ORDINANZA N. 411
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
- Dott. Aldo CORASANITI, Presidente
- Prof. Giuseppe BORZELLINO
- Dott. Francesco GRECO
- Prof. Gabriele PESCATORE
- Avv. Ugo SPAGNOLI
- Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
- Prof. Vincenzo CAIANIELLO
- Avv. Mauro FERRI
- Prof. Luigi MENGONI
- Prof. Enzo CHELI
- Dott. Renato GRANATA
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18, 25 e 13 febbraio 1992 dai Pretori di Bari, Lucera e Lecce, rispettivamente iscritte ai nn.222, 238 e 239 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
RITENUTO che, nel corso di un procedimento civile promosso da Saverio Troccoli contro l'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) al fine di ottenere la differenza dell'indennità di buonuscita con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, il Pretore di Bari, con ordinanza del 18 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito;
che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una ingiustificata disparità di trattamento dei crediti previdenziali rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art. 429, terzo comma, cod.proc.civ. viene interpretato nel senso del cumulo della rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
che analoga questione è stata sollevata, con ordinanze rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
CONSIDERATO che, i giudizi hanno per oggetto la medesima questione e, pertanto, è opportuno disporne la riunione affinchè siano decisi con unico provvedimento;
che, secondo l'interpretazione accolta da questa Corte con sentenza n.394 del 1992, la norma impugnata non è applicabile quando la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991); che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi a quibus, onde la questione non è pregiudiziale alla loro definizione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dai Pretori di Bari, Lecce e Lucera con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/10/92.
Aldo CORASANITI, Presidente
Luigi MENGONI, Redattore
Depositata in cancelleria il 29/10/92.