Ordinanza n. 8 del 1991

 

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ORDINANZA N.8

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                             “

Dott. Francesco GRECO                                                “

Prof. Gabriele PESCATORE                                          “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                   “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                              “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                    “

Prof. Luigi MENGONI                                                   “

Prof. Enzo CHELI                                                         “

Dott. Renato GRANATA                                               “

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Italia Assicurazioni e la S.r.l. Compagnia Sarda di navigazione marittima, iscritta al n. 562 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto che il Tribunale di Genova, con ordinanza 19 ottobre 1988 - emessa nel corso di un giudizio promosso da una società di assicurazione, la quale agiva in via di surrogazione nel credito di un proprio assicurato danneggiato dal vettore per la mancata riconsegna di un carico a lui affidato in base a un contratto di trasporto marittimo tra due porti italiani - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav. (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione) nelle parti in cui disciplina la limitazione di responsabilità del vettore, nella ipotesi di trasporti nazionali, in modo meno favorevole all'<<utente privato occasionale)>>, rispetto alla normativa uniforme, in materia di rilevanza della colpa grave e in materia di misura per sola unità di carico, per i trasporti internazionali;

che il giudice a quo ha dedotto:

a) che, secondo il disposto dell'art. 423 cod. nav., il vettore non decade dal beneficio della limitazione della responsabilità, ove il caricatore non abbia dichiarato anteriormente all'imbarco il valore del carico, neppure nel caso di colpa grave, mentre per i trasporti internazionali la convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 sulla polizza di carico, cosi come modificata dai protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979 (c.d. Regole dell'Aja-Visby), prevede la decadenza dal beneficio della limitazione ove venga fornita la prova che il danno sia derivato da un atto od omissione del vettore commessi con l'intenzione di provocare un danno oppure <<temerariamente e con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato>>;

b) che la normativa della limitazione esclusivamente per <<unità di carico>>, prevista dall'art. 423 cod. nav., differisce anch'essa dalla vigente disciplina del trasporto internazionale, cosi come risultante dalla anzidetta normativa uniforme: i parametri di misura del risarcimento sono, infatti, resi più favorevoli, per i trasporti internazionali, dall'apposita, alternativa previsione di <<una formula mista, in cui l'unita di carico concorre con il peso>>.

Considerato che dinanzi a questa Corte e intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha dedotto l'irrilevanza della questione. chiedendo che sia dichiarata inammissibile;

che, in effetti, il giudice a quo ha sollevato la questione in relazione alla disciplina dettata dall'art. 423 cod. nav., con riguardo al regime di responsabilità ivi stabilito per quanto concerne i contratti di trasporto stipulati dal c.d. <<utente privato occasionale>>;

che, inoltre, i profili d'illegittimità costituzionale attengono all'ipotesi, regolata dall'art. 423 cod. nav. diversamente dalla normativa uniforme, di danno risultante da un atto o un'omissione del vettore commessi <<temerariamente o con la consapevolezza che un danno probabilmente ne sarebbe derivato>> (C.D. colpa temeraria e consapevole), nonché all'ipotesi che i parametri di misura del danno, previsti dalla anzidetta normativa, siano più favorevoli al caricatore di quello previsto dall'art. 423 cod. nav. Le Regole dell'Aja-Visby (come modificate dal già ricordato Protocollo del 1979) prevedono, infatti, in alternativa alla originaria limitazione riferita al <<collo o unita>>, un altro limite commisurato al chilogrammo di merce perduta o danneggiata, se più elevato dell'altra;

che, peraltro, dall'ordinanza di rimessione non risulta che nel caso sottoposto al giudice a quo il contratto di trasporto fosse stato stipulato da un <<utente privato occasionale>> (circostanza, questa, contestata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale rileva che, secondo quanto si evince dagli atti, utente della prestazione era la <Trasporti isolani s.r.l.>>, cioè, un <<vettore professionale>>);

che, inoltre, la <<possibilità di deroga attribuita alle parti>>, considerata dall'ordinanza <<particolarmente difficoltosa>> per l'<utente privato occasionale>>, non appare valutata in concreto anche con riferimento al ricorso alla dichiarazione di valore, in ordine alla sua agevole esplicazione (cfr. sentenza di questa Corte 29 novembre 1987, n. 401);

che dall'ordinanza di rimessione non risulta neppure che la perdita della merce, in relazione alla quale si controverteva nel giudizio a quo, fosse da ascrivere a un atto od omissione del vettore commessi temerariamente o con la consapevolezza che probabilmente ne sarebbe derivato un danno, ne che, nel caso di specie, il ricorso ai parametri di misura del danno previsti dalla normativa uniforme, in concreto applicati, avrebbe condotto ad un risarcimento più vantaggioso per il danneggiato;

che nell'ordinanza di rimessione manca quindi la necessaria motivazione dalla rilevanza della questione, in tutti i profili richiamati, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423 cod. nav., sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l’8 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.