinanza in data 20 novembre 1989, questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione ed in quanto obbligano il contribuente a versare <quella parte di imposta che certamente verrà utilizzata per costruire e conservare armi>;
che l'ordinanza, ritualmente comunicata e notificata è stata, altresì, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, che nel susseguente giudizio davanti a questa Corte non vi sono state costituzioni nè interventi.
Considerato che il giudice a quo non ha motivato affatto sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata, e che anzi l'ha proposta dopo aver espressamente affermato la infondatezza del ricorso;
che, quindi, non sussiste il nesso di pregiudizialità tra la decisione di merito e la questione di legittimità costituzionale che, invece, rimane fine a se stessa; che, pertanto, essa è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 2, 13, 19 e 21 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Francesco GRECO, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 31/07/90.