ORDINANZA N. 424
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Antonio BALDASSARRE
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1992 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Chiusa Levanda e l'I.N.P.S., iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di un procedimento civile promosso da Levanda Chiusa ved. Pastore contro l'INPS per ottenere la riversibilità della pensione già in godimento del defunto marito con gli interessi e la rivalutazione monetaria dei ratei arretrati, il Pretore di Parma, con ordinanza del 17 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola gli artt.3, 36 e 38, secondo comma, Cost., perchè introduce una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
CONSIDERATO che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si sia perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
che tale ipotesi si verifica nel caso di cui si controverte, onde la questione non è pregiudiziale alla definizione del giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/10/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 09/11/92.