Sentenza n. 23 del 1979
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SENTENZA N. 23

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 88 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 agosto 1975 dal giudice istruttore del tribunale di Venezia, nel procedimento penale a carico di Chizio Emilia, iscritta al n.421 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore Leonetto Amadei;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Chizio Emilia, imputata, in stato di carcerazione preventiva, del delitto di omicidio aggravato in danno del proprio marito Sirena Ettore, rendeva, nel corso dell'istruttoria formale avanti al giudice istruttore del tribunale di Venezia, ampia confessione.

Eseguita perizia psichiatrica, risultava che la Chizio, al momento del fatto, era in stato di totale incapacità di intendere e di volere e che tale infermità perdurava nel corso del procedimento.

Con ordinanza in data 2 agosto 1975, il giudice istruttore, rilevato che la confessione dell'imputata aveva costituito l'elemento probatorio decisivo ai fini dell'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale (prima di tale atto, infatti, la realtà processuale aveva consentito di individuare a carico della prevenuta l'esistenza di meri sospetti) e che tale confessione era stata resa dalla Chizio in stato di totale incapacità di intendere e di volere, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p. nella parte in cui, secondo il costante indirizzo della Corte di cassazione, non consente la sospensione del procedimento penale nei casi di incapacità di intendere e di volere sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La violazione del principio di eguaglianza viene denunciata dal giudice a quo in quanto una identica situazione di fatto emergente durante il processo (quella dell'infermo di mente nunc e quella dell'infermo di mente tunc et nunc: incapacità, in entrambe le ipotesi, di comprendere convenientemente le contestazioni e di replicare adeguatamente) viene diversamente regolata dalla legge che consente solo nel caso di incapacità sopravvenuta la sospensione del processo.

Il trattamento differenziato non potrebbe, peraltro, trovare giustificazione in ragioni di cautela processuale, prevedendo la disposizione di cui si denuncia l'incostituzionalità sufficienti meccanismi cautelari nei confronti dell'incapace, come il ricovero in un manicomio pubblico, anche giudiziario.

Al contrario, mentre conseguenza di una pronuncia di proscioglimento per infermità di mente é, nelle ipotesi previste dalla legge - e quindi, ineluttabilmente, nel caso di specie - l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in un manicomio giudiziario, dall'applicazione dell'articolo 88 c.p.p. discende l'eventualità del ricovero in un manicomio anche non giudiziario, conseguenza questa di rilevante significato in relazione al diverso tipo di struttura e alla diversa finalità dei due istituti.

Il contrasto con l'art. 24 viene denunciato dal giudice a quo sul rilievo che il proscioglimento dell'imputato per infermità di mente, con il conseguente ricovero - nei casi previsti dalla legge - in manicomio giudiziario, potrebbe costituire la conseguenza della valutazione di elementi probatori, come la confessione, offerti dallo stesso imputato incapace, non posto in condizioni, come tale, di apprestare una idonea difesa.

L'ordinanza, debitamente comunicata e notificata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 19 novembre 1975.

É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto d'intervento depositato in data 26 novembre 1975, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata.

L'Avvocatura generale ha contestato la sussistenza delle denunciate illegittimità deducendo, da un lato, la sostanziale identità di disciplina, almeno con riguardo agli effetti sulla libertà personale tra l'infermità di mente sopravvenuta e quella risalente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento (in entrambi i casi il ricovero dell'imputato in un manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario) e, dall'altro, l'insussistenza, nel nostro diritto positivo, di una protezione del diritto dell'imputato a dire il falso a proprio favore, fermo restando il dovere del giudice di valutare - soprattutto in presenza di un infermo di mente - l'attendibilità della confessione.

La parte privata non si é costituita.

Considerato in diritto

1. - La Corte é chiamata a decidere se contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione l'art. 88 c.p.p. nella parte in cui limita l'operatività della sospensione del processo penale alla ipotesi di incapacità sopravvenuta dell'imputato, escludendola nei casi in cui l'infermità psichica risalga al tempus commissi delicti e perduri nel corso del procedimento.

