Ordinanza n. 104 del 1994

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ORDINANZA N. 104

ANNO 1994

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 6 ordinanze emesse il 22 giugno 1993 dal Tribunale di Aosta nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e Lerond Osvaldo ed altri, iscritte ai nn. da 559 a 564 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.40, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe, Morellato Rino, Vencato Raffaele e Cavagnet Marcello nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi l'avv. Franco Agostini per Lerond Osvaldo, Monteleone Francesco, Vigato Giuseppe e Cavagnet Marcello, l'avv. Nicola D'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Plinio Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, nel corso di sei procedimenti civili in grado di appello promossi dall'INAIL avverso la sentenza del Pretore di Aosta che lo aveva condannato a corrispondere ai ricorrenti la rendita spettante per malattia professionale, con interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi a norma dell'art. 442 cod. proc. civ. nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte, il Tribunale di Aosta, con sei ordinanze in data 22 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'ammontare degli interessi legali sulle prestazioni dovute dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito;

che, diversamente dal giudice di primo grado, il tribunale remittente ritiene la norma impugnata applicabile ai rapporti di cui è causa, in quanto la mora dell'Istituto, insorta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, si è protratta in epoca successiva a tale data e perdura tuttora;

che, nel merito, l'art. 16, comma 6, è censurato perchè ha ripristinato la disparità di trattamento tra crediti di lavoro e crediti previdenziali che la sentenza citata aveva inteso rimuovere;

che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono costituiti gli appellati, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità della questione per irrilevanza o, in subordine, una dichiarazione di fondatezza per i motivi indicati nell'ordinanza di remissione, ulteriormente illustrati in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione;

che si è pure costituito l'Istituto appellante chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza.

Considerato che i giudizi promossi dalle sei ordinanze, avendo per oggetto la medesima questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;

che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, alla quale questa Corte si è uniformata con la sentenza n.394 del 1992 (seguita dalle ordinanze nn. 410,  411 e 424 del 1992, 74 e 161 del 1993), la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo del pagamento della prestazione previdenziale si è formata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, nè è di ostacolo all'applicazione della disciplina precedente la protrazione della mora successivamente a tale data (cfr. Cass. nn. 10134 e 11807 del 1993);

che tale ipotesi ricorre in tutti i giudizi a quibus, come risulta dalle ordinanze di rimessione, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Aosta con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/03/94.

Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente

Luigi MENGONI, Redattore

Depositata in cancelleria il 24/03/94.