ORDINANZA N.450
ANNO 1990
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Francesco SAJA, Presidente
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Inzillo Salvatore ed altra, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, nella parte in cui consentono al giudice di disporre d'ufficio perizia solo nell'ipotesi d'infermità mentale sopravvenuta al fatto ed escludono che il medesimo, nel corso dell'udienza preliminare, possa disporre perizia al fine di accertare lo stato d'infermità di mente degli imputati;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della sollevata questione.
Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito (sul quale peraltro la Corte si è già pronunciata rimarcando la sostanziale diversità delle situazioni poste a raffronto: v. sentt. n. 23 e n. 127 del 1979), il provvedimento di rimessione è del tutto carente in ordine agli elementi indispensabili per apprezzare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che inoltre il giudice rimettente ha ignorato del tutto la possibilità di accertare l'eventuale difetto d'imputabilità dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale (<temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni>), di guisa che la questione risulta proposta solo in via astratta e meramente eventuale;
che quindi la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/09/90.
Francesco SAJA, PRESIDENTE
Mauro FERRI, REDATTORE
Depositata in cancelleria il 12/10/90.