Secondo il giudice a quo il principio di eguaglianza sarebbe violato in quanto l'infermo di mente tunc et nunc e l'infermo di mente soltanto nunc, pur trovandosi, sul piano processuale, in condizioni identiche (in entrambi i casi, infatti, il giudizio si svolgerebbe nei confronti di persona incapace di intendere e di volere), riceverebbero un trattamento differenziato: nella prima ipotesi il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento per infermità di mente ed applicare, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza; nella seconda, invece, disporre la sospensione del processo fino a quando l'imputato non riacquisti la sanità mentale.

La disparità di disciplina sarebbe ancor più ingiustificata in quanto la disposizione di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, prevedendo, ove occorra, il ricovero dell'incapace in un manicomio giudiziario, potrebbe egualmente soddisfare le esigenze cautelari e terapeutiche dell'infermo di mente tunc et nunc. L'art. 24 della Costituzione sarebbe vulnerato, invece, perché la norma impugnata non consentirebbe all'infermo di mente tunc et nunc l'esplicazione della necessaria autodifesa: il proscioglimento per difetto di imputabilità ed il conseguente ricovero definitivo dell'incapace in un manicomio giudiziario potrebbero infatti costituire la risultante di elementi probatori (ad esempio: la confessione) offerti dallo stesso imputato, privato - a causa delle sue condizioni mentali - della possibilità di difendersi adeguatamente.

2. - Le questioni non sono fondate.

Appare, anzitutto, corretta l'interpretazione restrittiva della norma impugnata proposta dal giudice a quo.

L'art. 88 c.p.p. contempla, infatti, esclusivamente la infermità di mente sopravvenuta dell'imputato e non anche la infermità di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento: la diversità di disciplina, riservata, nel sistema della legge, alle due situazioni, risulta, oltre che dalla stessa rubrica della disposizione denunciata (infermità di mente sopravvenuta dell'imputato), dalla espressa esclusione della sospensione del processo nei casi in cui il giudice debba pronunciare sentenza di proscioglimento (compresa, quindi, quella per incapacità di intendere e di volere); inoltre, lo stesso art. 88, rinviando all'art. 258 c.p.p. la regolamentazione dei provvedimenti provvisori concernenti gli infermi di mente tunc, preclude l'applicabilità a questi ultimi delle misure cautelari dettate per il caso di sospensione del processo.

L'indicata diversità di disciplina non appare, tuttavia, in contrasto né con l'art. 3, né con l'art. 24 della Costituzione.

3. - Non sussiste violazione del principio di eguaglianza.

La sospensione del processo, nell'ipotesi prevista dall'articolo 88 c.p.p., si rivela strumento indispensabile al fine di evitare che una persona, sana di mente al tempas commissi delicli, venga sottoposta, malgrado il suo attuale stato di incapacità di intendere e di volere, ad un giudizio che potrebbe chiudersi con una sentenza di condanna; appare invece costitutiva di una ingiustificata stasi processuale nel caso di infermità di mente sussistente al momento del fatto e perdurante nel corso del procedimento perché a una tale condizione psichica del prevenuto dovrà necessariamente conseguire, salvo che non ricorra l'applicazione di una formula più favorevole, una decisione di proscioglimento per difetto di imputabilità.

Né l'eventuale applicazione di misure restrittive della libertà personale, in entrambi i casi, consente di assimilare le due situazioni, giacché mentre nell'ipotesi prevista dall'art. 88 c.p.p. potrà essere irrogata, una volta cessata la causa di sospensione, una pena, nella fattispecie denunciata dal giudice a quo potrà derivare, nei casi previsti dalla legge (art. 222 c.p.), soltanto l'applicazione di una misura di sicurezza (ricovero in un manicomio giudiziario).

La Corte, al riguardo, ha già avuto occasione di affermare che il regime delle misure di sicurezza diverge profondamente, nel sistema della legge, da quello della pena: diversi sono, infatti i presupposti e le esigenze teleologiche che presiedono alla irrogazione delle due misure, diversa la disciplina normativa.

Presupposto delle misure di sicurezza é infatti la pericolosità sociale del soggetto cui tali misure vengono applicate; a differenza delle pene, irrogate a seguito di un giudizio di responsabilità, esse non attuano una funzione punitiva ma di prevenzione e di difesa sociale (sentenza 167/72), ed esplicano un compito curativo e precauzionale (sentenza 96/70).

Un tale atteggiarsi delle misure in parola comporta una fondamentale conseguenza sul piano della disciplina, che giustifica un trattamento normativo distinto e, per molti versi, incompatibile con quello della pena: basti pensare - oltre che al regime della norma impugnata - al sistema della durata minima del ricovero in manicomio giudiziario ed al corrispondente potere del giudice (sentenza 110/1974) di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il termine corrispondente alla durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità del prosciolto.

La diversità delle situazioni ora esaminate fa ritenere, quindi, non irrazionale l'indicata disciplina differenziata e consente di considerare non fondata la questione prospettata dal giudice a quo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

4. - Anche il richiamo all'autodifesa ed al conseguente parametro costituzionale offerto dall'art. 24 della Costituzione, benché più pertinente (l'art. 88 c.p.p. circoscrive, infatti, l'operatività della sospensione al processo di merito, escludendola nel giudizio di cassazione nel corso del quale non é contemplata alcuna personale partecipazione dell'imputato), non é fondato.

Ed infatti la paventata lesione dell'autodifesa che, secondo il giudice a quo, potrebbe anche condurre ad atti di vero e proprio autolesionismo processuale, come la confessione, determinata dallo stato mentale dell'imputato, non ha ragione di prodursi.

La Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza 186/ 73) come gli inconvenienti connessi all'eventuale carenza di una responsabile valutazione, da parte dell'imputato, delle conseguenze del suo comportamento processuale, trovino congruo rimedio nell'assistenza del difensore che, anche se nominato d'ufficio, deve essere informato degli atti riguardanti il suo assistito sì da poter espletare in modo pieno e completo l'attività a lui demandata: non escluso l'esercizio della potestà di impugnare la decisione di proscioglimento (sentenza 174/76).

Il giudice, inoltre, dovrà sempre vagliare criticamente, secondo il suo libero convincimento (art. 308 c.p.p.), la fondatezza delle dichiarazioni rese dall'incapace di intendere e di volere (ed, in genere, il materiale probatorio da lui offerto), assegnando ad esse un valore processuale direttamente sull'ordinato alle condizioni psichiche dell'imputato.

L'idoneità degli strumenti in parola ad assicurare una retta attuazione della autodifesa emerge dal rilievo che - come si é detto - risultando l'imputato incapace di intendere e di volere al momento del fatto, il procedimento non potrà mai concludersi con una decisione di condanna: la valutazione della fattispecie concreta compiuta dal giudice, in tal caso, resta circoscritta ad una pronuncia di proscioglimento cui potrà conseguire l'applicazione della misura di sicurezza, irrogata proprio in vista delle condizioni psichiche del prevenuto al momento del commesso reato e quindi in funzione di un giudizio di non responsabilità.

Una tale disciplina non sarebbe invece sufficientemente adeguata a garantire il diritto di difesa nei casi di infermità di mente sopravvenuta: in questa ipotesi, infatti, poiché l'imputato non versava in stato di incapacità di intendere e di volere al tempus commissi delicli, potrà essere pronunciata, all'esito del giudizio, una sentenza di condanna con la conseguente applicazione della pena.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 c.p.p. sollevata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe, dal giudice istruttore del tribunale di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1979.